Sulla Gazzetta Ufficiale n.174 del 26 luglio 2008 è stata
pubblicata la legge 24 luglio 2008 n. 126, di conversione, con
modificazioni, del D.L. 27 maggio 2008, n.93, recante “Disposizioni
urgenti per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie”.
La legge 126/2008, in vigore dal 27 luglio 2008, conferma le
disposizioni fiscali di interesse per il settore già contenute nel
D.L. 93/2008, e relative alla:
- eliminazione dell’ICI sull’abitazione principale (art.1, del
D.L. 93/2008);
- detassazione delle prestazioni di lavoro straordinario,
supplementare, e dei premi di produttività (art.2, commi 1-5, del
D.L. 93/2008);
- imponibilità delle erogazioni liberali a favore di lavoratori
dipendenti (art.2, comma 6, del D.L. 93/2008).
1. Eliminazione dell’ICI sull’abitazione principale
(art.1)
L’art.1 del D.L. 93/2008, convertito dalla legge 126/2008, esclude
l’applicazione dell’ICI sull’abitazione principale e sulle relative
pertinenze (box, cantina, soffitta), ad esclusione delle abitazioni
accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8
(abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico
e storico).
In tal ambito, le modifiche apportate all’art.1 del citato
D.L.93/2008, nel corso dell’iter di conversione in legge,
riguardano, tra l’altro:
- l’estensione dell’agevolazione fiscale alle unità immobiliari
che vengono assimilate all’abitazione principale in virtù di una
delibera comunale, mentre la precedente formulazione della norma
consentiva tale assimilazione unicamente a seguito dell’adozione di
un “regolamento” comunale;
- il divieto di applicazione di sanzioni nei casi di omesso o
insufficiente versamento della prima rata dell’ICI, relativa
all’anno 2008 (il cui termine è scaduto il 16 giugno scorso), con
esclusivo riferimento alle ipotesi di erronea applicazione delle
disposizioni concernenti l’esclusione dall’ICI per l’abitazione
principale (art.1, comma 2, del D.L. 93/2008), a condizione che il
contribuente effettui il versamento di quanto dovuto entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 126/2008.
E’ stata, poi, confermata l’abrogazione delle previgenti norme,
relative alle detrazioni ICI per le abitazioni principali non di
lusso, tra cui i commi 2-bis e 2-ter dell’art. 8 del D.Lgs.
504/1992 (introdotti dall’art.1, comma 5, della legge 244/2007),
riguardanti la detrazione dell’1,33 del valore catastale
dell’immobile, fino ad un importo massimo di 200 euro (art.1, comma
3, del D.L. 93/2008).
Infine, viene confermato che, fino alla definizione del nuovo patto
di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo
fiscale, le regioni e gli enti locali non possano deliberare
aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero
delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con
legge dello Stato (ad esempio, addizionali regionali e comunali
IRPEF, IRAP ed ICI - art.1, comma 7, del D.L. 93/2008).
2. Detassazione degli straordinari (art.2, commi 1-5)
Le modifiche apportate, in sede di conversione in legge, al D.L.
93/2008 non hanno interessato l’art.2 del Provvedimento, relativo
all’introduzione di misure sperimentali per l’incremento della
produttività del lavoro.
Resta, pertanto, confermata l’applicazione dell’imposta sostitutiva
delle imposte sul reddito, pari al 10%, nel limite di 3.000 euro
lordi, per i titolari di redditi di lavoro dipendente che non
abbiano superato, nel periodo d’imposta 2007, 30.000 euro lordi,
che viene riconosciuta, in via sperimentale (dal 1° luglio al 31
dicembre 2008), sulle somme relative a:
- prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n.
66/2003, effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 (art 2, comma
1, lett. a, del D.L. 93/2008);
- prestazioni di lavoro supplementare, ovvero prestazioni rese in
funzione di clausole elastiche effettuate dal 1° luglio al 31
dicembre 2008, e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a
tempo parziale, stipulati prima del 29 maggio 2008, data di entrata
in vigore del Decreto Legge (art 2, comma 1, lett. b, del D.L.
93/2008);
- incrementi di produttività, innovazione ed efficienza
organizzativa, ed altri elementi di competitività e redditività
legati all’andamento economico dell’impresa.
In tal ambito, si ricorda che la Circolare congiunta dell’Agenzia
delle Entrate e del Ministero del Lavoro n.49/2008, fornendo i
primi chiarimenti in ordine alle modalità applicative di tale
agevolazione fiscale, ha chiarito che l’imposta sostitutiva del 10%
si applica, altresì sulle somme corrisposte dal datore di lavoro in
relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza
organizzativa ed altri elementi di competitività, determinati in
ambito territoriale, sulla base di indicatori correlati
all’andamento congiunturale ed ai risultati conseguiti dalle
imprese di uno specifico settore a livello territoriale.
Pertanto, tale precisazione della C.M. n.49/2008 comporta che
possano essere assoggettati al regime fiscale agevolato anche gli
incrementi di produttività riconducibili, per il settore edile,
all’elemento economico territoriale, di cui all’art. 38 del CCNL
dei lavoratori edili.
3. Imponibilità delle erogazioni liberali
a favore dei lavoratori dipendenti (art. 2, comma 6)
La citata legge 126/2008 conferma, infine, l’art. 2, comma 6, del
D.L. 93/2008, che abroga la norma relativa all’esclusione dalla
formazione del reddito da lavoro dipendente per le erogazioni
liberali, concesse dal datore di lavoro, in occasione di festività,
ricorrenze ed altre tipologie di sussidi occasionali (art. 51,
comma 2, lett. b, del TUIR - D.P.R. 917/1986).
A tal proposito, la citata C.M. n. 49/2008 ha chiarito che, per
effetto di tale modifica normativa, queste componenti concorreranno
interamente alla formazione del reddito imponibile del lavoratore
dipendente, con riferimento alle somme corrisposte successivamente
alla data del 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.L.
93/2008).
Fonte:
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