Gli articoli del nuovo Codice dedicati interamente alla nuova
"Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture" sono gli
articoli 6, 7 ed 8 ed è appunto la
denominazione che, raffrontandola con quella precedente "Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici" già sottointende
l’ampliamento dei poteri della stessa.
In attuazione delle direttive comunitarie e della legge delega, i
poteri dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici sono stati
estesi al settore delle forniture e dei servizi e tale estensione
di competenze ha reso necessario un parallelo ampliamento delle
competenze del già esistente Osservatorio dei lavori pubblici,
organo ausiliario dell’Autorità.
Gli articoli 6, 7 ed 8 del nuovo Codice attuano la legge delega che
da un lato contempla la autonomia organizzativa dell’Autorità, e
dall’altro lato ne estende la funzione di vigilanza.
Nella strutturazione della disciplina relativa all’Autorità
(articolo 6), è stata riordinata la disciplina vigente, tenendo
conto della estensione della vigilanza a servizi e forniture, e
della elaborazione giurisprudenziale consolidata sulle competenze
dell’Autorità.
Segnaliamo, in particolare che tra i nuovi compiti dell’Autorità vi
sono anche quelli di:
- vigilare sul sistema di qualificazione, con le modalità che
saranno stabilite nel nuovo Regolamento in sostituzione del DPR n.
554/1999 precisando che, nell’esercizio di tale vigilanza,
l’Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli
organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto
dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere,
in via cautelare, dette attestazioni;
- su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle
altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a
questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara,
eventualmente formulando una ipotesi di soluzione;
- svolge i compiti previsti dall’articolo 1, comma 67, legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2005) determinando, annualmente,
l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti,
pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ivi compreso
l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori
economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta
nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere
pubbliche.
Il trattamento economico spettante ai membri dell’Autorità verrà
fissato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze senza alcun
limite complessivo che, invece, era fissato nell’articolo 4, comma
3 della legge n. 109/1994 in 1.250.000.000 annue pari ad Euro
650.000,00 circa.
Siamo curiosi di vedere a quanto ammonterà, visto che non è fissato
alcun limite, il nuovo trattamento economico.
In riferimento, poi, all’Osservatorio (articolo 7), segnaliamo:
- la estensione delle attuali competenze a servizi e
forniture;
- il compito di rilevare costi standardizzati anche per servizi e
forniture, mediante un coordinamento con le norme già vigenti in
tema di rilevazione di costi standardizzati di servizi e forniture
(art. 6, commi 5-8 , legge. n. 537/1994).
In riferimento alle disposizioni in materia di autonomia
regolamentare, personale e gestione delle spese (articolo 8), viene
data attuazione al principio di autonomia organizzativa previsto
dalla legge delega, tenendo altresì conto delle soluzioni già
seguite dalla llegge n. 287/1990 (Autorità garante della
concorrenza e del mercato), nonché dal DLGS n. 177/2005 e dalla
legge. n. 249/1997 (Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni).
Per ultimo nell’articolo 253 e precisamente ai commi 4 e 5 dello
stesso vengono definite le seguenti norme transitorie:
- fino all’entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed
economico, ai dipendenti dell'Autorità è attribuito lo stesso
trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- fino all’entrata in vigore dei Regolamenti di cui all’art. 8
del nuovo Codice si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 del
DPR n. 554/1999 relative all’Esercizio del potere
sanzionatorio;
- il termine di scadenza dei membri dell’Autorità già nominati al
momento dell’entrata in vigore del nuovo codice è prorogato di un
anno.
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