Permesso di costruire in sanatoria: per la Cassazione il reato edilizio non si estingue

La Suprema Corte ribadisce che solo una sanatoria pienamente efficace, in doppia conformità, può incidere sull’esecuzione: rigettate le istanze prive di “novum”

di Redazione tecnica - 17/10/2025

Quando un permesso di costruire in sanatoria può realmente elidere gli effetti di una condanna penale per abuso edilizio? E che valore assume, in sede esecutiva, una sanatoria condizionata o successivamente confermata dal Comune?

Sono le domande al centro della sentenza della Corte di Cassazione del 15 ottobre 2025, n. 33796, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un proprietario, condannato per reati edilizi e paesaggistici, confermando la legittimità dell’ordine di demolizione nonostante il successivo rilascio di un permesso in sanatoria da parte del Comune.

Abusi edilizi: la Cassazione sull’inidoneità della sanatoria a estinguere il reato penale

Nel caso in esame, la ricorrente aveva chiesto la revoca dell’ordine di demolizione disposto con sentenza definitiva del Tribunale, sostenendo che l’intervento abusivo fosse stato successivamente sanato grazie a un permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2021.

Il Giudice dell’esecuzione aveva però rigettato l’istanza, ritenendola ripetitiva di una precedente domanda già esaminata, nonché priva di elementi nuovi idonei a mutare il quadro fattuale.

La ricorrente aveva quindi impugnato l’ordinanza, lamentando tre profili di illegittimità:

  • la mancata valutazione del presunto “novum” rappresentato da un provvedimento comunale successivo;
  • l’eccesso di potere del giudice dell’esecuzione, che avrebbe invaso la sfera amministrativa;
  • la contraddittorietà del provvedimento rispetto alla persistenza del permesso di costruire in sanatoria.

Quadro normativo di riferimento

La vicenda si inquadra nel sistema sanzionatorio delineato dagli artt. 31 e 44 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che prevedono la demolizione delle opere abusive e l’estinzione del reato edilizio solo in caso di rilascio di un titolo in sanatoria valido e pienamente efficace.

Il rilascio della sanatoria è subordinato al requisito della doppia conformità urbanistica e paesaggistica, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Testo Unico Edilizia, cioè alla verifica della conformità dell’intervento sia alla disciplina vigente al momento della realizzazione, sia a quella attuale.

La giurisprudenza di legittimità, inoltre, è ferma nel ritenere che un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di opere di adeguamento non può considerarsi idoneo a determinare l’estinzione del reato.

L’analisi della Corte di Cassazione

La Corte ha confermato integralmente la decisione del Tribunale, ritenendo inammissibile il ricorso per assenza di fatti nuovi e per riproposizione di doglianze già esaminate.

Nel merito, il Collegio ha chiarito che:

  • l’ordine di demolizione costituisce effetto accessorio della condanna penale e non può essere revocato se non sopravvengono atti amministrativi nuovi e validi, idonei a sanare integralmente l’abuso;
  • il permesso in sanatoria del 2021, rilasciato “con prescrizioni” e condizionato all’esecuzione di ulteriori opere, non integra una sanatoria piena ma un atto inefficace ai fini penali;
  • il successivo rigetto dell’istanza di autotutela del 2024 non rappresenta un fatto nuovo, trattandosi di un atto meramente confermativo che non modifica il quadro giuridico.

La Corte richiama poi un principio consolidato: un titolo edilizio rilasciato in via condizionata è incompatibile con la ratio della sanatoria, che presuppone opere già conformi alla disciplina urbanistica e non subordinabili a successivi adeguamenti.

Inoltre, anche a voler ritenere efficace il permesso, esso non avrebbe potuto incidere sui reati antisismici oggetto della condanna, che restano estranei alla logica della “doppia conformità”.

Conclusioni operative

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l’ordinanza di rigetto dell’incidente di esecuzione e l’obbligo di demolizione del manufatto abusivo.

Si confermano così alcuni punti importanti in materia di abusi edilizi:

  • un permesso in sanatoria condizionato o parziale non produce effetti penali estintivi;
  • la doppia conformità resta requisito imprescindibile per la validità del titolo e per l’estinzione del reato edilizio;
  • le istanze di revoca dell’ordine di demolizione possono essere presentate solo in presenza di nuovi e concreti provvedimenti amministrativi, non meramente confermativi;
  • la competenza del giudice dell’esecuzione non si estende alla valutazione della legittimità del titolo edilizio, se non nei limiti del suo rilievo ai fini dell’esecuzione penale.
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