L’
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, sentiti gli operatori del settore, ha
segnalato al Governo ed al Parlamento la necessità di
rivedere
il meccanismo di adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori
pubblici in occasione delle continue e rilevanti variazioni dei
prezzi di alcuni materiali da costruzione, nel contesto di un più
equilibrato e virtuoso svolgimento dei rapporti contrattuali tra
Amministrazioni e Imprese.
Nella segnalazione al Governo ed al Parlamento, l’Autorità, dopo
aver ricordato che nel campo dei lavori pubblici non è previsto
alcun meccanismo di revisione dei prezzi ma la parallela
applicazione dei due meccanismi relativi al “
prezzo chiuso”
ed alla “
compensazione dell’aumento dei prezzi dei singoli
materiali da costruzione”, effettua una disamina dei due
meccanismi stessi completandola con i dati statistici
sull’applicazione del vigente sistema di adeguamento dei
prezzi.
Dopo la definizione del problema, l’Autorità effettua una
valutazione del problema stesso rilevando le criticità delle
disposizioni vigenti riguardanti soprattutto la lunghezza del
procedimento e i limiti temporali di individuazione dell’incremento
dei prezzi e suggerisce di prevedere:
- che l’offerta avvenga di norma con il metodo “a prezzi
unitari”;
- che l’offerta a prezzi unitari sia sempre corredata dalla
analisi dei prezzi dalla quale si rileva la quantità di mano
d’opera, la quantità dei singoli materiali e la quantità dei noli e
trasporti che l’impresa ritiene necessaria per realizzare la
lavorazione cui si riferisce il prezzo offerto;
- che i prezzari delle stazioni appaltanti indichino oltre al
prezzo, anche la sua scomposizione in mano d’opera, materiali, noli
e trasporti e incidenza sicurezza interna al prezzo;
- la non applicazione della “compensazione” qualora l’impresa per
sua responsabilità non rispetti il cronoprogramma dei lavori.
In particolare, al fine di rendere più efficace la norma, andrebbe
rivisto il meccanismo di adeguamento, riconoscendo alle imprese,
che dimostrino di aver sopportato il maggior costo dei materiali,
l’incremento dei prezzi (al netto dell’alea del 10%, ),
indipendentemente dall’anno di formulazione dell’offerta;
condizione necessaria affinché avvenga la compensazione è che
l’esecuzione dell’appalto abbia raggiunto una buona percentuale di
avanzamento (almeno il 30%) e che sia stato rispettato il
cronoprogramma.
La procedura di determinazione della “compensazione” dovrebbe
essere contrattata tra impresa e stazione appaltante, sulla base di
parametri oggettivi, prevedendo eventualmente una fase di riscontro
da parte dell’Autorità, in un contesto di valutazione complessiva
dell’andamento del cantiere, delle problematiche emerse e
dell’ottimizzazione conseguibile.
Il procedimento, una volta attivato, deve essere semplice,
trasparente e preciso con riferimento alle quantità del materiale
presente nelle unità di misura, in modo da poter risalire con
certezza - conoscendo la quantità della lavorazione eseguita nel
periodo, in base alla contabilità redatta dalla direzione dei
lavori - alla specifica quantità di materiale impiegato che dà
diritto alla compensazione.
Infine, per rendere più efficace la norma, andrebbe rivisto il
meccanismo con riferimento alla rilevazione dei prezzi che dovrebbe
essere su base mensile, con la pubblicazione di un indice
semestrale, in modo da poter compensare le imprese realmente
interessate dagli aumenti delle materie prime.
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