L`articolo 11-quaterdecies, comma 16 della legge n. 248/2005
(collegato alla Finanziaria 2006) ha posto termine al contenzioso
tra i Comuni ed i contribuenti sul momento dal quale va pagata
l’imposta comunale immobili (ICI) sulle aree edificabili.
Nel citato articolo viene precisato che un’area deve essere
considerare edificabile se la stessa risulta tale nello strumento
urbanistico generale.
La norma, trattandosi di interpretazione autentica, ha effetti
retroattivi e, quindi, deve essere applicata anche ai giudizi in
corso alla data di entrata un vigore della legge stessa.
I giudici della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione
VIII, con sentenza n. 194 del 23 febbraio 2006 hanno precisato che
per definire un’area edificabile non è indispensabile che sia stato
adottato un piano di lottizzazione ma basta che la stessa sia
inserita come edificabile nel Piano regolatore generale ed in tale
evenienza la stessa è soggetta anche all’ICI ad all’imposta di
registro.
Precedentemente all’emanazione della legge n. 248/2005, non
essendoci alcuna norma di riferimento si erano create molteplici
incertezze ed alcuni giudici avevano ritenuto non sufficiente
l’inserimento di un’area nel piano regolatore generale, per il
pagamento dell’Ici, poiché la possibilità di edificare non era
effettiva e concreta. Sulla base di questa determinazione alcuni
contribuenti avevano presentato istanza di rimborso del tributo
versato negli anni precedenti anche perché la sezione tributaria
della Cassazione con ordinanza 10062 del 13 maggio 2005, per
evitare un possibile contrasto tra le decisioni dei giudici
tributari, aveva rimesso la questione alle Sezioni unite e
pertanto, la questione era ancora "sub judice".
Concludendo, considerata l`incertezza oggettiva sulla natura del
problema, che emerge anche dall’intevento normativo di cui alla
legge n. 248/2005, è probabile che i giudici tributari
disapplichino le sanzioni irrogate ai contribuenti con gli atti di
accertamento, visto anche che, la Cassazione, con la sentenza 16751
del 24 agosto 2004, ha disapplicato le sanzioni Ici per
l’incertezza della legge sulla qualificazione dell’area
edificabile.
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