Riforma del condominio: tutte le novità della proposta di legge Gardini

Amministratori, revisore condominiale, rendiconti e sicurezza: le principali modifiche alla disciplina del condominio contenute nella proposta A.C. 2692

di Redazione tecnica - 19/12/2025

A distanza di oltre dieci anni dalla riforma del 2012, il legislatore torna a operare sulla disciplina del condominio con una proposta di legge che punta a un cambio di passo rispetto ai numerosi tentativi frammentari delle scorse legislature.

Presentata alla Camera dei Deputati a prima firma Gardini e sottoscritta da numerosi parlamentari, la proposta A.C. 2692 interviene in modo strutturale su alcuni aspetti centrali della gestione condominiale quali il ruolo e i requisiti dell’amministratore, l’assetto contabile e la revisione dei rendiconti, la sicurezza delle parti comuni e le responsabilità connesse.

Sullo sfondo diversi obiettivi rilevanti quali ridurre il contenzioso, rafforzare la trasparenza della gestione e rendere il “sistema condominio” più affidabile anche nei confronti dei terzi.

Riforma condominio: presentata la nuova proposta di legge

Il cuore della proposta riguarda la contabilità condominiale. Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, i proponenti evidenziano come una quota rilevantissima del contenzioso civile derivi da controversie condominiali, e in particolare da impugnazioni dei rendiconti e procedimenti di recupero dei contributi.

L’assenza di criteri contabili chiari e di requisiti professionali stringenti per chi svolge attività di revisione avrebbe finito per legittimare contestazioni pretestuose, spesso fondate su rilievi tecnico-contabili errati, utilizzate strumentalmente per ritardare i pagamenti e ostacolare l’attività di recupero crediti.

È in questa chiave che va letto l'impianto normativo, come tentativo di “normalizzare” i rapporti economici che ruotano attorno al condominio, rendendoli più trasparenti, verificabili e stabili.

Analizziamo nel dettaglio le principali novità previste.

Amministratori di condominio: formazione e qualificazione

Uno dei punti più delicati della pdl riguarda i requisiti di accesso alla professione di amministratore. La modifica dell’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile introduce l’obbligo del possesso di una laurea, anche triennale, in ambito economico, giuridico o tecnico-scientifico come requisito ordinario per l’iscrizione all’elenco nazionale.

Il legislatore, tuttavia, evita una cesura immediata con la prassi esistente. È prevista una clausola transitoria che consente la prosecuzione dell’attività agli amministratori che, alla data di entrata in vigore della legge, risultino già iscritti a ordini, albi o collegi dell’area economica, giuridica o tecnica, anche in assenza del titolo universitario. Restano invece esclusi coloro che non possiedono né una laurea né un’iscrizione professionale qualificata.

La proposta considera ormai inadeguata la figura dell’amministratore privo di una formazione strutturata, soprattutto alla luce delle responsabilità che gravano oggi sulla gestione condominiale, non solo sul piano civilistico ma anche su quello fiscale, contabile e della sicurezza.

La riforma istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un elenco nazionale pubblico e telematico degli amministratori di condominio e dei revisori contabili condominiali. L’iscrizione non ha una funzione meramente ricognitiva, ma diventa condizione necessaria per l’esercizio dell’attività.

Chi svolge l’attività senza iscrizione è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 5.160 euro. È un passaggio significativo, perché colloca l’attività di amministratore in una dimensione di rilevanza pubblicistica, coerente con il ruolo che già oggi svolge in materia di adempimenti fiscali, gestione dei flussi finanziari e rapporti con i fornitori.

Sicurezza delle parti comuni e responsabilità

Altro tema centrale è quello della sicurezza delle parti comuni. È previsto l’obbligo di verifica e certificazione annuale delle condizioni di sicurezza dell’edificio, affidata a soggetti qualificati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Attualmente l’amministratore è spesso chiamato a rispondere, anche sul piano penale, pur non disponendo di poteri effettivi per intervenire quando l’assemblea resta inerte. La riforma mira a colmare questo vuoto, consentendo all’amministratore di disporre gli interventi necessari alla messa a norma delle parti comuni in caso di stallo decisionale.

