Discordanza tra cifre e lettere nell’offerta: l’errore materiale è emendabile
La regola della prevalenza dell’offerta in lettere non è automatica: la proposta deve essere interpretata valorizzando la reale volontà dell’offerente
Cosa accade se, in un’offerta economica, il ribasso percentuale espresso in lettere non coincide con quello in cifre? È sempre vincolante la regola che attribuisce prevalenza all’indicazione in lettere, oppure la stazione appaltante può correggere un errore meramente materiale, se chiaramente riconoscibile?
Con la sentenza del 21 ottobre 2025, n. 8155, il Consiglio di Stato ha affrontato una questione ricorrente nella prassi delle gare pubbliche, offrendo un chiarimento di grande rilievo operativo.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, la regola di prevalenza dell’offerta in lettere non può essere applicata in modo automatico ma va interpretata nel suo complesso, considerando quindi la volontà negoziale dell’OE.
Offerta scritta in lettere: non sempre prevale
Il caso trae origine da una procedura per l’affidamento di lavori per la quale un operatore economico aveva presentato un’offerta contenente una discordanza tra ribasso espresso in cifre e ribasso in lettere.
La stazione appaltante, valutando la coerenza complessiva dell’offerta, aveva ritenuto evidente l’errore materiale e dato prevalenza al ribasso in cifre, perfettamente coerente con il prezzo complessivo e con gli altri elementi economici dell’offerta. La società esclusa aveva impugnato la decisione sostenendo che la stazione appaltante avesse disapplicato una clausola vincolante e violato la par condicio.
Il TAR aveva confermato l'impostazione della SA: la regola di prevalenza del dato in lettere, prevista dal disciplinare, non poteva essere applicata in maniera automatica, dato che la difformità era dovuta a un mero refuso. In questi casi, l’amministrazione deve interpretare la reale volontà del concorrente, senza sacrificare la sostanza dell’offerta per rigidità formali.
Ne è scaturito l’appello al Consiglio di Stato, che ha delineato un principio chiaro e coerente con l’evoluzione del diritto degli appalti.
Quadro normativo di riferimento
La regola di prevalenza dell’espressione in lettere trova origine nella normativa storica in materia di lavori pubblici (art. 5 L. 14/1973, art. 90 d.P.R. 554/1999, art. 119 d.P.R. 207/2010) e, sebbene non più espressamente prevista nel d.lgs. n. 36/2023, continua a essere inserita nelle lex specialis come clausola di stile.
Tuttavia, come sottolineato dal Consiglio di Stato, la lex specialis non può essere letta in modo isolato, ma deve essere coordinata con le regole civilistiche di interpretazione del contratto (artt. 1362–1366 c.c.), che costituiscono il riferimento obbligato anche per l’interpretazione dell’offerta economica:
- l’art. 1362 c.c. impone di ricercare la reale volontà del dichiarante;
- l’art. 1363 c.c. richiede di valutare l’atto nel suo insieme, in modo sistematico;
- l’art. 1366 c.c. sancisce l’obbligo di interpretare secondo buona fede oggettiva, evitando formalismi contrari all’intento dell’autore dell’atto.
Queste regole, di rango superiore rispetto a un atto amministrativo come il disciplinare di gara, trovano oggi un naturale raccordo con i principi generali del nuovo Codice dei contratti pubblici quali:
- il principio del risultato (art. 1), che orienta tutta l’attività contrattuale verso l’efficacia e il conseguimento dell’interesse pubblico;
- il principio della fiducia (art. 2), che impone alle amministrazioni di presumere la correttezza degli operatori e di collaborare lealmente con essi;
- e il principio di buona fede, che attraversa sia la fase di affidamento sia quella di esecuzione, imponendo comportamenti coerenti e proporzionati.
In questa prospettiva, il formalismo cede il passo a un diritto amministrativo contrattuale fondato sulla leale collaborazione e sulla conservazione dell’efficacia degli atti, che rappresentano oggi la vera bussola interpretativa.
La decisione del Consiglio di Stato
In primo luogo, il Collegio ha riconosciuto che la stazione appaltante può – e in certi casi deve – svolgere un’attività interpretativa dell’offerta, finalizzata a individuare la reale volontà dell’offerente, purché non vi siano margini di discrezionalità o modifiche sostanziali del contenuto economico.
In questo caso la regola di prevalenza del dato in lettere non poteva avere valore assoluto, ma costituisce una regola interpretativa suppletiva: essa trova applicazione solo in presenza di una vera e propria antinomia, ossia quando non sia possibile ricostruire la volontà del concorrente. Se invece la discordanza è dovuta a un errore evidente e riconoscibile, deve prevalere la logica della conservazione e della buona fede.
Non solo: l’attività interpretativa è parte fisiologica del procedimento di gara e non altera l’equilibrio tra i partecipanti, poiché tutti sono soggetti alle stesse regole ermeneutiche e agli stessi principi di affidamento e correttezza.
Nel caso concreto, l’esame complessivo dell’offerta rendeva chiaro che il ribasso effettivo fosse pari a quello indicato in cifre come desumibile dall’indicazione dell’utile, dal prezzo complessivo e dalle tabelle economiche allegate.
Questi elementi dimostravano la presenza di un mero refuso nella parte in lettere riconoscibile senza alcun margine di dubbio.
Il Collegio ha quindi richiamato la Plenaria n. 10/2015, che già aveva affermato la legittimità di correggere errori macroscopici di scritturazione, valorizzando l’effettivo contenuto dell’offerta e non la sua rappresentazione formale.
Conclusioni
L’appello è stato respinto, confermando la piena legittimità dell’operato della stazione appaltante.
La decisione ribadisce un orientamento di sistema che merita particolare attenzione per chi gestisce le gare pubbliche:
- la prevalenza del dato in lettere non è una regola assoluta, ma una clausola di chiusura da applicare solo in presenza di incertezza reale;
- l’attività interpretativa è fisiologica e doverosa, quando serve a evitare la caducazione di un’offerta per un mero errore materiale;
- la buona fede e la fiducia impongono di valorizzare la sostanza e non la forma, tutelando la correttezza dell’azione amministrativa e l’affidamento dell’operatore.
- il principio del risultato consente di perseguire l’interesse pubblico all’aggiudicazione efficace e coerente, anche attraverso una lettura sostanziale degli atti di gara.
Si riafferma una sostanzialista della materia dei contratti pubblici: la legalità formale non deve tradursi in un ostacolo al risultato, ma in uno strumento per realizzarlo nel rispetto della fiducia, della buona fede e della parità tra i concorrenti.
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