Offerta non in lingua italiana: il TAR ammette il soccorso istruttorio
La mancata traduzione in italiano di un manuale d’uso non giustifica l’esclusione se il documento è già presente nell’offerta
Quando la mancanza della traduzione in italiano può comportare l’esclusione da una gara pubblica? E, soprattutto, in che modo deve operare la stazione appaltante per distinguere tra una semplice irregolarità formale, sanabile tramite soccorso istruttorio e vizio sostanziale dell’offerta tecnica?
Domande che nel nuovo scenario del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), implicano un ruolo sempre più centrale del principio di tassatività delle cause di esclusione e della disciplina del soccorso istruttorio.
Traduzione in italiano e soccorso istruttorio: il TAR sul favor partecipationis
A fornire un chiarimento puntuale in merito è il TAR Lombardia, con la sentenza del 15 ottobre 2025, n. 3270, con cui ha annullato l’esclusione di un operatore economico disposta per aver presentato, all’interno dell’offerta tecnica, il manuale d’uso di un dispositivo medico in lingua inglese anziché in italiano.
La controversia trae origine da una gara multilotto per la quale l’operatore escluso aveva presentato regolarmente la propria offerta tecnica, allegando tutta la documentazione richiesta, compreso il manuale d’uso del dispositivo, come richiesto dal Capitolato. Tuttavia, il documento risultava redatto in inglese, mentre il disciplinare richiedeva la presentazione di tutta la documentazione tecnica in lingua italiana.
La stazione appaltante, ha quindi ritenuto l’offerta non conforme e ha disposto l’esclusione, ritenendo che la lingua italiana fosse un requisito obbligatorio già in sede di offerta e che l’integrazione del manuale, costituisse un’integrazione postuma e quindi illegittima dell’offerta.
L’impresa ha impugnato il provvedimento, sostenendo che la clausola del capitolato tecnico non avesse natura escludente e che, in ogni caso, l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023.
Quadro normativo di riferimento
Il TAR richiama due disposizioni centrali del nuovo Codice dei contratti:
- l’art. 10, comma 2, che sancisce il principio di tassatività delle cause di esclusione, dichiarando nulle le clausole della lex specialis che ne introducono di ulteriori rispetto a quelle previste dal Codice;
- l’art. 101, che disciplina il soccorso istruttorio, obbligando le stazioni appaltanti ad attivarlo per integrare o regolarizzare documenti mancanti o irregolari, fatta eccezione per gli elementi che compongono l’offerta tecnica o economica.
Il combinato disposto delle due norme mira a garantire il favor partecipationis, principio cardine della materia dei contratti pubblici, secondo cui l’ammissione del maggior numero possibile di concorrenti costituisce interesse pubblico primario.
La decisione del TAR: esclusione illegittima e obbligo di soccorso istruttorio
Il Collegio chiarisce che la clausola del capitolato tecnico, laddove prevede che i documenti “devono essere forniti in lingua italiana”, non contiene alcun riferimento espresso all’esclusione dell’operatore in caso di inadempimento.
Di conseguenza, essa non può essere interpretata in senso escludente, pena la violazione dell’art. 10 del Codice.
Secondo il TAR, il manuale in lingua inglese non rappresentava un elemento mancante dell’offerta, bensì una mera irregolarità formale. L’operatore aveva infatti presentato tutta la documentazione richiesta, seppur in lingua diversa.
In tale ipotesi - sottolinea il Collegio - la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio ex art. 101, richiedendo eventualmente una traduzione giurata del manuale già depositato.
La decisione si allinea all’orientamento del Consiglio di Stato che riconosce la sanabilità di tali omissioni laddove non si introducano nuovi elementi tecnici o modifiche sostanziali dell’offerta.
Conclusioni
Il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento dell’esclusione e invito alla stazione appaltante di rinnovare la valutazione delle offerte, includendo quella del ricorrente.
La decisione ribadisce che:
- una clausola può essere interpretata in senso escludente solo se ciò è espressamente previsto dalla lex specialis;
- la mancanza della traduzione di un documento già presente nell’offerta è una irregolarità sanabile, non un vizio sostanziale;
- la stazione appaltante ha l’obbligo di attivare il soccorso istruttorio, evitando esclusioni sproporzionate e contrarie al principio del favor partecipationis.
La sentenza assume particolare rilievo operativo perché chiarisce il confine tra vizio formale sanabile e carenza sostanziale dell’offerta.
Quando un documento è già presente in atti e consente di valutare pienamente la proposta tecnica, l’esclusione per mancanza della traduzione risulterebbe sproporzionata e in contrasto con il principio di risultato e di concorrenza.
Non solo: il soccorso istruttorio non altera la par condicio, poiché non introduce nuovi elementi valutativi ma si limita a integrare la documentazione già esistente. Di fatto, l’amministrazione avrebbe quindi dovuto attivarlo d’ufficio, evitando una sanzione espulsiva per una violazione meramente linguistica.
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