ART. 71 DDL 112: ASSENZE DAL SERVIZIO DEI PUBBLICI DIPENDENTI

22/07/2008

Con la Circolare n. 7 dello scorso 17 luglio, il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione è intervenuto nuovamente sul tema delle assenze dal servizio dei pubblici dipendenti come previsto dall'art. 71 del decreto legge 112 del 2008 pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, entrato in vigore il 25 giugno scorso, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria..

In particolare, considerati i numerosi quesiti pervenuti dalle amministrazioni e riguardanti principalmente l'interpretazione delle norme in relazione alle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto legge 112/2008 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), la circolare n. 7 del Ministero si pone l'obiettivo di fornire tutte le indicazioni del caso volte alla risoluzione di questi dubbi.

Innanzitutto, il Ministero chiarisce che le assenze sottoposte al regime del ddl 112 sono quelle a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero il 25 giugno 2008.
Per quanto concerne le assenze per malattia, il ddl 112 stabilisce il trattamento economico spettante al dipendente in caso di assenza per malattia (comma 1), definisce le modalità per la presentazione della certificazione medica a giustificazione dell'assenza (comma 2) e per i controlli che le amministrazioni debbono disporre (comma 3).

Per quanto riguarda il trattamento economico, la circolare chiarisce che si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti; inoltre, per il personale dell'area I si considerano lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita, eventuali assegni ad personam e analoghe voci per il personale dirigenziale appartenente ad altre aree.

Chiarimenti in merito al comma 2 riguardante le assenze per malattia protratte per un periodo superiore a dieci giorni e il secondo evento di malattia avvenuto nello stesso anno solare. In questi casi, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. La circolare del Ministero chiarisce che la norma individua le modalità con cui i pubblici dipendenti debbono giustificare le assenze per malattia. In particolare, la norma fa riferimento alternativamente alla giustificazione delle assenze che in generale si protraggono per un periodo superiore a dieci giorni e alla giustificazione delle assenze che riguardano il terzo episodio di assenza in ciascun anno solare (a prescindere dalla durata).
Per quanto concerne il periodo di assenza superiore a dieci giorni, questo si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa ("malattia protratta").
Per quanto riguarda le assenze che riguardano il terzo episodio nello stesso anno solare, la circolare chiarisce che nella nozione di "secondo evento" rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto "evento" di un solo giorno.

Con la circolare n. 7, il Ministero ricorda, inoltre, che, in osservanza dei principi della necessità e dell'indispensabilità che improntano la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, in linea generale le pubbliche amministrazioni non possono chiedere che sui certificati prodotti a giustificazione dell'assenza per malattia sia indicata la diagnosi, essendo sufficiente l'enunciazione della prognosi.

Per quanto concerne il comma 3, la norma impone la richiesta della visita fiscale da parte delle amministrazioni anche nel caso in cui l'assenza sia limitata ad un solo giorno e, innovando rispetto alle attuali previsioni negoziali, stabilisce un regime orario più ampio per la reperibilità al fine di agevolare i controlli. La norma specifica che la richiesta per l'attivazione della visita fiscale dovrà essere presentata "tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative". Ciò significa che la richiesta di visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata.

Il comma 4 contiene dei criteri per la contrattazione collettiva, volendo rispondere all'esigenza di impedire distorsioni nell'applicazione delle clausole e delle disposizioni che prevedono permessi retribuiti, evitando che i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l'orario. La norma è rivolta alle parti negoziali e sarà applicata in sede di contrattazione integrativa; tuttavia, lì dove i contratti collettivi vigenti prevedono l'alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando già il monte ore, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

Con il comma 5, il legislatore vuole rispondere ad un criterio di efficienza ed economicità poiché impedisce che le amministrazioni possano considerare l'assenza dal servizio come presenza ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.




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