Codice dei contratti pubblici e sicurezza sul lavoro: quale ruolo per le società di scopo?

Come si comporta la società consortile di scopo, affidataria di un appalto, nell’ambito del T.U. 81/2008? Quali responsabilità ha, nonostante non operi direttamente in cantiere? Analisi, caso concreto e tabella operativa

di Francesca Levato - 28/11/2025

Una società di scopo negli appalti pubblici rappresenta un'entità giuridica autonomamente costituita, come una società per azioni o a responsabilità limitata, anche nella forma consortile, istituita dall’aggiudicatario di un appalto, per amministrare l’esecuzione delle opere o dei servizi previsti.

In precedenza, queste società erano disciplinate dai tre commi dell’articolo 184 del D.Lgs. 50/2016, con conseguente applicazione del DPR 207/10. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, la normativa è cambiata ( cfr articolo 194). Per quanto riguarda il suo operato, va riconosciuta la sua indipendenza. Si tratta di un'entità giuridica indipendente, che può anche essere formata da diversi soggetti partecipanti alla gara.

La società di scopo prende parte al rapporto di concessione senza che tale sostituzione sia vista come una cessione contrattuale e non necessita di alcuna autorizzazione amministrativa. I lavori e i servizi possono essere delegati ai soci; tuttavia, la responsabilità resta in capo alla società di scopo, considerata come se li eseguisse direttamente.

Il ruolo dei soci è essenziale, poiché i soci originari hanno la possibilità di trasferire le loro quote, e il contratto di concessione deve stabilire le modalità per la cessione e la sostituzione dei soci qualora vengano meno i requisiti di qualificazione. Tuttavia, la loro responsabilità è limitata. La società di scopo risponde autonomamente per i debiti generati.

Codice dei contratti pubblici e società di scopo: le nuove sfide per la sicurezza sul lavoro

L'attivazione della società di scopo nei lavori pubblici comporta che la società stessa, senza che ciò costituisca una cessione del contratto, prenda il posto nel rapporto di concessione senza bisogno di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce l’aggiudicatario (in forma di RTI) in tutti i rapporti con l’ente concedente, mentre quest’ultimo conserva la titolarità dei rapporti contrattuali e risulta a tutti gli effetti l’affidataria dei lavori o dei servizi in appalto.

Nel momento in cui nel rapporto interviene la società di scopo, questa diventa concessionaria e ciò avviene senza che sia richiesta l’autorizzazione o il consenso da parte dell’aggiudicatario. È importante ribadire che il subentro non rappresenta una cessione del contratto poiché la società acquisisce la qualifica di concessionaria sin dall’origine, non sostituendo l’aggiudicatario nei rapporti con la pubblica amministrazione.

La società di scopo possiede una propria autonomia e un patrimonio distinto, che non è aggredibile dai creditori dei singoli soci. È essenziale quanto definito negli statuti delle società di scopo, i quali devono contenere determinati elementi basilari per la loro operatività. Occorre sottolineare che la società consortile da costituire, partecipata dalle stesse imprese del RTI con le stesse percentuali di divisione dell'appalto, fungerà da unico centro di costi e prenderà in carico esclusivamente l’esecuzione del contratto. In particolare, la decisione di creare una società consortile mira a consolidare, nella fase di realizzazione, i processi di aggregazione tra le aziende coinvolte, rafforzandone la posizione sul mercato, soprattutto per quanto riguarda gli approvvigionamenti.

La società consortile stipulerà i contratti di subappalto (in nome e per conto delle consorziate affidatarie, dopo la loro autorizzazione da parte della SA richiesta dalla affidataria dei lavori. L’affidataria continua a gestire i rapporti diretti con la stazione appaltante

Ma come si comporta la costituenda consortile di scopo nell’ambito del T.U. 81/2008? Vediamo quali rapporti legano le società e gli attori coinvolti alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Società consortile di scopo: applicazioni del T.U. 81/2008

In tema di salute e sicurezza sul lavoro, la Costituzione italiana (articoli 2, 32 e 41) protegge la persona umana nella sua salute fisica e mentale, considerandola un principio fondamentale.

Questo è essenziale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e adeguato. La giurisprudenza ha stabilito che il diritto alla salute del lavoratore implica non solo il benessere, ma anche la possibilità di lavorare in un contesto salubre, anche nel caso di appalti pubblici. Specificare i costi per la sicurezza negli appalti è cruciale per assicurare che tutti i concorrenti siano trattati in modo equo e sicuro (Consiglio di Stato sez. III, 28.10.2022 n. 9312).

