CAM Strade: si applica anche ai progetti di cui al vecchio Codice Appalti?

Analisi tecnica sull’applicabilità del D.M. 5 agosto 2024 “CAM Strade” ai contratti pubblici disciplinati dal vecchio Codice dei contratti, alla luce del D.Lgs. n. 36/2023.

di Marco Abram - 20/10/2025

Nel corso della mia attività professionale ho notato come le migliori analisi, risposte e soluzioni derivano dalle buone domande, ovvero da come ci poniamo e ci pongono le stesse.

Le domande “corrette”, quasi inconsapevolmente, contengono già parte della risposta e questo mi capita di verificarlo spesso anche nella lettura dei vari articoli di approfondimento.

CAM Strade e D.Lgs. n. 50/2016

Il caso di specie riguarda un potenziale appalto la cui procedura di gara cade a cavallo fra l’emissione del D.Lgs. n. 50/2016, e quindi sotto l’egida dello stesso, e prima dell’emissione del c.d. CAM “Strade”, ovvero il D.M. 05/08/2024.

La domanda che ci poniamo è: risulta applicabile CAM “Strade”?

L’interessante del processo di analisi che andiamo ora ad illustrare per pervenire ad una risposta è che è esportabile ed applicabile ad una quantità infinita di temi, perché sostanzialmente ripercorre e delinea un processo logico di ricostruzione della norma e quindi di interpretazione della stessa.

Partiamo con il dire che il c.d. CAM “Strade”, modificato anche recentemente dal D.M. 11/09/2025, non prevede un regime transitorio ma solo un'entrata in vigore dopo 120 giorno dopo la sua emanazione ovvero il 21/12/2024.

Art. 3 del D.M. 05/08/2024 – “Entrata in vigore”

1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Pertanto secondo una logica stringente questo si applica, in maniera cogente, solo alle procedure successive a tale data non essendo esplicitamente previsto un transitorio come nel caso, per esempio, del D.Lgs. n. 36/2023.

Abbiamo quindi già anticipato la risposta finale, ma procediamo nell’analisi perché è la disamina approfondita dei vari casi che risulta interessante per capire e confermarci nelle soluzioni individuate.

Facciamo quindi un salto in avanti, ai giorni nostri per intenderci, per poi procedere a ritroso e verificare cosa è cambiato e l’applicabilità dei vari dettami.

CAM Strade e D.Lgs. n. 36/2023

A tal proposito, risulta a mio avviso ancor più dirimente il D.Lgs. n. 36/2023 che prevede l'applicazione dei CAM sostanzialmente per i “servizi di ristorazione, fornitura di derrate alimentari e ristrutturazioni edilizie”.

Art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 – “Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale”

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi.

Non sono previsti o almeno esplicitamente dichiarati nell’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, quelli relativamente alle infrastrutture appunto relativi al c.d. CAM “Strade”, ovvero il D.M. 05/08/2024, che eppure sono di emissione successiva; quindi, il D.Lgs. n. 36/2023 a nostro avviso sembra mancare di coordinamento con il D.M. 05/08/2024.

Inoltre, sappiamo che il D.Lgs. n. 36/2023, si applica solo alle procedure successive al 01/07/2023.

Pertanto l’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, anche nella forma vigente in vigore dal 20/07/2025, quindi successivamente al c.d. CAM “Strade”, non prende atto dello stesso ma è quest’ultimo che lo rende obbligatorio nell'ambito del D.Lgs. n. 36/2023 richiamandolo nell'art. 1.

Art. 1 del D.M. 05/08/2024 – “Oggetto e ambito di applicazione”

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

CAM Strade tra D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 36/2023

D'altro canto, abbiamo detto in premessa che il caso di specie che stiamo analizzando non si pone sotto l'egida del D.Lgs. n. 36/2023 ma bensì del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi andiamo a vedere cosa prevedeva l’omologo comma sopra visto.

Art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 – “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all' articolo 144.

Pertanto anche in precedenza l’ambito applicativo era confinato ai “servizi di ristorazione, fornitura di derrate alimentari e ristrutturazioni edilizie”.

I CAM Edilizia

Neanche il successivo CAM “Edilizia”, ovvero il D.M. 256/2022, lo rendeva cogente per i progetti infrastrutturali ma solo per quelli edilizi, come è normale che fosse visto che il CAM “Strade” ha visto la sua luce solo 2024, (punto 1.1 dell'Allegato) ed inoltre anche in questo caso non essendo stato specificato un transitorio logica vuole che si applichi alle procedure successive alla sua entrata in vigore.

Art. 1.1, dell’Allegato, del D.M. 256/2022 – “Ambito di applicazione dei CAM ed esclusioni”

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e oo quinquies).
Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i presenti CAM si applicano limitatamente ai capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”
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Nelle ipotesi di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti i presenti CAM si applicano limitatamente ai criteri contenuti nei capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”, “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere” e ai criteri “3.1.2-Macchine operatrici” e “3.1.3-Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori”.

Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, fornisce la motivazione della non applicabilità del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso.

Nell’applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le norme e i regolamenti, qualora più restrittivi. A titolo esemplificativo si citano: vincoli relativi a beni culturali, vincoli paesaggistici, idrogeologici, idraulici, aree naturali protette, siti rete Natura 2000, valutazioni d’impatto ambientale, ecc.; piani e norme regionali (piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, atti amministrativi che disciplinano particolari ambiti); piani e regolamenti comunali; ecc.

I presenti CAM si intendono applicabili in toto agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno della non applicabilità nella relazione tecnica di progetto, riportando i riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabilità degli stessi.”

Conclusioni

Quindi, in conclusione, tornando alla domanda iniziale diciamo che essendo nell'ambito del D.Lgs. n. 50/2016 il c.d. CAM “Strade” non è “cogente”, ma non per questo non applicabile; pertanto, la sua introduzione può derivare solo da una scelta della Stazione Appaltante che l’incardina in una variante ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ( il limite massimo per questa fattispecie è del 15% dell'importo del contratto iniziale, sempreché non siano state già operate varianti in tale ambito).

Art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 – “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

Pertanto la modifica, fermo restando le somme a disposizione del QE, deriva da una scelta della stazione appaltante per ragioni di opportunità e miglioramento dell’opera, non dovendo rispondere questa fattispecie al requisito di “imprevidibilità”, ma eventualmente di “imprevisto”, che non trova luogo nel caso di specie ma lo diciamo perché nel suddetto comma si incardina l’ “errore progettuale”.

Rimane fisso però quanto asserito in più punti dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, come del resto ribaditi anche nell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero che “non deve essere modificata la sostanza del contratto e l’operazione economica sottesa”.

Art. 106, comma 1, lettera a), terzo periodo, lettera c), punto 2), lettera d), punto 2), lettera e), 2, secondo periodo, 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) … Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. …

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

b) … Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. …

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

Infine risulta comunque sempre opportuno verificare tutti i documenti di gara ovvero costituenti la “lex specialis” per controllare che non siano previsti particolari prescrizioni che, anche se non di norma, chiaramente non in contrasto con essa, la stazione appaltante vuole applicare nell’appalto.

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