Rinnovo automatico dell’incarico

Viene infine chiarita la disciplina della durata dell’incarico dell’amministratore. Il mandato resta annuale, ma è previsto il rinnovo automatico, salvo espressa volontà contraria dell’assemblea convocata per deliberare sul punto.

Revisore condominiale obbligatorio oltre i 20 partecipanti

Una delle innovazioni più incisive riguarda l’introduzione del revisore condominiale obbligatorio:

  • nei condomìni con più di 20 partecipanti;
  • nei supercondomini con più di 60 condomini complessivi.

Il revisore deve essere terzo, indipendente e certificato, con incarico biennale non rinnovabile, e ha il compito di verificare la contabilità e certificare il rendiconto condominiale, che viene poi depositato presso la Camera di commercio territorialmente competente.

Il revisore non è concepito come un “censore” dell’amministratore ma come un riferimento stabile, imparziale e professionale, in grado di garantire affidabilità e certezza dei dati contabili. La certificazione del rendiconto viene espressamente indicata come strumento di prevenzione delle impugnazioni strumentali, di contrasto alle morosità colpevoli e di tutela dell’affidamento dei terzi che entrano in relazione economica con il condominio.

Il rendiconto, in questa prospettiva, cessa di essere un documento esclusivamente “interno” e diventa un atto che contribuisce a definire la credibilità economico-finanziaria del condominio come soggetto collettivo.

Rendiconto condominiale: addio al “bilancio semplificato”

La riscrittura dell’art. 1130-bis c.c. segna un vero cambio di paradigma. Il rendiconto condominiale viene strutturato come un insieme organico di documenti contabili, comprendente:

  • registro di contabilità redatto per criterio di cassa;
  • conto economico dei costi e dei ricavi;
  • conto finanziario riepilogativo;
  • situazione patrimoniale;
  • stato di ripartizione dei costi con evidenza dei conguagli;
  • nota sintetica esplicativa della gestione.

Viene inoltre chiarita la competenza temporale delle spese ordinarie e straordinarie, per ridurre le incertezze interpretative che, negli anni, hanno alimentato impugnazioni fondate più su ambiguità formali che su reali irregolarità.

Questo nuovo assetto comporterà maggiori oneri organizzativi ed economici, soprattutto per i piccoli condomìni, ma rientra nell’impostazione complessiva della riforma, incentrata su una maggiore standardizzazione dei processi.

Pagamenti tracciati e recupero crediti morosi

Sul piano finanziario, la proposta rafforza l’obbligo di utilizzo esclusivo del conto corrente condominiale per tutti i pagamenti, eliminando definitivamente il ricorso al contante.

Ancora più rilevante è la modifica della disciplina del recupero dei crediti. I creditori del condominio potranno agire direttamente sulle somme depositate sul conto corrente condominiale, senza dover previamente escutere i soli condomini morosi. Solo in caso di incapienza sarà possibile rivalersi anche sui condomini in regola con i pagamenti, che conserveranno comunque il diritto di regresso.

Si tratta di uno dei passaggi più contestati al momento, perché in questo modo si redistribuisce il rischio dell’inadempimento, incidendo anche sulla posizione dei condomini virtuosi.

Conclusioni

Con la pubblicazione del testo, la proposta di legge entra ora nella fase del dibattito parlamentare. Per stessa ammissione dei proponenti, si tratta di un impianto aperto a correttivi, anche attraverso il coinvolgimento di professionisti e associazioni di categoria.

Resta però evidente che la riforma, per struttura e impostazione, favorisce specifici settori: formazione professionale, revisione contabile, certificazioni, sicurezza sul lavoro.

In questo quadro, l’ipotesi - solo evocata - di una futura detraibilità delle spese condominiali ordinarie appare più come una misura compensativa che come una scelta strutturale, difficilmente sostenibile nel contesto finanziario attuale.

Proprio per queste ragioni, la fase parlamentare sarà decisiva, soprattutto per verificare se e in che misura le esigenze operative degli amministratori e dei professionisti del settore troveranno un reale spazio nel processo di revisione del testo.

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