Con la Circolare n. 7 dello scorso 17 luglio, il Ministero per la
pubblica amministrazione e l'innovazione è intervenuto nuovamente
sul tema delle assenze dal servizio dei pubblici dipendenti come
previsto dall'art. 71 del decreto legge 112 del 2008 pubblicato sul
Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2008,
n. 147, entrato in vigore il 25 giugno scorso, recante
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione Tributaria..
In particolare, considerati i numerosi quesiti pervenuti dalle
amministrazioni e riguardanti principalmente l'interpretazione
delle norme in relazione alle disposizioni di cui all'art. 71 del
decreto legge 112/2008 (Assenze per malattia e per permesso
retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), la
circolare n. 7 del Ministero si pone l'obiettivo di fornire tutte
le indicazioni del caso volte alla risoluzione di questi dubbi.
Innanzitutto, il Ministero chiarisce che le assenze sottoposte al
regime del ddl 112 sono quelle a partire dalla data di entrata in
vigore del decreto, ovvero il 25 giugno 2008.
Per quanto concerne le assenze per malattia, il ddl 112 stabilisce
il trattamento economico spettante al dipendente in caso di assenza
per malattia (comma 1), definisce le modalità per la presentazione
della certificazione medica a giustificazione dell'assenza (comma
2) e per i controlli che le amministrazioni debbono disporre (comma
3).
Per quanto riguarda il trattamento economico, la circolare
chiarisce che si considerano rientranti nel trattamento
fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e
di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della
retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, degli
eventuali assegni ad personam per il personale del comparto
ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri
comparti; inoltre, per il personale dell'area I si considerano lo
stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa,
la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità
ove acquisita, eventuali assegni ad personam e analoghe voci per il
personale dirigenziale appartenente ad altre aree.
Chiarimenti in merito al comma 2 riguardante le assenze per
malattia protratte per un periodo superiore a dieci giorni e il
secondo evento di malattia avvenuto nello stesso anno solare. In
questi casi, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante
presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria pubblica. La circolare del Ministero chiarisce che la
norma individua le modalità con cui i pubblici dipendenti debbono
giustificare le assenze per malattia. In particolare, la norma fa
riferimento alternativamente alla giustificazione delle assenze che
in generale si protraggono per un periodo superiore a dieci giorni
e alla giustificazione delle assenze che riguardano il terzo
episodio di assenza in ciascun anno solare (a prescindere dalla
durata).
Per quanto concerne il periodo di assenza superiore a dieci giorni,
questo si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico
certificato dell'intera assenza sia nell'ipotesi in cui in
occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi
successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre
che l'assenza sia continuativa ("malattia protratta").
Per quanto riguarda le assenze che riguardano il terzo episodio
nello stesso anno solare, la circolare chiarisce che nella nozione
di "secondo evento" rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di
malattia successivo ad un precedente e distinto "evento" di un solo
giorno.
Con la circolare n. 7, il Ministero ricorda, inoltre, che, in
osservanza dei principi della necessità e dell'indispensabilità che
improntano la disciplina in materia di trattamento dei dati
personali, in linea generale le pubbliche amministrazioni non
possono chiedere che sui certificati prodotti a giustificazione
dell'assenza per malattia sia indicata la diagnosi, essendo
sufficiente l'enunciazione della prognosi.
Per quanto concerne il comma 3, la norma impone la richiesta della
visita fiscale da parte delle amministrazioni anche nel caso in cui
l'assenza sia limitata ad un solo giorno e, innovando rispetto alle
attuali previsioni negoziali, stabilisce un regime orario più ampio
per la reperibilità al fine di agevolare i controlli. La norma
specifica che la richiesta per l'attivazione della visita fiscale
dovrà essere presentata
"tenuto conto delle esigenze funzionali
ed organizzative". Ciò significa che la richiesta di visita
fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di
un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del
personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze
della giornata.
Il comma 4 contiene dei criteri per la contrattazione collettiva,
volendo rispondere all'esigenza di impedire distorsioni
nell'applicazione delle clausole e delle disposizioni che prevedono
permessi retribuiti, evitando che i permessi siano chiesti e fruiti
sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare
l'orario. La norma è rivolta alle parti negoziali e sarà applicata
in sede di contrattazione integrativa; tuttavia, lì dove i
contratti collettivi vigenti prevedono l'alternatività tra la
fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando già il
monte ore, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione
del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con
riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza.
Con il comma 5, il legislatore vuole rispondere ad un criterio di
efficienza ed economicità poiché impedisce che le amministrazioni
possano considerare l'assenza dal servizio come presenza ai fini
della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione
integrativa.
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