Al fine di fruire dell'agevolazione prevista per i lavori di
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della
Legge n. 449/1997, l'amministratore giudiziale dell'immobile può
inviare la comunicazione di inizio lavori barrando la casella
amministratore nel modulo, indicando nell'apposito spazio il
codice fiscale, da riportare anche nelle fatture e nei bonifici di
pagamento. Successivamente, l'amministratore giudiziale deve
rilasciare ai singoli proprietari una certificazione, relativa agli
interventi effettuati e ai pagamenti eseguiti, che attesti di aver
adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini del 36% e che
indichi la somma di cui il partecipante alla comunione può tenere
conto ai fini della detrazione, determinata in funzione della quota
di comunione posseduta.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 314/E dello
scorso 21 luglio, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate ha
risposto all'interpello di un amministratore giudiziario, in merito
alla possibilità di presentare la domanda per l'ottenimento della
detrazione fiscale del 36%. In particolare, l'istante, a causa di
comunione indivisa di beni immobili, era stato nominato
amministratore giudiziale e, al fine di fruire dell'agevolazione
prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia, ai sensi
dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 449/1997, aveva inviato la
comunicazione di inizio lavori barrando la casella
amministratore dell'apposito modulo, indicando, in mancanza
di una specifica casella riferita al caso in oggetto, il proprio
codice fiscale. L'Agenzia ha innanzitutto fatto presente che
l'interpello in questione risulta inammissibile in quanto lo stesso
è stata presentato dopo aver posto in essere il comportamento
fiscalmente rilevante.
Ciò nonostante, l'Agenzia ha ricordato che l'art. 1, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente di poter fruire del
beneficio fiscale della detrazione, dall'imposta lorda, del 36%
delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la
realizzazione di lavori di manutenzione, anche ordinaria, sulle
parti comuni di edifici residenziali, nonché per la realizzazione
di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia sulle
singole unità immobiliari, anche rurali, a carattere residenziale.
Agevolazione che l'ultima finanziaria ha prorogato per gli anni
2008, 2009 e 2010 nei limiti di 48.000 euro per unità
immobiliare.
Per fruire dell'agevolazione è necessario, in particolare, inviare,
mediante raccomandata, al Centro Operativo di Pescara, una
comunicazione, redatta su apposito modello, recante i dati
identificativi del soggetto che la effettua, i dati catastali
dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori, ovvero gli estremi
della domanda di accatastamento, l'indicazione della data in cui
avranno inizio i lavori e della documentazione allegata.
La comunicazione può essere trasmessa dall'amministratore del
condominio o da uno dei condomini. Relativamente al caso in
oggetto, l'Agenzia ha ricordato che l'amministratore della cosa
comune viene nominato dall'autorità giudiziaria qualora sussistano
le condizioni di applicabilità dell'art. 1105 c.c., la cui
previsione è diretta ad ovviare all'inerzia dei comunisti che
comporti l'impossibilità di provvedere alla gestione.
Il citato articolo prevede, all'ultimo comma, che
"Se non si
prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa
comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione
adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere
all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e
può anche nominare un amministratore".
Pertanto, l'amministratore giudiziario della comunione, munito di
poteri ordinari di gestione, avendo come compito generale quello di
espletare le incombenze di legge e compiere gli atti di ordinaria
amministrazione, gode degli stessi poteri e doveri
dell'amministratore nominato convenzionalmente, potendo, dunque,
presentare apposita domanda per la fruizione della detrazione del
36%.
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