Gli appalti pubblici, quindi, rappresentano un'opportunità per raggiungere questo obiettivo importante. Il d.lgs. 81/2008 ha riorganizzato tutte le norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità con l’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123. Questo decreto fornisce un insieme coerente di regole per proteggere i lavoratori su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle differenze di genere, età, provenienza e delle varie tipologie contrattuali con cui vengono svolte le prestazioni lavorative.

Gli appalti pubblici devono considerare questi aspetti quando redigono i bandi di gara (art. 47 comma 4 del d.lgs. 36/20023). Anche l’ANAC, nel 2008, dopo l’introduzione del d.lgs. 81/2008, ha dichiarato: “stiamo contribuendo a migliorare il livello di sicurezza negli appalti pubblici, come uno degli obiettivi strategici dell’Autorità”.

Secondo il Codice civile, art. 2087, l’imprenditore è tenuto a prendere le misure necessarie per tutelare la salute e la dignità dei lavoratori, in base al tipo di lavoro, all’esperienza e alla tecnologia disponibili.

Questa norma consente di ampliare l’obbligo dell’imprenditore in base alle specifiche caratteristiche dell’impresa e del servizio fornito. Il primo responsabile della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e di prevenire i rischi legati all’attività, è il datore di lavoro. Lui è il leader del rapporto di lavoro, ha la responsabilità dell’organizzazione e ha il potere di prendere decisioni e investire risorse per il funzionamento dell’azienda. Pertanto, il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione alla prevenzione, all’informazione, alla formazione e al coinvolgimento dei lavoratori, implementando strumenti di controllo e sorveglianza.

È fondamentale adottare azioni, misure e interventi per prevenire infortuni o malattie sul lavoro, e queste azioni rappresentano un onere per la sicurezza. Gli oneri per la sicurezza sono costi aziendali che derivano da misure obbligatorie per legge, necessarie per gestire i rischi legati all’attività e per attuare misure operative, come indicato principalmente nel documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 29 del d.lgs. 81/2008. Questi costi comprendono la fornitura di dispositivi di protezione individuale, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la formazione e l’informativa, oltre al servizio di prevenzione e protezione, specifico per ogni impresa. Gli oneri di sicurezza aziendali sono quindi parte integrante dell’offerta economica, un elemento fondamentale che l’operatore presenta alla stazione appaltante come un costo variabile necessario per eseguire l’appalto.

Come evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 20 febbraio 2024, n. 1677, è essenziale indicare gli oneri per la sicurezza aziendale per garantire la protezione del lavoro in termini di salute e sicurezza dei lavoratori (art. 32 Cost.), e allo stesso modo, specificare i costi della manodopera è fondamentale per tutelare il lavoro nel rispetto della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost.

Nelle società di scopo per appalti pubblici, la sicurezza sul lavoro è una responsabilità condivisa tra il committente e l'appaltatore, come stabilito dal D.Lgs. 81/08. Il committente ha il compito di verificare l'idoneità tecnico-professionale e di promuovere la cooperazione tra le imprese, mentre l'appaltatore deve valutare i rischi, formare i propri dipendenti e collaborare con il committente.

Nuove disposizioni, come la patente a crediti e l'esclusione dalle gare in caso di gravi violazioni, rafforzano il rispetto delle norme di sicurezza. Tutte le aziende, sia pubbliche che private, con almeno un lavoratore, devono seguire il D.Lgs. 81/08, che stabilisce gli obblighi in materia di salute e sicurezza, con particolare attenzione alla responsabilità del Committente (disciplinata dall’Art. 26 - norma generale e dall’art. 90 - norma speciale in caso di applicazione del TIT. IV per le lavorazioni di cui all’ALL XV D.Lgs. 81/08).

Il committente è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice prima di affidare i lavori e deve promuovere la cooperazione e il coordinamento per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, anche attraverso la creazione di un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) nel caso di lavori o servizi rientranti nell’ambito di cui all’art. 26 del T.U. 81/08. In situazioni in cui si applicano le norme del TIT IV del T.U. stesso, spetta al CSP-CSE il compito e la responsabilità delle operazioni di coordinamento, da tradurre nel PSC (piano di sicurezza e coordinamento).

La cooperazione e il coordinamento devono garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, ma è compito dell'appaltatore valutare i rischi specifici legati alle proprie attività e adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione.

