Bonus barriere architettoniche 75%: ascensore condominiale e limiti temporali

Il Fisco chiarisce che la detrazione spetta solo per le spese sostenute entro la fine del 2025: dopo quella data, salvo proroghe, il beneficio non è più applicabile

di Redazione tecnica - 03/11/2025

Può il condominio fruire della detrazione per la rimozione delle barriere architettoniche anche se i lavori dell’ascensore iniziano nel 2025 ma terminano nel 2026?

Ascensore in condominio: entro quando utilizzare il Bonus Barriere 75%?

È questa, in sintesi, la domanda rivolta a Fisco Oggi da un contribuente, alle prese con la programmazione dei lavori per la realizzazione di un ascensore esterno condominiale.

Il dubbio nasce dal fatto che, come spesso accade nei cantieri condominiali, la pianificazione e l’esecuzione non coincidono: sebbene la scelta dell’impresa e le delibere assembleari siano operazioni concluse entro l’anno, le opere spesso si protraggono oltre.

La domanda, quindi, riguarda come suddividere le agevolazioni tra il 2025 e il 2026.

Il riferimento per comprendere la risposta del Fisco è l’articolo 119-ter del decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), introdotto dalla legge di bilancio 2022 e tuttora vigente, che riconosce una detrazione del 75% per le spese sostenute per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti.

Le opere agevolabili comprendono esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, a condizione che rispettino i requisiti tecnici di accessibilità previsti dal decreto ministeriale 236/1989.

Il D.L. n. 39/2024 ha confermato la misura del 75% e la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo, ma ha anche fissato un termine preciso: la detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Pertanto, salvo interventi legislativi futuri, non è prevista alcuna agevolazione per i pagamenti effettuati nel 2026.

La risposta del Fisco

La rivista online dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell’applicazione del bonus barriere architettoniche conta la data del pagamento (per le persone fisiche e i condomìni) e non quella di inizio o fine lavori.

Di conseguenza:

  • le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 (pagate entro tale data) beneficiano della detrazione del 75% prevista dall’art. 119-ter;
  • le spese sostenute nel 2026, invece, non rientrano nell’agevolazione, salvo proroghe che al momento non risultano approvate.

Il chiarimento ribadisce anche che, in caso di intervento su edificio condominiale, ciascun condomino può calcolare la detrazione in funzione della spesa effettivamente imputata e rimborsata al condominio, anche se superiore alla quota millesimale teorica, purché documentata e coerente con i criteri di ripartizione stabiliti dall’assemblea.

Inoltre il bonus barriere 75% non è cumulabile con la detrazione per ristrutturazioni edilizie, disciplinata dall’art.16-bis, comma 1, lettera e) del TUIR (d.P.R. n. 917/1986).

Conclusioni

Il Fisco conferma così che ai fini del bonus barriere architettoniche, conta il momento del pagamento e non quello di esecuzione dei lavori.

In base al principio di cassa, la detrazione del 75% spetta esclusivamente per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, indipendentemente dalla data di completamento dell’intervento.

In sintesi:

  • la detrazione al 75% spetta per le spese effettivamente pagate entro il 31 dicembre 2025, anche se i lavori proseguono nel 2026;
  • la ripartizione va fatta in 10 quote annuali di pari importo, calcolate in base alla spesa imputata a ciascun condomino secondo i criteri deliberati;
  • non è prevista nessuna agevolazione per i pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2026, salvo proroghe legislative non ancora previste;
  • per lo stesso intervento non è possibile utilizzare cumulare il bonus barriere 75% con il bonus ristrutturazioni 50%.
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