Falsa documentazione OE e attestazioni SOA: ANAC chiede modifiche al Codice Appalti

Anac segnala tre incongruenze del Codice Appalti su falsa documentazione e sanzioni. Le proposte al Governo e al Parlamento di modifica alle disposizioni del d.Lgs. n. 36/2023

di Redazione tecnica - 28/11/2025

Nell’ambito dei contratti pubblici, la presentazione di falsa documentazione da parte degli OE rappresenta un elemento in grado di mettere in discussione l’intero impianto di fiducia su cui si basa la partecipazione alle gare, riverberandosi sul rilascio delle attestazioni SOA e sui requisiti richiesti.

Una problematica resa ancora più complessa da un sistema sanzionatorio nel d.Lgs. n. 36/2023 che non si caratterizza per linearità e coerenza, e che proprio per questo Anac ha deciso di mettere a fuoco, segnalando al Governo e al Parlamento alcune incongruenze del Codice Appalti che oggi rischiano di produrre effetti distorti.

Il risultato è l’Atto di segnalazione n. 4, approvato con delibera dell’11 novembre 2025, n. 452, con cui l’Autorità ha chiesto una revisione mirata del Codice finalizzata a un riordino del sistema sanzionatorio più aderente alla reale gravità delle condotte.

False dichiarazioni e attestazioni SOA: le proposte di ANAC per la revisione del Codice Appalti

Tre nel dettaglio le criticità che ANAC ha evidenziato in ambito di false dichiarazioni:

  • il conflitto normativo tra gli articoli 96 e 100 del Codice sul periodo temporale di efficacia delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95, ai fini delle verifiche da parte delle SOA ed ai fini della partecipazione alla gara;
  • la mancata previsione della graduazione della sanzione e della necessaria valutazione dell’elemento soggettivo nell’applicazione della sanzione interdittiva prevista dall’art. 18, commi 4 e 23, dell’Allegato II.12 del Codice;
  • il conflitto degli articoli 13, 14 e 24 dell’Allegato II.12 con l’art. 222, comma 3, lett. a) del Codice, in ordine al quantum sanzionatorio irrogabile da Anac rispettivamente alla SOA, agli operatori economici e al RUP.

Si tratta di aspetti diversi ma collegati da un filo comune: norme che, pur avendo finalità simili, non dialogano correttamente tra loro e finiscono per produrre trattamenti differenti a parità di condotta.

Durata degli effetti delle false dichiarazioni

La prima criticità riguarda il diverso modo in cui il Codice considera la durata degli effetti delle false dichiarazioni. Secondo Anac, gli articoli 96 e 100 non sono perfettamente coordinati in quanto il primo disciplina la presentazione di falsa documentazione in gara, mentre il secondo regola le verifiche SOA.

In particolare, l’art. 100, comma 5 del Codice, nello stabilire i requisiti preliminari che un operatore economico deve possedere per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione, prescrive, alla lettera b), come condizione necessaria, quella di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice, nel triennio precedente alla data della domanda di rilascio o di rinnovo dell’attestazione di qualificazione.

Diversamente, l’art. 96 stabilisce che le cause ostative alla partecipazione alle procedure d’appalto possono rilevare anche per un periodo superiore al triennio e, nello specifico, per cinque anni, per sette anni oppure in perpetuo, a seconda della fattispecie.

Il risultato è una sorta di doppio binario che genera incertezza.

Da qui la richiesta dell’Autorità di modificare l’art. 100, comma 5, lett. b), per riportarlo in linea con l’art. 96: “5. Per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione gli operatori economici devono: […] b) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui al Capo II del presente Titolo nel triennio precedente alla data della domanda di rilascio o di rinnovo dell’attestazione di qualificazione o nel diverso periodo temporale indicato dalle disposizioni dell’art. 96.”