Caso concreto

Ma come fa un'impresa che non lavora direttamente in cantiere a valutare se il Piano Operativo di Sicurezza (POS) delle subappaltatrici sia adeguato, senza nemmeno mettere piede sul posto? È una domanda che spesso accende discussioni animate, ma che raramente soddisfa tutti. È importante sottolineare che, purtroppo, l'interpretazione delle norme non è affatto uniforme, sia tra i professionisti del settore che tra gli enti di vigilanza, e a volte anche all'interno degli stessi uffici.

In realtà, la legge non dovrebbe essere soggetta a interpretazioni personali, né da parte dei tecnici né da parte degli organismi di controllo, perché solo un giudice ha il potere di interpretare la legge. Ma questo è un tema così delicato che è difficile affrontarlo in pochi minuti.

Partiamo da un principio fondamentale: “Nell’applicare la legge, non si può darle un significato diverso da quello che emerge chiaramente dalle parole e dall’intento del legislatore.”

L’impresa affidataria è definita nell’articolo 89, comma 1, lettera i del D.Lgs. 81/08, mentre l’impresa esecutrice è descritta nell’articolo 89, comma 1, lettera i-bis dello stesso decreto. Quindi, abbiamo due categorie di soggetti distinti: il primo è identificato in base alla titolarità del contratto di appalto con il committente e può anche eseguire l’opera o parte di essa, a condizione che soddisfi i requisiti previsti; il secondo è riconosciuto per l'esecuzione di una parte dell'opera utilizzando le proprie risorse umane e materiali.

Di conseguenza, ci possono essere due scenari:

  • l’impresa affidataria che esegue l’opera o parte di essa;
  • l'impresa affidataria che non esegue l’opera.

Ma sempre un’impresa esecutrice può anche essere l’impresa affidataria, e viceversa? Le due definizioni devono essere considerate in modo separato, senza alcun legame automatico tra di loro.

Il Piano Operativo di Sicurezza, o POS, è definito all’art. 89 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/08. Senza entrare troppo nei dettagli, possiamo affermare con certezza, grazie all’art. 12 dei preamboli e al significato letterale fornito dal legislatore, che la risposta alla domanda “chi deve redigere il POS?” è chiara: l’azienda che esegue i lavori, ovvero l’impresa esecutrice. Il POS è un obbligo per l’impresa affidataria se è anche esecutrice; altrimenti, non si applica, poiché questo documento deve essere redatto da un’impresa esecutrice secondo l’art. 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 81/08.

Al di là delle questioni legali, ci si deve chiedere a cosa servirebbe un POS per un’impresa che non svolge alcun lavoro in cantiere, dato che questo documento è stato creato per gestire i rischi legati all’esecuzione dei lavori. Se tutte le attività vengono delegate a terzi e si decide di redigere il POS come semplice appaltatore generale, si finirebbe per entrare nei dettagli delle operazioni che dovrebbero essere gestite dagli esecutori. Questo potrebbe portare a interferenze nelle decisioni dei veri datori di lavoro, e bisognerebbe riflettere su cosa potrebbe accadere in caso di incidenti. Inoltre, non includere alcun elemento riguardante le attività svolte o procedure aggiuntive renderebbe il POS inadeguato, in contrasto con quanto richiesto dall’Allegato XV.

Ci si dovrebbe quindi chiedere come dovrebbe comportarsi un CSE chiamato a valutare l’idoneità di un documento del genere, come previsto dall’art. 92 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08. In sintesi, il POS è stato concepito dal legislatore, in linea con la direttiva europea, per chi effettivamente svolge i lavori, non per chi è semplicemente il titolare di un contratto.

L’art. 97, comma 3, lettera b) stabilisce che il datore di lavoro dell’impresa che ha ricevuto l’affidamento deve: “verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di inviare questi piani al coordinatore per l’esecuzione”. Anche in questo caso, il controllo deve riferirsi a situazioni specifiche, come quando l’affidataria, che è anche esecutrice del lavoro, è coinvolta in un contratto in combinato disposto con l’art. 89, che definisce il POS.

Ma come può una società di scopo, che non svolgerà alcuna attività lavorativa, verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici? A cosa serve realmente una verifica su un documento privo di sostanza operativa?

