SCADENZA TERMINI ACCATASTAMENTO

23/07/2008

Lunedì prossimo 28 luglio scade il termine ultimo per procedere all’accatastamento dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità. Le particelle interessate sono state individuate dall’Agenzia del Territorio e sono state ricompresse nell’Elenco pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 e, così come previsto dall’articolo 26-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248.
Ricordiamo che i soggetti titolari di diritti reali sui terreni nei quali risultano presenti fabbricati o ampliamenti di costruzioni non dichiarati in Catasto non sono tenuti ad alcun adempimento nei casi in cui:
  • il fabbricato/ampliamento sia già censito al catasto edilizio urbano;
  • l'accatastamento dell'immobile sia avvenuto successivamente alla pubblicazione del comunicato in G.U.;
  • il fabbricato fotoidentificato è stato demolito;
  • la tipologia di fabbricato non richieda accatastamento;
  • non esista alcun fabbricato sul terreno indicato .
In questi casi è, comunque, opportuno inviare una specifica segnalazione, che può essere compilata secondo il modello scaricabile dal sito, all'Ufficio provinciale competente dell'Agenzia del Territorio (anche attraverso il servizio postale). Il "modello di segnalazione anomalie" è disponibile altresì presso l'Ufficio Provinciale competente dell'Agenzia del Territorio e presso il comune di competenza.

Esiste, anche, la possibilità di mettersi in regola anche dopo la scadenza del 28 luglio ed, infatti, è possibile provvedere all’iscrizione in catasto dei fabbricati che risultano non dichiarati anche una volta scaduti i 7 mesi concessi dalla normativa per provvedere all’adempimento spontaneo.
I soggetti che, scaduti i termini, si attivino per mettersi in regola, dovranno informare l’Agenzia inviando una comunicazione formale all’indirizzo dell’Ufficio Provinciale competente, specificando che si è già provveduto ad incaricare un tecnico abilitato all’iscrizione in catasto.
Ciò al fine di evitare che, nel frattempo, gli Uffici Provinciali dell’Agenzia provvedano all’accatastamento in surroga dei soggetti obbligati ancora inadempienti dopo la scadenza dei termini, come previsto dalla normativa.
Mettersi in regola, quindi, spontaneamente conviene anche dopo la decorrenza dei 7 mesi perché si evita, infatti, la maggiorazioni dei costi per l’inasprimento delle sanzioni dovute all’attività di regolarizzazione d’ufficio da parte dell’Agenzia.

A cura di Paolo Oreto


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