L’
Agenzia delle Entrate, con la
risoluzione n. 340/E
dell’1 agosto 2008 rispondendo ad un quesito posto da un socio di
una Società immobiliare in merito alla possibilità di fruire della
detrazione del 55% prevista dall’articolo 1, commi 344 e
seguenti, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) per i
lavori di riqualificazione energetica sugli edifici, precisa
che per i titolari di reddito d’impresa, la detrazione del 55%
(articolo1, commi 20-24, della legge n. 244/2007) spetta solo se
gli interventi di riqualificazione energetica sono eseguiti su
fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività
imprenditoriale.
Nel quesito posto, l’istante aveva prospettato una soluzione a lui
favorevole ed, infatti, nella considerazione che la sostanziale
equiparabilità economica della fattispecie a quella di una normale
società di persone composta da tre soci persone fisiche (tenuto
conto che la società è fiscalmente solo il centro di imputazione
del reddito che viene, successivamente, reimputato ai singoli
soci), aveva ritenuto che la detrazione poteva spettare a questi
ultimi.
L’Agenzia delle Entrate, nella citata risoluzione, è, invece, di
parere diametralmente opposto ed è dell’avviso che
dall’agevolazione sono esclusi gli immobili locati a terzi e, in
particolare, quelli locati da società immobiliari e ribadisce,
altresì, che l’agevolazione, in virtù di un’interpretazione
sistematica della disposizione fiscale, è riferibile esclusivamente
agli utilizzatori dei fabbricati oggetto degli interventi
(Risoluzione n. 303/E del 15 luglio 2008, che ha escluso il
beneficio fiscale per gli immobili “merce” delle imprese di
costruzione).
L’Agenzia ha negato la possibilità di fruire della detrazione
fiscale ad una società che intende realizzare interventi
“energetici” agevolati su una serie di unità residenziali, di
propria proprietà ed oggetto di locazione a terzi ritenendo che per
le imprese, condizione per poter fruire della detrazione è che
all’intervento di risparmio energetico consegua una effettiva
riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività
imprenditoriale, mentre l’agevolazione non può riguardare gli
interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata.
L’attività, quindi, di pura locazione, degli immobili sui quali
dovrebbero essere realizzati gli interventi di riqualificazione
energetica rappresenta l’oggetto dell’attività esercitata e non
cespiti strumentali.
Dopo aver già
negato l’agevolazione per gli immobili “merce”
delle imprese di costruzione con la risoluzione n. 303/E del 15
luglio scorso, l’Amministrazione
circoscrive ulteriormente
l’applicabilità del beneficio ai soli fabbricati strumentali,
utilizzati direttamente dai titolari di reddito d’impresa
nell’esercizio della propria attività.
Sulla base della risoluzione in argomento e della precedente del 15
luglio scorso, sarebbero esclusi dall’agevolazione sia gli
interventi realizzati su tutti gli immobili “merce” che gli
interventi realizzati su immobili concessi in locazione a terzi,
siano questi a destinazione residenziale o strumentali “per
natura”.
I citati orientamenti dell’Agenzia delle Entrate riscontrabili
nelle due citate risoluzioni, in verità, non trovano alcun
riscontro né nella norma istitutiva della detrazione (art.1, commi
344-349, legge 244/2007), né nelle relative disposizioni attuative
di cui al D.M. 19 febbraio 2007 ed, infatti nelle citate norme non
è posto alcun vincolo, in capo ai soggetti titolari di reddito
d’impresa, in ordine alla necessità di utilizzo diretto
dell’immobile su cui eseguire gli interventi agevolati.
In definitiva, quindi, con le due citate risoluzioni, le imprese
che operano nel settore immobiliare, avranno una drastica riduzione
dell’ambito applicativo del beneficio fiscale e non avranno
riconosciuta la detrazione né per i fabbricati destinati alla
vendita, né per quelli concessi in locazione a terzi, senza che
tale soluzione trovi alcun riscontro né nella norma istitutiva
della detrazione né nelle disposizioni attuative di cui al citato
D.M. 19/02/2007.
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