Esaminando i contenuti minimi dell’Allegato XV, in pratica, le uniche informazioni che un soggetto non esecutore potrebbe fornire sono quelle identificative dell’opera, dell’impresa e del personale che adempie agli obblighi dell’art. 97: è questo un POS? Tuttavia, questo rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 97 del T.U. 81/08 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria), ma anche su questo punto ci sarebbero questioni da chiarire, considerando che nel nostro caso la società di scopo non ha dipendenti e non rientra nella definizione di datore di lavoro fornita dall’art. 2, comma 1, lett. b del medesimo T.U. 81/08. Certamente, si applica anche all’impresa affidataria, società di scopo con dipendenti, che quindi è datore di lavoro, anche se non esecutrice, come stabilito dagli art. 97, comma 1 e comma 3, lett. a, che richiedono quanto segue: Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento [il datore di lavoro deve coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96].

In effetti, per quanto riguarda l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie che non eseguono direttamente i lavori, come specificato al punto 01 dell'Allegato XVII, si afferma quanto segue: le imprese affidatarie devono comunicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nome del soggetto o dei soggetti della propria impresa, specificando le mansioni assegnate, che sono incaricati di svolgere i compiti previsti dall'articolo 97.

Per adempiere a questi obblighi, il datore di lavoro non ha bisogno del POS, ma del PSC (se previsto), e naturalmente deve operare con la propria valutazione dei rischi e il documento di valutazione dei rischi. Se il PSC non è richiesto (ad esempio, nel caso di un'unica impresa affidataria non esecutrice e una esecutrice unica, che insieme formano un'unica impresa in cantiere, quindi non è necessario designare un CSP e un CSE), rimangono solo le condizioni di sicurezza generali dei lavori e il coordinamento stabilito dagli articoli 95 e 96. Se invece è previsto il PSC, al suo interno saranno indicate tutte le condizioni per accedere al cantiere e per coordinare le attività delle persone presenti, oltre alle modalità di accesso per terzi non esecutori, a cui tutti devono attenersi, anche attraverso i verbali di coordinamento del coordinatore durante l'esecuzione.

Ricordiamo che gli articoli 95 e 96 richiedono il PSC, poiché il primo è l'equivalente dell'art. 15 del Titolo I, mentre il secondo include una serie di prescrizioni, molte delle quali sono indicative dell'Allegato XIII e comprendono disposizioni oggettive relative alla realtà del cantiere. Chi si occupa degli obblighi dell'art. 97 sta eseguendo parte dell'opera? L'attività svolta dal personale dell'impresa affidataria non esecutrice, incaricato solo della verifica indicata nell'art. 97, rappresenta un lavoro intellettuale, e le varie attività che vengono svolte non rientrano certamente nella definizione di lavoro edile o di ingegneria civile come indicato nell'Allegato X del D.Lgs. 81/08.

In effetti, l’articolo 89, comma 1, lettera a) definisce il cantiere temporaneo e mobile come un luogo dove si svolgono lavori edili o di ingegneria civile, che è elencato nell’allegato X. In questo contesto, tutte le misure per garantire la sicurezza e la salute delle persone che accedono al cantiere per attività puramente intellettuali saranno regolate principalmente dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’impresa non esecutrice (rischi legati al personale che svolge attività ai sensi dell’art. 97) e dalle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) riguardo alle modalità di accesso e permanenza del personale esterno. Pertanto, la redazione del DVR da parte della società di scopo non è consentita se non impiega personale.

In conclusione, secondo una attenta analisi, a mio avviso, basandomi su quanto sopra, la società di scopo affidataria non esecutrice, priva di lavoratori, non è tenuta nemmeno a redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e non può adempiere agli obblighi stabiliti dall’art. 97 del T.U. 81/08, obbligo che ricade sulla consorziata affidataria, parte del RTI che ha costituito la società di scopo, identificata come assegnataria dei lavori nei documenti di gara e comunicata al committente Stazione appaltante.

Tabella operativa – Congruità della manodopera (Interpello n. 4/2025)

Soggetto / Situazione

Obbligo di verifica della congruità?

Iscrizione alla Cassa Edile?

Quando richiedere il DURC di congruità

Riferimento normativo / interpello

Note operative

Impresa edile (CCNL edilizia, OG1, OG3, OG6, ecc.)

Sì, sempre per lavori edili (pubblici o privati ≥ 70.000 €)

Prima del saldo finale dei lavori

D.M. 143/2021, art. 5

L’attestazione deve essere richiesta dal committente o impresa affidataria

Impresa non edile (es. impiantistica, metalmeccanica, elettrica, ecc.) che esegue opere edilizie (es. opere murarie, scavi, pavimentazioni, ecc.)

