Lunedì prossimo
28 luglio scade il termine ultimo per
procedere all’
accatastamento dei fabbricati che hanno perso i
requisiti di ruralità. Le particelle interessate sono state
individuate dall’Agenzia del Territorio e sono state ricompresse
nell’Elenco pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 e, così come previsto
dall’articolo 26-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31 di
conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248.
Ricordiamo che i soggetti titolari di diritti reali sui terreni nei
quali risultano presenti fabbricati o ampliamenti di costruzioni
non dichiarati in Catasto non sono tenuti ad alcun adempimento nei
casi in cui:
- il fabbricato/ampliamento sia già censito al catasto edilizio
urbano;
- l'accatastamento dell'immobile sia avvenuto successivamente
alla pubblicazione del comunicato in G.U.;
- il fabbricato fotoidentificato è stato demolito;
- la tipologia di fabbricato non richieda accatastamento;
- non esista alcun fabbricato sul terreno indicato .
In questi casi è, comunque, opportuno inviare una
specifica
segnalazione, che può essere compilata secondo il modello
scaricabile dal sito, all'Ufficio provinciale competente
dell'Agenzia del Territorio (anche attraverso il servizio postale).
Il "modello di segnalazione anomalie" è disponibile altresì presso
l'Ufficio Provinciale competente dell'Agenzia del Territorio e
presso il comune di competenza.
Esiste, anche, la possibilità di mettersi in regola anche dopo la
scadenza del 28 luglio ed, infatti, è possibile provvedere
all’iscrizione in catasto dei fabbricati che risultano non
dichiarati anche una volta scaduti i 7 mesi concessi dalla
normativa per provvedere all’adempimento spontaneo.
I soggetti che, scaduti i termini, si attivino per mettersi in
regola, dovranno informare l’Agenzia inviando una comunicazione
formale all’indirizzo dell’Ufficio Provinciale competente,
specificando che si è già provveduto ad incaricare un tecnico
abilitato all’iscrizione in catasto.
Ciò al fine di evitare che, nel frattempo, gli Uffici Provinciali
dell’Agenzia provvedano all’accatastamento in surroga dei soggetti
obbligati ancora inadempienti dopo la scadenza dei termini, come
previsto dalla normativa.
Mettersi in regola, quindi, spontaneamente conviene anche dopo la
decorrenza dei 7 mesi perché si evita, infatti, la maggiorazioni
dei costi per l’inasprimento delle sanzioni dovute all’attività di
regolarizzazione d’ufficio da parte dell’Agenzia.
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