Conto Termico 3.0: pubblicati i Contratti-Tipo

Disponibili sul sito ARERA i contratti tipo ai sensi del DM MASE del 7 agosto 2025, da utilizzare per istanze su prenotazione o in caso di accesso diretto agli incentivi

di Redazione tecnica - 01/01/2026

Con la Delibera 567/2025/R/efr del 23 dicembre 2025, ARERA ha approvato i contratti-tipo del Conto Termico 3.0, dando piena attuazione all’articolo 20, comma 1, del Decreto MASE 7 agosto 2025.

Il provvedimento completa un tassello fondamentale del nuovo impianto incentivante, chiarendo in modo puntuale i rapporti contrattuali tra Soggetto Responsabile e GSE e introducendo semplificazioni che incidono in maniera significativa nella pratica quotidiana di chi progetta, segue e realizza interventi di efficienza energetica.

Conto Termico 3.0: pubblicati i contratti-tipo ARERA

I modelli contrattuali approvati sono due, in coerenza con le due modalità di accesso previste dal Conto Termico:

La distinzione è necessaria perché in caso di accesso tramite prenotazione, le clausole contrattuali si intendono perfezionate già con l’accettazione della prenotazione, senza la necessità di una nuova sottoscrizione nella fase di presentazione dell’istanza a fine lavori.

Si tratta di una scelta che va nella direzione di ridurre gli adempimenti ripetitivi e di rendere più fluido l’iter, soprattutto per le Pubbliche Amministrazioni, che spesso operano su programmi pluriennali di riqualificazione e su interventi articolati.

Vediamo in dettaglio cosa cambia con il D.M. 7 agosto 2025.

 

Conto Termico 3.0: il Decreto in vigore

Il D.M. 7 agosto 2025, che disciplina il nuovo Conto Termico 3.0, è entrato in vigore il 25 dicembre 2025. La data rappresenta un vero e proprio spartiacque tra vecchio e nuovo regime, ma non determina un “taglio” automatico per tutte le iniziative in corso. Il legislatore, consapevole della complessità degli interventi di riqualificazione energetica – spesso programmati con largo anticipo – ha infatti previsto un articolato regime transitorio, che merita particolare attenzione.

Il Conto Termico 3.0 dispone di una dotazione complessiva di 900 milioni di euro annui, articolata in modo differenziato tra soggetti pubblici e privati.

Il contributo è riconosciuto in conto capitale, con un’intensità ordinaria fino al 65% delle spese ammissibili, ma con eccezioni molto rilevanti.

In particolare, per interventi realizzati su edifici comunali di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e su scuole e strutture sanitarie pubbliche; la percentuale di incentivo può arrivare fino al 100% della spesa, rendendo il Conto Termico uno strumento centrale per la riqualificazione del patrimonio pubblico.

Le principali novità rispetto al Conto Termico 2.0

Rispetto al precedente meccanismo, il Conto Termico 3.0 introduce un insieme di innovazioni che ampliano significativamente l’ambito di applicazione:

  • estensione del perimetro delle Pubbliche Amministrazioni ammesse;
  • ampliamento delle tecnologie incentivabili;
  • accesso agli interventi di efficienza anche per edifici del settore terziario privato;
  • contributo anticipato del 50% per la diagnosi energetica (PA ed ETS non economici);
  • integrazione con Comunità Energetiche Rinnovabili e configurazioni di autoconsumo;
  • possibilità di utilizzo di partenariati pubblico-privati;
  • premialità per componenti prodotti nell’Unione Europea e per moduli fotovoltaici qualificati.

Tipologie di intervento e ruolo della diagnosi energetica

Gli interventi incentivabili si articolano in due grandi categorie:

  • Titolo II: interventi di incremento dell’efficienza energetica;
  • Titolo III: interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.

Tutti gli interventi devono riguardare edifici esistenti o unità immobiliari dotate di impianto di climatizzazione. Di particolare rilievo la diagnosi energetica, soprattutto per le Pubbliche Amministrazioni, anche grazie alla possibilità di ottenere un contributo anticipato per la sua redazione, articolato in fasi di acconto e saldo.

Soggetti Ammessi, Soggetto Responsabile e modelli di accesso

Come specificato dal GSE, sono Soggetti Ammessi coloro che dispongono dell’immobile (proprietà o altro diritto reale o personale).