Sì, limitatamente alla parte edile del contratto

Solo se l’attività edilizia è prevalente

Prima del saldo dell’appalto

Interpello MLPS n. 4/2025

L’obbligo dipende dall’intervento, non dal codice ATECO

Impresa non edile che esegue solo forniture o installazioni non edili (es. consegna materiali, installazione apparecchiature senza opere murarie)

No

No

Interpello MLPS n. 4/2025

Le attività “non svolte in cantiere” o puramente di fornitura sono escluse

Subappaltatore di lavori edili

Sì (tramite impresa affidataria)

Sì, se attività edile

Durante l’esecuzione e prima del saldo

D.M. 143/2021, art. 5 + interpello

L’impresa affidataria deve assicurare la congruità complessiva

Committente (pubblico o privato)

Deve verificare che sia rilasciato il DURC di congruità prima del pagamento finale

Prima del saldo finale dei lavori

D.M. 143/2021, art. 5 c. 6

Il pagamento finale è subordinato al possesso dell’attestazione di congruità

Consulente / RUP / tecnico di cantiere

In fase di chiusura lavori

Deve verificare la percentuale minima di manodopera prevista nelle tabelle ministeriali

Check-list pratica – Verifica congruità della manodopera (edilizia e non)

A. Prima dell’avvio lavori

  • Identificare se l’appalto rientra nel campo di applicazione del D.M. 143/2021 (opera edile pubblica o privata ≥ 70.000 €).
  • Verificare quali lavorazioni sono effettivamente “edili” (rif. art. 2 D.M. 143/2021).
  • Verificare se le imprese coinvolte (affidataria, subappaltatrici) operano in prevalenza nel settore edilizio.
  • In caso di imprese non edili, individuare la quota di attività edile e predisporre il calcolo della manodopera congrua.
  • Se necessario, iscrivere l’impresa alla Cassa Edile territorialmente competente (solo se attività prevalente edile).

B. Durante l’esecuzione dei lavori

  • Tenere aggiornata la denuncia di manodopera (tramite Cassa Edile/Edilcassa).
  • Controllare che le ore lavorate siano coerenti con il valore dell’opera.
  • Coordinare la comunicazione tra impresa affidataria e subappaltatori.
  • In caso di lavorazioni miste (edili e non edili), distinguere le prestazioni nel computo.

C. Prima del saldo finale

  • L’impresa affidataria richiede l’attestazione di congruità alla Cassa Edile.
  • Verificare che la percentuale minima di incidenza della manodopera (tabella allegata al D.M. 143/2021) sia rispettata.
  • Se l’attestazione è non congrua, regolarizzare entro 15 giorni versando la differenza contributiva.
  • Il committente deve acquisire il DURC di congruità prima di effettuare il pagamento finale.

D. In caso di imprese “non edili”

  • Applicare i chiarimenti dell’Interpello n. 4/2025:
  • la verifica si applica all’intervento edile, anche se l’impresa non è “edile” per codice ATECO;
  • l’iscrizione alle casse edili è richiesta solo se l’attività edilizia è prevalente;
  • sono escluse dal calcolo le attività di mera fornitura o servizi non svolti in cantiere.
  • Coordinarsi con il committente per chiarire la quota di manodopera da dichiarare ai fini della congruità.

Conseguenze del mancato rispetto

Violazione

Effetto

Riferimento

Mancato rilascio del DURC di congruità

Blocco del pagamento finale

D.M. 143/2021, art. 5 c. 6

DURC di congruità “non congruo” e mancata regolarizzazione

Comunicazione agli enti di vigilanza (INL, INPS, Casse Edili)

D.M. 143/2021, art. 5 c. 7

Iscrizione errata o omessa alla Cassa Edile

Possibili contestazioni contributive

Interpello MLPS n. 4/2025

Inadempienza dell’impresa affidataria

Responsabilità solidale verso il committente

D.Lgs. 276/2003, art. 29

Fonti ufficiali

  • Interpello Ministero del Lavoro n. 4/2025 – 17 ottobre 2025
  • D.M. 25 giugno 2021, n. 143 – “Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili”
  • Circolare CNCE n. 19/2021 – Prime istruzioni operative
  • Art. 8, comma 10-bis, D.L. 76/2020

A cura della Dott.ssa Francesca Levato,
ispettore del lavoro in servizio presso INL
Le presenti considerazioni sono di natura personale e non implicano posizioni dell’amministrazione di appartenenza

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