Accesso agli atti di gara e inversione procedimentale: il TAR definisce i confini della trasparenza

Un'interessante sentenza de TAR Lombardia (n.3459/2025) chiarisce quando l’accesso agli atti è escluso nelle procedure svolte con inversione procedimentale ex art. 107 del Codice dei contratti pubblici

di Redazione tecnica - 15/12/2025

L’inversione procedimentale è un istituto che incide in modo significativo non solo sulle modalità di svolgimento delle gare, ma anche sull’equilibrio tra esigenze di semplificazione, parità di trattamento e diritto di accesso agli atti.

Una scelta pensata per accelerare i procedimenti e ridurre gli oneri istruttori, ma che inevitabilmente solleva interrogativi delicati sul piano della trasparenza.

Quando la stazione appaltante decide infatti di valutare prima le offerte e solo successivamente la documentazione amministrativa, fino a che punto può spingersi il diritto di accesso dei concorrenti non aggiudicatari? È legittimo chiedere l’ostensione di documenti che l’amministrazione non ha ancora esaminato e sui quali non ha esercitato alcun potere valutativo?

E, soprattutto, l’accesso difensivo può essere utilizzato per anticipare una fase della procedura che il Codice consente espressamente di rinviare?

A queste domande ha dato risposta il TAR Lombardia con la sentenza del 29 ottobre 2025, n. 3453, offrendo una lettura interessante sui rapporti tra scansione procedimentale della gara e diritto di accesso agli atti.

Accesso agli atti: la trasparenza nell'inversione procedimentale

La controversia trae origine da una procedura di gara gestita appunto mediante inversione procedimentale, con la quale la stazione appaltante aveva previsto la valutazione delle offerte tecniche ed economiche di tutti i concorrenti e la successiva verifica della documentazione amministrativa limitatamente all’operatore economico risultato primo in graduatoria.

Un concorrente collocato in posizione non utile all’aggiudicazione aveva presentato istanza di accesso agli atti, chiedendo l’ostensione di una pluralità di documenti di gara, tra cui la documentazione amministrativa e ulteriori atti presentati da operatori economici che non erano stati sottoposti a verifica.

La stazione appaltante aveva negato l’accesso, evidenziando che, in applicazione dell’inversione procedimentale prevista dalla lex specialis, tali documenti non erano stati aperti né valutati e non avevano inciso sull’aggiudicazione.

Contro il diniego era stato proposto ricorso, fondato sull’assunto che l’inversione procedimentale non potesse comprimere il diritto di accesso e che la documentazione richiesta fosse comunque necessaria ai fini della tutela in giudizio.

Una tesi che però il giudice amministrativo non ha condiviso. Vediamo il perché.

Il quadro normativo di riferimento

Il TAR ha inquadrato la questione muovendo dal combinato disposto delle norme del nuovo Codice dei contratti pubblici.

L’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 consente alla stazione appaltante di stabilire che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Si tratta di una scelta che incide sulla struttura del procedimento, trasformandolo in una sequenza a formazione progressiva, nella quale alcune fasi vengono attivate solo se e quando se ne presentano le condizioni.

In questo modello, la verifica della documentazione amministrativa non è più una fase necessaria per tutti i concorrenti, ma diventa una fase eventuale, che riguarda solo l’operatore che, all’esito della valutazione delle offerte, risulta potenzialmente aggiudicatario.

Su tale assetto si innestano le regole sull’accesso agli atti.

Gli artt. 35 e 36 del Codice riconoscono un ampio diritto di conoscenza, ma lo ancorano agli atti, ai dati e alle informazioni che abbiano effettivamente inciso sulla procedura e sull’aggiudicazione. Anche l’accesso difensivo presuppone sempre un collegamento con l’attività amministrativa concretamente svolta.

Il nodo interpretativo, dunque, non riguarda l’esistenza astratta del diritto di accesso, ma il momento e l’oggetto del suo esercizio in presenza di una procedura articolata per fasi successive.

