Contributo di costruzione e ampliamenti entro il 20%: il Consiglio di Stato rimette la questione alla Corte costituzionale

Il Consiglio di Stato rimette alla Corte costituzionale la legge regionale che impone il contributo di costruzione anche per ampliamenti entro il 20% di edifici unifamiliari, in contrasto con le previsioni del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 15/12/2025

È stata rimessa alla Corte costituzionale la questone di legittimità dell’art. 5, comma 3, lett. a), della legge regionale Puglia 30 luglio 2009, n. 14, nella parte in cui subordina la formazione del titolo edilizio al pagamento del contributo di costruzione anche per ampliamenti di edifici unifamiliari entro il limite del 20%, in contrasto con quanto previsto dall’art. 17, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001.

Conferma ne è l’ordinanza del Consiglio di Stato del 19 novembre 2025, n. 9043 che mette al centro del dibattito uno dei nodi strutturali in materia urbanistica: i limiti dell’autonomia legislativa regionale quando incide sul regime economico del titolo edilizio fissato dalla legislazione statale.

La vicenda nasce da una controversia relativa alla richiesta di rimborso del contributo di costruzione versato per un intervento di ampliamento di un edificio unifamiliare entro il limite del 20%, realizzato ai sensi della legge regionale Puglia n. 14/2009.

Il Comune aveva imposto il pagamento del contributo di costruzione in applicazione dell’art. 5, comma 3, lett. a), della legge regionale n. 14/2009, la quale stabilisce che la formazione del titolo abilitativo per tali interventi è subordinata alla corresponsione del contributo di costruzione, mediante rinvio all’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001.

Il privato ne aveva contestato la debenza richiamando l’esenzione prevista dall’art. 17, comma 3, lett. b), del d.P.R. 380/2001, secondo di cui il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari.

In primo grado, il giudice amministrativo aveva ritenuto prevalente la disciplina regionale, qualificandola come norma speciale. Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che tale impostazione non fosse sostenibile sul piano sistematico, rimettendo alla Corte costituzionale la questione di legittimità.

Quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo ruota attorno alla disciplina statale del contributo di costruzione contenuta nel Testo Unico Edilizia, che definisce non solo la regola generale dell’onerosità del titolo edilizio, ma anche le ipotesi in cui tale onerosità viene esclusa.

L’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 stabilisce che il rilascio del permesso di costruire comporta, di regola, la corresponsione di un contributo articolato in due componenti: oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, precisando sin dall’incipit che tale regola opera “salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3”.

È proprio l’art. 17 a individuare i casi in cui il contributo di costruzione – e quindi anche la quota riferita al costo di costruzione – non è dovuto. In particolare, il comma 3, lettera b), esenta dal pagamento gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari.

Questa impostazione non rappresenta una novità del Testo Unico, ma si pone in linea di continuità con i principi già affermati dalla legge n. 10/1977 (cosiddetta Bucalossi), che aveva costruito il sistema dell’onerosità edilizia come regola generale, affiancata da ipotesi di gratuità per interventi sul patrimonio esistente privi di significativo incremento del carico urbanistico.

Il d.P.R. n. 380/2001 ha così sistematizzato e tipizzato scelte normative già presenti nella tradizione urbanistica statale, elevandole a principi fondamentali del governo del territorio.

Analisi tecnica

Uno dei passaggi centrali dell’ordinanza riguarda la ricostruzione del rapporto tra regola ed eccezione.

Secondo il Consiglio di Stato, il corretto criterio di specialità opera all’interno della legislazione statale: da un lato la regola generale di onerosità del titolo edilizio, dall’altro una deroga espressa che esclude il contributo per una categoria delimitata di interventi.

La legge regionale pugliese, imponendo un obbligo generalizzato di pagamento mediante il rinvio all’art. 16 del Testo Unico, finisce per neutralizzare la norma statale di carattere speciale, determinando un conflitto insanabile. La chiarezza del dato legislativo rende l’antinomia non superabile con i criteri ermeneutici ordinari, anche in ragione del diverso rango delle fonti.

La questione rimessa alla Corte Costituzionale

Da qui la questione rimessa alla Corte costituzionale secondo cui

«È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 117, comma 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, lett. a), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14, per violazione della determinazione dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato nelle materie di legislazione concorrente, nella parte in cui prevede l’assoggettamento al contributo di costruzione degli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari, in contrasto con l’art. 17, comma 3, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380».

Si attende adesso il giudizio di legittimità per definire la decisione sul contenzioso, di particolare rilievo nel rapporto tra legislazione statale e regionale in materia edilizia, fermo restando che la disciplina statale sull’onerosità del titolo edilizio non può essere compressa o svuotata da interventi regionali che incidano sui principi fondamentali del governo del territorio.

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