Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha risposto ad
un’
istanza di interpello avanzata dall’
Associazione
Nazionale Costruttori di Impianti in materia di obblighi
previsti dall’articolo 36 bis del D.L. n. 223/2006, convertito in
Legge n. 248/2006 (tessera di riconoscimento). Con l’istanza di
interpello si voleva conoscere il parere della Direzione generale
per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale in merito alla portata dell’obbligo introdotto
dall’articolo 36 bis, comma 3, del D.L. n. 223/2006 convertito in
Legge n. 248/2006 e, in definitiva se l’
obbligo della tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
doveva intendersi esteso a tutti i luoghi in cui il personale delle
imprese stesse era utilizzato.
La direzione generale del Ministero, ricordando la propria
circolare n. 29 del 28 settembre 2006 con cui il Ministero stesso
aveva chiarito che il campo di applicazione della previsione
normativa doveva essere individuato con riferimento a tutte le
imprese che svolgono le attività di cui all’Allegato I del D.Lgs.
n. 494/1996 (oggi allegato X al Decreto Legislativo 9 aprile 2008,
n. 81) e che la finalità della medesima è quella di consentire una
immediata identificazione e riconoscibilità del personale operante
in cantiere, ha precisato che i lavoratori delle imprese che
svolgono la propria attività per conto delle imprese impiantistiche
in luoghi diversi dai cantieri edili quali, a titolo
esemplificativo, condomini, abitazioni, strutture industriali, non
hanno l’obbligo di munire i lavoratori della predetta tessera di
riconoscimento ovvero di istituire un apposito registro di cantiere
per i datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti poiché
tale obbligosussiste unicamente allorché l’attività venga svolta
nei cantieri rientranti nell’ambito di applicazione del citato
Allegato I del D. Lgs. n. 494/1994 oggi allegato X al Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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