Il Ministero della Giustizia, con una nota del 6 luglio 2008, ha
giudicato idonee le linee-guida Ance per l’adozione di un
Codice di Comportamento delle Imprese di costruzione
finalizzato alla prevenzione dei reati ai sensi dell’articolo 6,
comma 3 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Il D.Lgs. n. 231/01 stabilisce la responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche per tutta una serie di reati (concussione,
corruzione, falsi, reati societari, etc.) commessi da dipendenti o
soggetti investiti di funzioni di rappresentanza, amministrazione o
direzione.
La Legge 123/2007 “Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia” e il D. Lgs. 9 aprile 2008, n.
81 “Attuazione dell`articolo1 della legge 2 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”,
hanno esteso il regime della responsabilità amministrativa delle
imprese anche in relazione alla commissione dei reati di Omicidio
colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, terzo comma
c.p.).
L’impresa può usufruire dell’esonero della responsabilità
predisponendo, ai fini prevenzionali, modelli di
organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione dei
reati di cui trattasi.
A tal fine l’Ance ha aggiornato il Codice di Comportamento redatto
nel settembre 2004 e validato dal Ministero della Giustizia,
tenendo conto delle ulteriori fattispecie di reato introdotte in
data successiva a quella dell’emanazione del D. Lgs. 231/2001 e dei
reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
Il “Codice di Comportamento” costituisce il documento redatto in
ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 213/2001. L’appendice al
“Codice di comportamento”, costituita dal “Codice etico`` e dal
“Modello-tipo di organizzazione, gestione e controllo”, ha lo scopo
di fornire alle imprese aderenti all’Ance una guida operativa per
la elaborazione dei rispettivi documenti interni in coerenza con le
previsioni del “Codice di comportamento”.
Con riferimento al documento “Codice di comportamento” il lavoro di
aggiornamento ha tenuto conto di tutti gli aspetti connessi alla
sicurezza e all’ambiente evidenziando i benefici organizzativi che
possono derivare, in sede di predisposizione del modello di
prevenzione reati, dall’aver adottato sistemi gestionali per la
sicurezza e/o l’ambiente. Infine è stato inserito un capitolo nuovo
che esamina le responsabilità ex Dlgs 231/2001 delle singole
imprese quando operano in raggruppamento (ATI orizzontale, ATI
verticale, consorzio) con altre imprese.
Con riferimento all’appendice “Codice etico”, che definisce le
regole di comportamento nei rapporti con l’esterno e con i
collaboratori, sono stati rafforzati i punti relativi
alla”Sicurezza e salute” e “Ambiente”.
Il lavoro di integrazione dell’appendice “Modello-tipo di
organizzazione, gestione e controllo” è consistito
nell’inserimento, tra le aree a rischio di commissione di reati
(Lavori privati, edilizia residenziale pubblica, appalti pubblici,
rapporti con la P.A., comunicazioni sociali e controlli, rapporti
con soci creditori e terzi) della “Attività produttiva
caratteristica” e cioé delle attività tipiche che si svolgono in
cantiere.
Sono stati rivisti anche i processi sensibili relativi alle aree a
rischio di commissione reati mediante l’introduzione di specifici
protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni che
hanno un impatto potenziale su sicurezza ed ambiente e sono stati
inseriti ex-novo il “processo di gestione per la sicurezza” e il
“processo di gestione per l`ambiente”.
Il lavoro è stato svolto con l’obiettivo di mantenere
l’impostazione logica e strutturale del Codice preesistente, al
fine di rendere più agevole la approvazione da parte del Ministero
della Giustizia delle parti modificate e di facilitare
l’aggiornamento da parte delle imprese associate dei modelli
eventualmente già realizzati.
Le linee-guida, al momento consultabili sul portale Ance,
saranno pubblicate nel mese di settembre.
Nello stesso mese di settembre verranno inoltre pubblicate le
istruzioni operative per l’istituzione e l’attuazione di un sistema
di gestione della sicurezza per le imprese di costruzioni
(SGSL).
Le istruzioni operative hanno la finalità di facilitare le imprese
di costruzione nel complesso compito di istituire e attuare un
Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro
(SGSL) coerente con i requisiti previsti dalle “Linee guida per un
Sistema di Gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro (SGSL)”
prodotte da UNI e INAIL nel 2001 tramite un gruppo di lavoro a cui
hanno partecipato, oltre a UNI e INAIL, l’ISPESL e le parti sociali
(CGIL, CISL e UIL per i lavoratori e CNA, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI,
CONFARTIGIANATO e CONFINDUSTRIA per i datori di lavoro).
Si ricorda che al comma 5 dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 viene
riconosciuta la conformità di modelli di organizzazione aziendale
definiti secondo le indicazioni riportate nelle linee guida
UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e della sicurezza
sul lavoro (SGSL) del 28 Settembre 2001 o al British Standard OHSAS
18001:2007.
Le istruzioni operative risultano, inoltre, coerenti col “Codice di
comportamento delle imprese di costruzione” precedentemente
menzionato.
Fonte: www.ance.it
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