Prima casa: vendita e costruzione nuovo fabbricato senza decadenza

La risposta di FiscoOggi chiarisce i requisiti per mantenere i benefici “prima casa” in caso di vendita e successiva costruzione dell’abitazione principale

di Redazione tecnica - 03/12/2025

La gestione delle agevolazioni “prima casa” resta un terreno ricco di insidie interpretative. La normativa offre un vantaggio evidente sul piano fiscale, ma basta poco per trovarsi davanti a dubbi pratici tutt’altro che marginali, soprattutto quando la vendita dell’immobile agevolato si intreccia con la costruzione di una nuova abitazione principale.

È esattamente quanto è accaduto a un contribuente che ha chiesto chiarimenti a FiscoOggi dopo avere venduto la propria abitazione acquistata con i benefici “prima casa” e avere deciso, entro l’anno, di avviare la costruzione di un nuovo fabbricato da destinare ad abitazione principale.

La domanda, molto concreta, è se questa scelta consenta di mantenere l’agevolazione oppure esponga al rischio di decadenza.

Agevolazioni prima casa: il Fisco sulla costruzione di un nuovo immobile dopo la vendita

Per ricostruire correttamente la questione occorre partire dal regime previsto dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/1986.

La Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro) individua le condizioni che consentono di applicare l’imposta di registro in misura agevolata per l’acquisto della prima casa (2% anziché 9%) e di accedere alle imposte ipotecaria e catastale fisse.

Per poterne usufruire, l'acquirente deve:

  • non essere titolare, neppure in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile che intende acquistare;
  • non essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà su un’altra casa acquistata con le agevolazioni “prima casa”;
  • stabilire la propria residenza nel Comune in cui è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, salvo già risiedervi o svolgervi attività lavorativa.

L’immobile da acquistare deve essere ad uso abitativo (categoria catastale da A/2 ad A/7) e non deve rientrare nelle categorie A/1, A/8 o A/9 (immobili di lusso).

Quando si perde il beneficio: le ipotesi di decadenza

La Nota II-bis prevede tre casi principali di decadenza:

  • dichiarazioni false rese in atto;
  • mancato trasferimento della residenza nel Comune entro 18 mesi
  • vendita o donazione dell’immobile prima dei 5 anni, senza procedere, entro due anni, all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, oppure alla costruzione di un nuovo immobile su terreno acquistato entro un anno o già posseduto.

La norma prevede che non si decade dall’agevolazione se, entro un anno dalla vendita dell’immobile agevolato, il contribuente:

  • acquista un’altra abitazione principale, anche tramite cooperativa;
  • acquista un terreno e vi costruisce un fabbricato abitativo (non di lusso) da destinare ad abitazione principale;
  • realizza un nuovo fabbricato su un terreno già di proprietà al momento della vendita.

Nel tempo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito interpretazioni puntuali su cosa si intenda per “realizzare un fabbricato”, sui requisiti urbanistici necessari e sul grado di completamento richiesto per considerare validamente integrata la condizione del riacquisto.

La risposta del Fisco: tre ipotesi per mantenere il beneficio

Il Fisco ha ricordato che, una volta fruite le agevolazioni, non si incorre nella decadenza quando entro un anno dalla vendita o dalla donazione del precedente immobile agevolato si verifica una tra le seguenti condizioni.

Acquisto di un immobile all’estero da adibire a dimora abituale

Il beneficio si conserva anche se il nuovo immobile è situato in un altro Stato, purché esistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentano di verificare che la destinazione ad abitazione principale sia effettiva e dimostrabile.

Acquisto di un terreno e costruzione di un nuovo fabbricato entro un anno

Questa è la fattispecie più vicina al caso prospettato. Nello specifico, il Fisco ha richiamato la risposta n. 29/2025 con la quale è stato chiarito che:

  • non è necessario che il fabbricato sia ultimato entro l’anno;
  • l’immobile deve acquistare rilevanza urbanistica entro lo stesso termine;
  • deve quindi esservi almeno un rustico completo nelle sue parti essenziali, con mura perimetrali delle singole unità e copertura completata.

L’interpretazione punta a valorizzare non la fine dei lavori, ma l’effettivo avanzamento edilizio in grado di attestare la concreta realizzazione dell’abitazione principale.

Costruzione di un immobile su terreno già di proprietà

Infine, specifica il Fisco, il beneficio si mantiene anche quando il contribuente, entro un anno dalla vendita, realizza un nuovo fabbricato su un terreno di cui era già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato.

In questo caso non è necessario procedere ad alcun nuovo acquisto: ciò che rileva è l’avvio effettivo della costruzione entro i termini, sempre con gli stessi requisiti minimi di “rilevanza urbanistica”.

Conclusioni: sì al mantenimento dell'agevolazione

In conclusione, la sostituzione dell’abitazione principale non richiede necessariamente un nuovo acquisto, purché vi sia un progetto edilizio concretamente avviato e riconoscibile dal punto di vista urbanistico entro dodici mesi.

La costruzione di un nuovo fabbricato, se avviata in modo sostanziale entro un anno dalla vendita dell’immobile agevolato, consente di conservare pienamente l’agevolazione “prima casa”.

La decadenza non scatta, purché il nuovo edificio presenti una consistenza urbanistica minima e sia destinato ad abitazione principale.

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