Superbonus 110% fino al 2025: l'Agenzia delle Entrate sulla ricostruzione post-sisma

Il Fisco definisce criteri, limiti e condizioni per applicare l’aliquota del 110% agli interventi post-sisma con danno certificato da scheda AeDES, anche senza contributi pubblici

di Redazione tecnica - 17/11/2025

La ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici continua a rappresentare uno dei temi più complessi dell’intero impianto del Superbonus.

La sovrapposizione tra detrazioni fiscali e contributi commissariali, il ruolo delle schede AeDES, la distinzione tra commi 1-ter, 4-ter, 4-quater e l’ambito del comma 8-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio hanno infatti generato negli anni una serie di dubbi applicativi, soprattutto per i casi in cui l’immobile è danneggiato ma non è mai stato possibile accedere ai contributi pubblici.

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 13 novembre 2025, n. 66, interviene proprio su questo snodo tecnico, offrendo chiarimenti di rilievo per proprietari, tecnici e professionisti impegnati nella ricostruzione.

Superbonus 110%: il Fisco sulle agevolazioni per la ricostruzione post sisma

Il caso nasce dalla richiesta di un contribuente, coniuge convivente dell’usufruttuaria e comproprietaria di un immobile abitativo dichiarato parzialmente inagibile dopo il terremoto del 13 giugno 2013, con scheda AeDES esito C e relativa ordinanza sindacale.

Su questo immobile non è mai stato possibile richiedere contributi pubblici per la ricostruzione, come previsto dal D.L. 189/2016, poiché nel Comune non esisteva una procedura effettiva per ottenere o rinunciare al contributo.

Da qui la richiesta se per la realizzazione di interventi di riparazione dei danni con miglioramento sismico sia possibile:

  • usufruire dell’aliquota del 110% fino al 31 dicembre 2025 ai sensi del comma 8-ter dell’art. 119;
  • ottenere la detrazione anche se la CILAS è intestata al coniuge e non al familiare convivente che sostiene le spese.

Quadro normativo di riferimento

Il Fisco ha richiamato come di consueto le norme di riferimento che regolano gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici:

  • il comma 8-ter dell’art. 119, il quale stabilisce che per gli interventi effettuati nei Comuni colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, in stato di emergenza, il Superbonus continua ad applicarsi nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025;
  • il comma 1-ter, che dispone che il Superbonus spetta per la parte eccedente il contributo;
  • il comma 4-quater, anch’esso fondato sul principio della non cumulabilità, applicabile anche agli interventi antisismici;
  • il comma 4-ter, che introduce il raddoppio dei massimali di spesa, ma solo in alternativa al contributo pubblico, con obbligo formale di richiedere e rinunciare al contributo.

Fondamentale la precisazione: solo il comma 4-ter richiede la rinuncia al contributo, perché costituisce una misura compensativa.

I commi 1-ter e 4-quater, invece, applicano il principio generale secondo cui la detrazione spetta solo per le spese rimaste effettivamente a carico.

La Risoluzione ribadisce quanto indicato nel precedente documento di prassi n. 8/2022: senza la scheda AeDES (esito B, C o E) o documento analogo che certifichi il nesso causale danno-evento, non è possibile applicare il comma 8-ter.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

Due i temi, strettamente connessi, che rilevano nella Risoluzione:

  • l’accesso al 110% fino al 31 dicembre 2025 (comma 8-ter);
  • l’intestazione della CILAS al coniuge e non al titolare delle detrazioni

L’Agenzia chiarisce in modo molto netto che il Superbonus con aliquota del 110% è fruibile fino al 31 dicembre 2025 anche se non è mai stato possibile richiedere o rinunciare al contributo pubblico.

Non è dunque necessario:

  • aver presentato una domanda di contributo,
  • aver ricevuto una valutazione commissariale,
  • aver formalizzato una rinuncia al contributo.

Questi passaggi sono richiesti solo in caso di applicazione del comma 4-ter, ovvero per il raddoppio dei massimali.

Nella disciplina del comma 8-ter contano esclusivamente:

  • l’ubicazione in un Comune colpito da sisma post-2009 in stato di emergenza;
  • la presenza di danni certificati da scheda AeDES;
  • la realizzazione di interventi ammessi al Superbonus.

Di conseguenza, al ricorrere di queste condizioni, l’Istante può beneficiare dell’aliquota del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

CILAS intestata al coniuge e non al familiare detraente

L’Agenzia conferma il principio già accolto per le detrazioni ex art. 16-bis TUIR, secondo cui la detrazione spetta anche se il titolo edilizio è intestato al proprietario e non al familiare convivente che sostiene la spesa.

Si tratta di un principio ritenuto pienamente compatibile anche con il Superbonus.

Nel caso concreto, dunque, non è un problema che la CILAS sia intestata al coniuge usufruttuario o comproprietario: l’altro coniuge convivente può comunque usufruire del 110%.

Conclusioni operative

Secondo quanto esposto dal contribuente, il Fisco conferma la possibilità di accedere al Superbonus 110% entro il 31 dicembre 2025, al ricorrere delle condizioni del comma 8-ter, che mantiene una propria autonomia rispetto ai contributi per la ricostruzione.

L’aliquota del 110% fino al 31 dicembre 2025 resta accessibile anche quando non sia stato possibile richiedere o ottenere contributi pubblici, purché il danno dell’immobile sia certificato tramite scheda AeDES e l’intervento rientri tra quelli ammessi al Superbonus.

Viene inoltre ribadito che l’intestazione della CILAS al proprietario non limita la fruizione della detrazione da parte del familiare convivente che sostiene la spesa, principio già noto per altre detrazioni edilizie e pienamente compatibile anche con il Superbonus.

In sintesi:

  • il Superbonus al 110% fino a fine 2025 è applicabile anche senza aver richiesto o rinunciato ai contributi pubblici, purché vi sia danno certificato da AeDES.
  • la rinuncia al contributo è richiesta solo per il raddoppio dei massimali (comma 4-ter).
  • la CILAS può essere intestata al proprietario, pur consentendo la detrazione al familiare convivente che sostiene la spesa.
  • la detrazione spetta solo per le spese rimaste effettivamente a carico, in coerenza con i commi 1-ter e 4-quater.
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