Non gradualità delle sanzioni

La seconda questione riguarda, invece, la durata della sanzione interdittiva al conseguimento dell’attestato di qualificazione che ANAC deve comminare all’impresa, in caso di presentazione di falsa documentazione per dimostrare la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale.

Il legislatore prevede la sanzione dell’interdizione al conseguimento dell’attestazione di qualificazione SOA per un periodo di un anno, nell’ipotesi di presentazione di falsa documentazione sia in relazione ai requisiti di ordine generale (comma 4) che di quelli di ordine speciale (comma 23).

Il termine di un anno non è suscettibile di graduazione, per cui ANAC, nel comminare la sanzione, non può tener conto della gravità dell’illecito e del livello di offensività della condotta, senza margini di valutazione.

L’art. 96 prevede un sistema completamente diverso: interdittiva fino a due anni, graduabile in base a dolo, colpa e gravità del fatto.

L’assurdità è evidente, in quanto in gara la sanzione può essere calibrata, mentre in sede di attestazione SOA no.

Eppure la falsa attestazione potrebbe risultare anche più pericolosa, perché potenzialmente idonea a incidere su molteplici gare per tutta la durata della certificazione.

Non a caso, l’Autorità osserva che “Appare irragionevole che la medesima condotta venga trattata diversamente dal legislatore a seconda del momento in cui è posta in essere” e ricorda che il d.Lgs. n. 50/2016 consentiva di graduare la sanzione interdittiva per false dichiarazioni rese in sede di attestazione, e che ANAC, sulla base di tale previsione, aveva adottato il proprio Regolamento sanzionatorio.

Di fatto, in base all’attuale assetto, ANAC vede fortemente limitata la possibilità di modulare la sanzione in base all’elemento soggettivo e alla gravità della condotta.

Sarebbe auspicabile, dunque, che il Regolamento sanzionatorio di ANAC continuasse a prevedere la possibilità di graduare la sanzione per falsa dichiarazione alla SOA, anche in ossequio alla previsione di cui all’art. 96, comma 15 del Codice, così da uniformare la disciplina sanzionatoria.

Il quantum delle sanzioni pecuniarie

La terza criticità riguarda la quantificazione delle sanzioni economiche. L’art. 222 stabilisce che, nella determinazione della sanzione, occorre tenere conto di dolo, colpa e gravità dell’infrazione. I settori richiamati dalla norma includono anche la vigilanza sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori (lettera f), per cui si desume che, in tale ambito, il range sanzionatorio applicabile da ANAC deve attestarsi tra il limite minimo di 500 euro e quello massimo di 5.000 euro.

Tuttavia, gli articoli 13, 14 e 24 dell’Allegato II.12 non consentono realmente questo tipo di valutazione, individuando intervalli sanzionatori più elevati.

Sulla base di tale conflitto, quindi, sebbene le norme contenute nell’Allegato II.12 consentano ad ANAC di applicare anche sanzioni di importo superiore a 5.000 euro, di fatto il potere sanzionatorio dell’Autorità si trova imbrigliato nel limite fissato dall’articolo 222, comma 3, lettera a), cui gli artt. 13, 14 e 24 testualmente rinviano.

Di conseguenza, ANAC vede fortemente limitata la propria possibilità di modulare l’importo della sanzione in base alla rilevanza e alla gravità dei fatti: per questo l’Autorità chiede un intervento che riallinei l’Allegato II.12 ai criteri del Codice.

Le richieste di ANAC

La segnalazione si conclude quindi con tre richieste precise, sottolineando la piena disponibilità alla collaborazione per la revisione:

  • dell’art. 100, comma 5, lettera b) del Codice;
  • dei commi 4 e 23 dell’art. 18 Allegato II.12 al Codice (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori);
  • dell’art. 222, comma 3, lettera a) del Codice.

L’obiettivo è restituire coerenza al sistema e garantire che condotte uguali vengano trattate allo stesso modo, evitando disparità di trattamento e assicurando che la risposta sanzionatoria sia davvero proporzionata alla gravità delle condotte.

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