Sicurezza lavoro e requisiti offerta: un obbligo del TUSL può diventare causa di esclusione?
La sentenza del Consiglio di Stato n. 9835/2025: gli obblighi di sicurezza sul lavoro non possono diventare requisiti di partecipazione senza una previsione espressa nella lex specialis
Nelle procedure di affidamento non è raro che obblighi derivanti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro vengano richiamati negli atti di gara. Più complesso è stabilire se e quando tali obblighi possano incidere già sulla fase di partecipazione, trasformandosi in requisiti tecnici dell’offerta.
Può una prescrizione in materia di sicurezza sul lavoro diventare causa di esclusione se non è prevista in modo espresso dalla lex specialis? E quale ruolo possono avere i chiarimenti della stazione appaltante in questo passaggio?
Si tratta di un interessante intreccio tra i profili tecnici dell’offerta e obblighi derivanti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, su cui si è soffermato il Consiglio di Stato con la sentenza del 12 dicembre 2025, n. 9835, offrendo un chiarimento di sistema che può risultare particolarmente utile per stazioni appaltanti e operatori economici.
Requisiti di gara e sicurezza sul lavoro: cosa può davvero giustificare l’esclusione
La controversia prende avvio da una procedura di gara svolta in ambito SdaPA finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di beni destinati all’utilizzo in ambito sanitario.
La documentazione di gara, oltre alle caratteristiche generali, non indicava in modo espresso tra i requisiti tecnici minimi a pena di esclusione, la presenza di dispositivi di sicurezza per l’utilizzo del prodotto oggetto di offerta.
Nel corso della procedura, alcuni operatori avevano quindi chiesto chiarimenti alla stazione appaltante in merito all’applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Le risposte fornite si erano limitate a richiamare genericamente il rispetto della normativa, senza esplicitare alcuna comminatoria espulsiva.
Nonostante ciò, in sede di verifica di conformità, un’offerta era stata esclusa per l’assenza di un dispositivo di sicurezza, ritenuto necessario proprio alla luce delle norme in materia di prevenzione dei rischi professionali.
Il giudice di primo grado aveva annullato l’esclusione, ritenendo che l’obbligo invocato non potesse operare come requisito di partecipazione. La questione è quindi approdata al Consiglio di Stato.
Quadro normativo di riferimento
Nel caso rileva l’applicazione del d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), che disciplina gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, imponendo al datore di lavoro l’adozione delle misure necessarie a prevenire i rischi, anche attraverso l’utilizzo di dispositivi idonei.
In particolare, nel caso in esame, il Consiglio di Stato richiama l’art. 286-sexies, che disciplina l’adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e sicurezza, imponendo un obbligo che è chiaramente indirizzato al soggetto che organizza e gestisce l’attività lavorativa, collocato all’interno del sistema prevenzionistico e strettamente connesso alla fase operativa.
Proprio questa impostazione normativa viene valorizzata dal Collegio, che chiarisce come la norma non introduca requisiti tecnici dell’offerta né condizioni di ammissione alle procedure di gara, ma disciplini obblighi che assumono rilievo nella fase di esecuzione del contratto, una volta che il rischio lavorativo si concretizza e viene inquadrato nell’ambito della responsabilità datoriale.
Nel contesto delle procedure di gara, è vero che gli obblighi in materia di sicurezza vengono spesso richiamati nei capitolati e nelle condizioni contrattuali, con l’obiettivo di garantire che l’esecuzione delle prestazioni avvenga nel rispetto delle regole. Diverso è però il piano dei requisiti di partecipazione, che devono essere indicati in modo chiaro e univoco nella lex specialis e non possono essere ricavati per via interpretativa o desunti indirettamente da norme che operano su un altro livello.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha così confermato l’impostazione del giudice di primo grado, chiarendo alcuni punti fondamentali.
In primo luogo, il Collegio ha rilevato che l’esclusione non trovava fondamento in una specifica clausola della lex specialis, ma unicamente nel rinvio ai chiarimenti resi in corso di gara. Questo dato, di per sé, è già sufficiente a escludere la legittimità del provvedimento espulsivo, poiché i chiarimenti non possono introdurre nuovi requisiti tecnici a pena di esclusione.
Palazzo Spada ha quindi valorizzato la collocazione sistematica delle disposizioni richiamate dalla stazione appaltante. Le norme sulla sicurezza risultavano inserite tra le condizioni di esecuzione del contratto, non tra i requisiti tecnici dell’offerta.
Si tratta di una distinzione che riflette la volontà di far operare tali obblighi nella fase esecutiva, quando il rischio lavorativo si concretizza e quando entra in gioco la responsabilità del datore di lavoro.
Particolarmente rilevante è il passaggio in cui il Collegio chiarisce che la normativa sulla sicurezza sul lavoro non eterointegra automaticamente la disciplina di gara. Anche quando una disposizione è cogente, ciò non significa che essa si trasformi, in assenza di una previsione espressa, in un requisito di partecipazione alla procedura.
Non solo: i chiarimenti della stazione appaltante possono orientare l’interpretazione della legge di gara, ma non possono modificarla. L’affidamento eventualmente ingenerato negli operatori incontra un limite invalicabile nel divieto di introdurre, per questa via, cause di esclusione non previste originariamente.
Conclusioni
L'appello è stato respinto, confermando che un obbligo previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro non può essere trasformato in requisito di gara se la lex specialis non lo prevede in modo espresso e inequivoco.
Per le stazioni appaltanti, la sentenza è un invito a distinguere con maggiore attenzione tra requisiti tecnici dell’offerta e condizioni di esecuzione, evitando ambiguità che possono sfociare in contenzioso.
Per gli operatori economici, è la conferma che l’esclusione dalla gara può avvenire solo sulla base di regole chiare e previamente conoscibili, non per effetto di interpretazioni estensive o di chiarimenti che travalicano il loro ruolo fisiologico.
Anticipare obblighi di sicurezza alla fase di gara, senza una base testuale esplicita, significa alterare l’equilibrio della procedura e incidere sulla par condicio dei concorrenti.
Documenti Allegati
Sentenza