Incentivi funzioni tecniche negli enti locali: la Corte dei Conti esclude il personale di staff
La Corte dei Conti Campania, con la delibera n. 216/2025/PAR, chiarisce che il personale di staff politico non può percepire gli incentivi ex art. 45 del Codice.
Il tema degli incentivi tecnici al personale interno, disciplinato dall’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, continua a suscitare dubbi interpretativi in relazione all’ambito soggettivo dei beneficiari.
La Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 216/2025/PAR del 25 settembre 2025, è intervenuta per chiarire se anche il personale assunto ai sensi dell’art. 90 del TUEL, ossia quello impiegato negli uffici di staff degli organi politici, possa essere inserito nei gruppi di lavoro che danno diritto agli incentivi.
Incentivi funzioni tecniche: interviene la Corte dei Conti
Il quesito è stato posto da un’Amministrazione comunale che ha evidenziato come la riforma dell’art. 45, operata dal d.lgs. n. 209/2024 (c.d. "Correttivo Codice Appalti") e dal D.L. n. 73/2025 (Decreto Infrastrutture), abbia ampliato la nozione di “personale” potenzialmente destinatario delle premialità, sollevando dubbi sull’eventuale inclusione di figure a contratto ex art. 90 TUEL.
La risposta dei magistrati contabili è stata negativa, come dimostra il combinato disposto dalle norme interessate. Vediamo il perché.
Incentivi funzioni tecniche: l'evoluzione della norma nel Codice Appalti
L’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 disciplina la destinazione di risorse economiche a titolo di incentivo per le funzioni tecniche connesse alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
Il comma 2 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti “destinano risorse finanziarie (…) per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale”, precisando che tali risorse devono essere a carico degli stanziamenti previsti per ciascuna procedura.
Le attività incentivate sono puntualmente elencate nell’Allegato I.10, che individua - in modo tassativo - le fasi e i ruoli ammissibili: programmazione della spesa, progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, verifica e collaudo, direzione dell’esecuzione, fino alla gestione dei flussi informativi.
Si tratta, come rilevato dalla Corte, di attività gestionali e tecniche, strettamente collegate alla funzione amministrativa di esecuzione del contratto.
La ratio della norma è duplice:
- valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni pubbliche, riducendo il ricorso a consulenze esterne;
- premiare le competenze tecniche che contribuiscono direttamente alla realizzazione delle opere pubbliche e al corretto impiego delle risorse.
Le modifiche introdotte dal Correttivo e dal Decreto Infrastrutture
Le successive modifiche legislative hanno ampliato la platea dei beneficiari:
- il d.lgs. n. 209/2024 ha sostituito il termine “dipendenti” con “personale”, estendendo in astratto la possibilità di accesso anche a figure dirigenziali, superando il principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all’art. 24 del d.lgs. 165/2001;
- il D.L. 73/2025 (cd. Decreto Infrastrutture 2025), convertito in legge n. 105/2025, ha confermato tale deroga, imponendo tuttavia la trasmissione agli organi di controllo dei compensi erogati ai dirigenti.
La Corte, pur riconoscendo tale ampliamento, precisa che l’estensione non riguarda categorie che non svolgono funzioni tecniche gestionali, come nel caso del personale di staff politico.
La norma del TUEL e il divieto di funzioni gestionali
Il riferimento normativo centrale è l’art. 90, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000, che consente agli enti locali di istituire uffici di staff “alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori”, esclusivamente per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico.
La norma vieta espressamente lo svolgimento di compiti gestionali anche quando il trattamento economico del personale sia parametrato a quello dirigenziale.
La Corte ricorda che tale previsione attua la netta separazione tra politica e amministrazione, sancita dall’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, che assegna alla dirigenza la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, e agli organi politici l’indirizzo e il controllo.
Il parere della Corte dei Conti
Richiamando i principi di contabilità pubblica e le proprie precedenti deliberazioni, la Sezione campana ha sottolineato che gli incentivi ex art. 45 costituiscono una specifica voce di spesa vincolata, destinata a remunerare attività che incidono direttamente sulla gestione tecnico-amministrativa dei contratti pubblici.
Ne consegue che i destinatari devono essere individuati tra il personale interno che esercita funzioni operative, e non tra coloro che svolgono compiti di supporto politico.
L’inserimento del personale ex art. 90 TUEL nei gruppi di lavoro incentivabili determinerebbe un vulnus ai principi di separazione delle funzioni, poiché tali soggetti operano “alle dirette dipendenze” degli organi politici e non partecipano ai processi gestionali che danno luogo all’incentivo.
L’organo contabile ha quindi affermato che la finalità degli incentivi tecnici – il potenziamento della professionalità interna e il contenimento della spesa per consulenze esterne – non può essere perseguita attraverso il coinvolgimento di figure che, per definizione, non appartengono alla sfera gestionale dell’ente.
Conclusioni
La magistratura contabile campana, ha così fornito un’interpretazione chiara e sistematica del rapporto tra art. 45 del Codice dei contratti pubblici e art. 90 del TUEL, stabilendo che:
- gli uffici di staff istituiti per funzioni di indirizzo politico non rientrano tra i destinatari degli incentivi tecnici;
- l’attività incentivata resta confinata alle funzioni di natura gestionale e tecnico-amministrativa;
- i regolamenti comunali dovranno conformarsi a tale principio, evitando interpretazioni estensive che rischierebbero di compromettere la distinzione tra governance e gestione operativa.
Si tratta di un chiarimento di rilievo per tutti gli enti locali, che conferma l’impostazione del nuovo Codice dei contratti pubblici come strumento non solo di semplificazione, ma anche di rafforzamento delle competenze tecniche interne, nel rispetto dell’architettura istituzionale e dei limiti di ruolo imposti dal TUEL.
Documenti Allegati
Delibera