Analisi tecnica

Il cuore della sentenza sta nel legame inscindibile che il TAR ricostruisce tra diritto di accesso e attività amministrativa effettivamente esercitata.

Quando la stazione appaltante applica l’inversione procedimentale, la documentazione amministrativa dei concorrenti non aggiudicatari rimane, per definizione, non conosciuta e non valutata. Questo non per scelta discrezionale contingente, ma come conseguenza diretta di un modulo procedimentale previsto dal Codice e recepito negli atti di gara.

In assenza di apertura delle buste amministrative, manca l’elemento essenziale su cui fondare il diritto di accesso: l’esercizio di un potere amministrativo. Non è configurabile un accesso pieno a documenti che non hanno contribuito alla formazione della graduatoria né all’adozione dell’aggiudicazione.

Il TAR estende questo ragionamento anche all’accesso difensivo, chiarendo che la finalità di tutela in giudizio non trasforma l’accesso in uno strumento esplorativo o anticipatorio. L’interesse conoscitivo deve essere concreto e attuale e deve riguardare documenti che abbiano inciso sull’atto impugnato.

Il ruolo della graduatoria

Un passaggio particolarmente significativo riguarda la natura della graduatoria. In presenza di inversione procedimentale, la graduatoria formata sulla base delle sole offerte tecniche ed economiche non è ancora definitivamente consolidata. Gli operatori collocati in posizione successiva non vantano un diritto immediato allo scorrimento, ma solo una aspettativa condizionata al positivo completamento della verifica amministrativa.

In questo contesto, anticipare l’accesso significherebbe alterare la sequenza procedimentale e incidere sulla parità di trattamento, consentendo a un concorrente di acquisire informazioni su fasi della gara che l’amministrazione ha legittimamente scelto di non attivare.

L’interesse all’accesso potrà sorgere solo in un momento successivo, qualora l’amministrazione riapra la procedura, proceda allo scorrimento della graduatoria o sia chiamata a valutare la documentazione amministrativa di altri operatori. Solo allora quei documenti assumeranno rilevanza procedimentale e potranno essere oggetto di sindacato.

La decisione del TAR

Il TAR ha quindi respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego di accesso opposto dalla stazione appaltante.

Il giudice amministrativo ha affermato che, in una procedura di gara svolta mediante inversione procedimentale, non sussiste un diritto di accesso alla documentazione amministrativa e agli altri atti relativi ai concorrenti che non siano stati sottoposti a verifica.

Tali documenti, non essendo stati aperti né valutati, non hanno inciso sulla formazione della graduatoria né sull’aggiudicazione e restano estranei al procedimento conclusosi con il provvedimento finale.

Ne consegue che non possono essere considerati ostensibili, neppure invocando l’accesso difensivo, in mancanza di un interesse concreto e attuale collegato all’esercizio di un potere amministrativo già svolto.

Conclusioni

La pronuncia dimostra come l’inversione procedimentale non rappresenti una scelta neutra sul piano della trasparenza, ma comporta un diverso collocamento temporale del diritto di accesso agli atti.

Il diritto di conoscere resta pienamente garantito, ma non può essere utilizzato per anticipare verifiche che il Codice consente di rinviare, né per sindacare documenti che non hanno ancora assunto alcuna rilevanza giuridica nel procedimento.

La trasparenza, in altre parole, non viene compressa, ma segue la stessa logica progressiva della gara.

Per gli operatori, questo significa che l’accesso resta uno strumento essenziale di tutela, ma che può essere invocato soltanto quando l’amministrazione abbia effettivamente esercitato il proprio potere; specularmente, per le stazioni appaltanti si conferma la legittimità dell’inversione procedimentale anche sotto il profilo dell’accesso, a condizione che la scansione delle fasi sia chiara e coerente con la lex specialis.

Quello che si realizza è un equilibrio coerente con il nuovo Codice, in cui semplificazione procedurale e trasparenza devono procedere lungo la stessa traiettoria.

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