Il Soggetto Responsabile è invece il soggetto che sostiene la spesa, stipula il contratto con il GSE e gestisce l’intero procedimento incentivante, direttamente o tramite delega.

L’accesso agli incentivi può avvenire:

  • in accesso diretto, a lavori conclusi;
  • tramite prenotazione, per lavori da avviare o in corso, riservata a PA ed ETS.

Tempi e modalità di erogazione degli incentivi

L’erogazione dell’incentivo avviene entro l’ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui si perfeziona la scheda-contratto. Per importi fino a 15.000 euro, il contributo è erogato in un’unica soluzione; per importi superiori, il pagamento avviene tramite rate annuali costanti.

Quando continua ad applicarsi il Conto Termico 2.0

Il D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0) continua a trovare applicazione in una serie di ipotesi ben definite, con l’obiettivo di tutelare gli interventi già avviati o strutturati sotto il vecchio quadro normativo.

In particolare, il Conto Termico 2.0 resta applicabile:

  • alle istanze di prenotazione delle Pubbliche Amministrazioni già accolte dal GSE, per le quali i lavori non risultavano conclusi al 25 dicembre 2025;
  • agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con generatori a condensazione, qualora i contratti (EPC o di fornitura) siano stati stipulati prima del 1° gennaio 2025 e l’istanza sia presentata entro il 25 dicembre 2026;
  • a tutte le istanze di incentivo trasmesse prima del 25 dicembre 2025.

Caldaie a gas e modalità di accesso nel regime transitorio

Con riferimento agli interventi che coinvolgono caldaie a gas rientranti nelle fattispecie transitorie, le richieste di incentivo possono essere presentate sia in accesso diretto sia in modalità di prenotazione, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalle Regole Applicative del Conto Termico 3.0.

Il dato operativo da non perdere di vista è il termine perentorio del 25 dicembre 2026: entro questa data l’intervento deve essere concluso e deve essere presentata la richiesta di accesso diretto, anche nei casi in cui si sia inizialmente ricorsi alla prenotazione.

Salvaguardia degli interventi ammissibili al Conto Termico 2.0

Per garantire l’ammissibilità agli incentivi del vecchio regime, devono essere rispettate due condizioni cumulative:

  • conclusione dei lavori entro il 25 dicembre 2025;
  • presentazione dell’istanza entro 60 giorni dalla fine dei lavori.

Inoltre, per le Pubbliche Amministrazioni che avevano presentato istanza di prenotazione prima dell’entrata in vigore del Conto Termico 3.0, e per le quali il procedimento di qualifica del GSE è ancora in corso, continua ad applicarsi il Conto Termico 2.0.

Imprese ed ETS economici: la richiesta preliminare come passaggio obbligato

Per gli interventi con Soggetti Ammessi imprese o ETS economici, avviati dopo il 7 agosto 2025 ma non conclusi al 25 dicembre 2025, il decreto introduce uno strumento specifico: la richiesta preliminare di accesso al Conto Termico 3.0, prevista dall’articolo 25, comma 3.

In attesa della piena operatività del nuovo Portaltermico, tale richiesta può essere inviata tramite PEC, con modalità che anticipano l’istruttoria e consentono di non bloccare interventi già avviati.

Considerazioni finali

L’approvazione dei contratti-tipo da parte di ARERA completa il quadro attuativo del Conto Termico 3.0 e consente di leggere il nuovo meccanismo come un sistema compiuto, nel quale norme, Regole Applicative e strumenti contrattuali risultano allineati.

Dal punto di vista tecnico, il dato più rilevante è la semplificazione del percorso procedurale, in particolare per le istanze presentate tramite prenotazione, dove il perfezionamento automatico delle clausole contrattuali elimina un passaggio che, nel Conto Termico 2.0, aveva spesso generato rallentamenti e incertezze interpretative. È un segnale chiaro di attenzione alle esigenze operative delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti che gestiscono interventi complessi e programmati.

Resta però centrale il tema del regime transitorio, che impone una lettura puntuale delle date, delle tipologie di intervento e della natura dei soggetti coinvolti. La coesistenza tra Conto Termico 2.0 e 3.0 incide direttamente sull’ammissibilità degli incentivi e richiede scelte consapevoli già nella fase di impostazione dell’intervento.

In questo quadro, la fase più delicata resta quella iniziale di impostazione dell’intervento che richiede, oltre a un progetto energeticamente valido, anche una gestione consapevole e puntuale del percorso amministrativo sin dalle prime fasi.

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