L'estromissione di beni mobili strumentali dal regime di lavoro
autonomo genera plusvalenza tassabile o minusvalenza deducibile
solo se riferita a beni mobili acquistati dal professionista in
epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legge 223/2006
e, quindi, dopo il 4 luglio 2006.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 310/E dello
scorso 21 luglio, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate ha
risposto all'interpello di un contribuente riguardante la cessione
di beni mobili strumentali. In particolare, il contribuente,
esercente attività professionale, chiedeva se, a seguito
dell'entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che ha
modificato le regole di determinazione del reddito di lavoro
autonomo, la cessione di beni mobili strumentali, acquistati dal
prima del 4 luglio 2006, genera una plusvalenza imponibile ai sensi
dell'art. 54, comma 1-bis del TUIR.
L'Agenzia, avvalorando la tesi suggerita dal professionista
istante, ha, innanzitutto, ricordato il comma 1-bis, art. 54 del
TUIR (successivamente modificato dalla Legge Finanziaria 2007),
ovvero:
"Concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni
strumentali, esclusi (…), se:
- sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso;
- sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei
beni;
- i beni vengono destinati al consumo personale o familiare
dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee
all'arte o professione".
Il comma 1-ter dello stesso articolo, precisa, inoltre, che le
plusvalenze e le minusvalenze sono date dalla differenza, positiva
o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti ed il
costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, dalla
differenza tra il valore normale del bene ed il costo non
ammortizzato. Nell'ipotesi di beni il cui costo non sia
integralmente deducibile, le plusvalenze e le minusvalenze
patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra
l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello
complessivamente effettuato.
Ciò premesso, per quanto concerne l'estromissione di beni mobili
strumentali dal regime di lavoro autonomo genera plusvalenza
tassabile ovvero minusvalenza deducibile solo se riferita a beni
mobili acquistati dal professionista in epoca successiva
all'entrata in vigore del D.L. 223/2006 e, quindi, dopo il 4 luglio
2006. Le modifiche introdotte dal D.L. 223 del 2006 stabiliscono,
infatti, un nuovo regime che, in aderenza ai principi di tutela
dell'affidamento dei contribuenti e di certezza dei rapporti
giuridici, è corretto riservare solo ai beni acquistati dopo
l'introduzione delle nuove norme.
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