Copertura assicurativa per progettisti e verificatori pubblici: la Corte dei conti chiarisce ambiti e deroghe

La delibera n. 167/2025/PAR chiarisce che la polizza per tecnici della PA è prevista solo per le attività del Codice Appalti, in deroga al divieto generale di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile

di Redazione tecnica - 12/11/2025

Può un tecnico comunale essere coperto da un’assicurazione professionale per i danni derivanti da un errore progettuale?

E fino a che punto il divieto di assicurare la responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti pubblici impedisce la stipula di polizze a tutela dell’attività tecnica interna?

Copertura assicurativa per tecnici pubblici: la Corte dei conti Toscana limiti e ambiti di applicazione

A fare chiarezza in materia di copertura assicurativa per i progettisti e i verificatori dipendenti pubblici arriva la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana, che con la delibera n. 167/2025/PAR delinea con precisione quando e come questa può essere legittimamente prevista.

Ricordiamo che il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) ha introdotto una disciplina che valorizza le professionalità interne, che spesso gli enti locali faticano a conciliare con i limiti imposti dalla legge finanziaria 2008.

Nel caso in esame, un’amministrazione comunale ha chiesto chiarimenti sull’applicabilità dell’obbligo di copertura assicurativa previsto dal D.Lgs. n. 36/2023, in particolare per le funzioni tecniche indicate nell’Allegato I.10, rispetto al divieto generale di assicurare la responsabilità amministrativo-contabile previsto dall’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007.

Il dubbio nasceva dal contrasto tra diverse pronunce delle Sezioni regionali della Corte dei conti, alcune delle quali avevano ritenuto ammissibile la stipula di polizze per la copertura dei rischi professionali, altre invece l’avevano esclusa in ragione del divieto posto dalla legge finanziaria 2008.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina di riferimento si articola su due piani distinti ma complementari:

  • da un lato il divieto generale di assicurare la responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti pubblici;
  • dall’altro la deroga speciale introdotta dal Codice dei contratti pubblici per le attività tecniche svolte dai dipendenti interni.

Divieto generale di assicurazione

L’art. 3, comma 59, della legge finanziaria 2008 vieta alle amministrazioni pubbliche di stipulare polizze assicurative “per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità amministrativo-contabile dei propri dipendenti”. La norma mira a evitare che l’assicurazione annulli la funzione preventiva e sanzionatoria della responsabilità erariale, che rappresenta uno degli strumenti fondamentali per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche.

Di conseguenza, ogni copertura che sollevi il dipendente da eventuali condanne della Corte dei conti è nulla, perché contraria a un divieto espresso.

Le funzioni tecniche nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023)

L’Allegato I.10 al Codice dei contratti disciplina le cosiddette “funzioni tecniche” interne, tra cui rientrano la progettazione, la verifica, la validazione e la direzione dei lavori.

Per queste attività, il legislatore ha riconosciuto la possibilità di prevedere forme di copertura assicurativa specifica, analoghe a quelle richieste ai professionisti esterni, a tutela del dipendente e dell’ente in caso di errore professionale.

In questo caso, la copertura non riguarda la responsabilità contabile, ma i danni patrimoniali causati da colpa lieve o grave nello svolgimento di compiti tecnici.

L’intento è quello di valorizzare le competenze interne alla PA e garantire condizioni operative eque rispetto ai professionisti esterni.

I principi civilistici di responsabilità e assicurazione (artt. 2236 e 1900 c.c.)

Infine il Codice civile stabilisce che, nelle prestazioni che implicano la soluzione di problemi tecnici complessi, il professionista risponde solo in caso di dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.). Allo stesso tempo, l’art. 1900 c.c. vieta la copertura assicurativa per il dolo dell’assicurato, consentendo tuttavia la copertura per la colpa grave.

Questo quadro consente quindi di configurare una polizza che protegga il dipendente tecnico da errori professionali non intenzionali, salvaguardando al contempo la responsabilità personale nei casi più gravi.

Il principio espresso dalla Sezione delle Autonomie

Prima di decidere nel merito, la Sezione ha rimesso la questione alla Sezione delle Autonomie, che con deliberazione n. 9/SEZAUT/2025/QMIG del 17 ottobre 2025 ha enunciato un principio di diritto destinato a uniformare la prassi applicativa:

fermo restando il divieto di assicurare la responsabilità amministrativo-contabile, è legittima la copertura assicurativa dei progettisti e verificatori dipendenti pubblici limitatamente alle attività previste dall’Allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici.

La deroga trova fondamento nella lex specialis rappresentata dal Codice stesso, che consente la stipula di polizze professionali per tali ruoli, purché non si estendano ad altri rischi o condotte non previste dalla legge.

In sostanza, l’assicurazione è ammessa solo per i danni direttamente derivanti da errori o negligenze nello svolgimento delle attività di progettazione o verifica, mentre resta vietata per la responsabilità amministrativa in senso stretto o per qualsiasi altra attività non contemplata dal Codice.

 

La delibera della Corte dei Conti

Recependo quindi l’indirizzo della Sezione delle Autonomie, la sezione Toscana ha chiarito la copertura assicurativa:

  • tutela l’interesse dell’ente, che si trova a rispondere in via solidale con il proprio dipendente per i danni causati a terzi;
  • valorizza le professionalità interne, evitando di dover ricorrere a professionisti esterni e promuovendo il principio di fiducia e responsabilità richiamato dal nuovo Codice dei contratti.

La delibera sottolinea come la polizza possa coprire anche i danni derivanti da colpa grave, in linea con l’art. 2236 del Codice civile, ma non quelli derivanti da dolo, per i quali l’assicurazione resta sempre esclusa (art. 1900 c.c.).

L’assicurazione, dunque, è configurabile come strumento di buona amministrazione, utile a gestire il rischio professionale dei dipendenti tecnici senza violare il principio del divieto generale posto dalla legge finanziaria 2008.

In conclusione, è legittima la stipula di polizze assicurative per progettisti e verificatori interni alla PA, limitatamente alle funzioni di cui all’Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023, e nel rispetto del divieto generale di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile.

Si tratta quindi di una deroga circoscritta e funzionale, volta a favorire l’autonomia tecnica delle amministrazioni, evitando interpretazioni eccessivamente restrittive che avrebbero potuto scoraggiare i dipendenti dal ricoprire ruoli di responsabilità progettuale.

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