Il
Consiglio nazionale del Notariato interviene con un
dettagliato studio sul problema della
certificazione
energetica.
Con il
decreto-legge m. 112/2008, convertito in legge lo
scorso 5 agosto ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale,
viene abrogata la norma che imponeva l’allegazione ai contratti di
compravendita dell’attestazione o della certificazione energetica
degli edifici ma l’obbligo continuerà a sussistere in quelle
regioni che, in attesa delle linee guida nazionali, avevano imposto
con leggi regionali tale obbligo (Piemonte, Lombardia, Valle
d’Aosta, Liguria ed Emilia Romagna), mentre tale obbligo non
sussisterà più in quelle regioni che non hanno ancora
legiferato
Il Consiglio del Notariato, precisa che mentre l’abrogazione dei
commi 8 e 9 dell’art. 15 del D.Lgs. 192/2005 non comporta problemi
di compatibilità con l’ordinamento comunitario, l’abrogazione dei
commi 3 e 4 dell’art. 6 dello stesso atto, non accompagnata dalla
previsione di altra disposizione volta a trasporre nell’ordinamento
interno gli obblighi previsti dal primo paragrafo dell’art. 7 della
direttiva 2002/91/CE, crea indubbiamente un “vuoto normativo” che
contrasta con l’obbligo, imposto agli Stati membri dall’ordinamento
comunitario, di prevedere che l’attestato di certificazione
energetica sia messo dal proprietario a disposizione del futuro
acquirente o locatario.
Ma il notaio non rientra nel novero dei soggetti cui spetta il
potere-dovere di “disapplicare” le norme interne contrastanti con
le disposizioni, seppure direttamente efficaci (in quanto
incondizionate dal punto di vista sostanziale e sufficientemente
precise), di una direttiva comunitaria e conseguentemente di
applicare le disposizioni di tale direttiva.
In conclusione, quindi, lo studio del Notariato precisa che è
possibile ritenere che nelle regioni che non hanno legiferato in
materia di prestazione energetica degli edifici, l’analisi di
diritto comunitario porta a ritenere ammissibile che l’abrogazione
dei commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del dlgs
192/2005 (come modificato dal Dlgs 29 dicembre 2006 n. 311), sia
immediatamente operativa a partire dall’entrata in vigore della
legge di conversione del D.L. n. 112/2008.
Esclusa la sussistenza di un qualunque obbligo di documentazione,
resteranno a carico del notaio gli obblighi di informazione e
chiarimento nell’interesse delle parti sugli altri aspetti del Dlgs
n. 192 del 2005 non toccati dalla legge di conversione. In
particolare quelli relativi agli obblighi in capo all’alienante di
dotare l’edificio dell’AQE e di metterlo a disposizione
dell’acquirente; quanto a tale obbligo di consegna, pur in assenza
di una testuale previsione, esso sembra possa ricavarsi dall’art. 6
commi 1 e 1 bis del Dlgs n. 192 del 2005, da cui si evince che
l’obbligo di dotare l’edificio (dell’AQE) diventa “giuridicamente
rilevante” nel momento in cui l’immobile viene trasferito
all’acquirente.
Pertanto alla luce della nuova formulazione del Dlgs n. 192/2005,
fermo restando nel citato art. 6 comma 1 bis il solo riferimento
alla fattispecie traslativa e non al negozio traslativo, deve
ritenersi che la consegna della certificazione energetica potrebbe
non essere contestuale al rogito, ma eventualmente precederlo o
seguirlo: in queste ipotesi diventa centrale l’intervento del
notaio, non solo in funzione informativa - come detto - ma anche
quale soggetto in grado di costruire un’adeguata regolamentazione
contrattuale in ordine alla consegna del certificato.
Con riferimento, invece, alla regioni nelle quali siano state
emanate leggi o regolamenti in attuazione della disciplina statale,
il Consiglio nazionale del Notariato invita alla massima
prudenza.
Pertanto facendo salvi gli ulteriori approfondimenti in uno
specifico studio, in linea con l’invito alla prudenza di cui
innanzi, per l’ipotesi che dovesse risultare maggiormente fondata
la soluzione che propende per considerare viziate da
incostituzionalità le leggi o le delibere regionali, in quelle
regioni che hanno emanato norme in materia si dovrà continuare ad
applicare la disciplina che prevede l’obbligo di allegazione della
certificazione energetica.
© Riproduzione riservata