Abusi edilizi e sanzioni penali: il progettista può essere responsabile?

La Cassazione (sentenza n. 40942/2025) chiarisce quando la condotta del tecnico fa scattare la responsabilità anche senza nomina del direttore dei lavori

di Redazione tecnica - 09/01/2026

Quando viene accertato un abuso edilizio, è davvero decisiva l’assenza della nomina formale del direttore dei lavori? Il progettista può limitarsi a richiamare il proprio ruolo cartolare per sottrarsi a ogni responsabilità? E soprattutto: quanto pesa la condotta concreta del tecnico, quando emerge una piena consapevolezza delle opere abusive?

Sono questioni ricorrenti nella pratica professionale, che la giurisprudenza penale è chiamata a chiarire con sempre maggiore precisione.

Abusi edilizi e sanzioni penali: la Cassazione sulle responsabilità del progettista

A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 40972 del 19 dicembre 2025, ci consente di soffermarci su uno degli snodi più delicati dell’edilizia: le responsabilità del progettista e del direttore dei lavori in presenza di abusi edilizi accertati.

Il caso esaminato presenta un elemento centrale: il direttore dei lavori non era stato formalmente nominato, ma il progettista aveva agito nella piena consapevolezza degli abusi realizzati dai titolari dell’immobile. Una consapevolezza che non restava astratta, ma si traduceva in una partecipazione concreta: presenza sul luogo al momento del sopralluogo, sottoscrizione del verbale di contestazione delle violazioni e accettazione dell’incarico di custode dei beni sottoposti a sequestro.

Un quadro che ha spinto la Suprema Corte a guardare oltre il dato formale dell’assenza di nomina.

Quadro normativo di riferimento

Il riferimento centrale è l’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001, che disciplina la responsabilità del titolare del titolo edilizio, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, estendendo – per gli interventi subordinati a SCIA – specifici obblighi anche al progettista.

La norma delinea un sistema chiaro:

  • la responsabilità per la conformità urbanistica ed edilizia grava su più soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera;
  • l’esonero di responsabilità del direttore dei lavori non è automatico, ma subordinato a una condotta attiva: contestazione delle violazioni, comunicazione all’amministrazione e, nei casi di totale difformità o variazioni essenziali, rinuncia all’incarico.

In questo assetto, il diritto penale edilizio non si arresta alla verifica dell’esistenza di un incarico formale, ma indaga il contributo causale e la condotta effettiva del professionista.

Principi affermati dalla Cassazione

Con la sentenza n. 40972/2025, la Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato ma spesso frainteso nella pratica: la responsabilità del tecnico non dipende solo dalla nomina, ma dal ruolo sostanzialmente svolto.

Secondo la Corte:

  • l’assenza di una formale investitura come direttore dei lavori non esclude di per sé la responsabilità penale;
  • assume rilievo decisivo la consapevolezza dell’abuso edilizio e la partecipazione, anche solo tollerante, alla sua realizzazione;
  • il progettista può rispondere penalmente quando il suo comportamento dimostra un coinvolgimento attivo o qualificato nella vicenda edilizia.

Il baricentro dell’analisi si sposta, quindi, dal piano formale a quello sostanziale.

Analisi tecnica della sentenza

Nel caso concreto, la Corte ha ricostruito in modo puntuale la condotta del professionista, valorizzando una serie di elementi che, considerati nel loro insieme, hanno escluso qualsiasi ipotesi di estraneità.

La presenza in cantiere al momento del controllo, la sottoscrizione del verbale di accertamento e l’accettazione della custodia giudiziaria dei beni sequestrati sono stati letti come indicatori inequivoci di un ruolo attivo e consapevole.

È proprio su questo piano che la sentenza assume particolare rilievo operativo. La Cassazione chiarisce che non è possibile rifugiarsi dietro l’assenza della nomina a direttore dei lavori quando la condotta concreta dimostra un coinvolgimento sostanziale nella gestione dell’intervento. In tali casi, il progettista finisce per assumere, nei fatti, una posizione assimilabile a quella del direttore dei lavori, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano penale.

Il messaggio è netto: la distinzione tra progettazione e direzione dei lavori non è solo contrattuale, ma si costruisce attraverso i comportamenti tenuti sul campo, soprattutto in presenza di opere abusive.

Conclusioni operative

La decisione della Cassazione – responsabilità confermata nonostante l’assenza di una nomina formale a direttore dei lavori – offre indicazioni operative molto chiare sul tema delle responsabilità dei tecnici.

In primo luogo, la sentenza ribadisce che la responsabilità non coincide con il perimetro dell’incarico scritto. Il progettista che, pur senza una formale investitura, assume un ruolo attivo e consapevole nella fase esecutiva, può essere chiamato a rispondere degli abusi come direttore dei lavori di fatto.

Un secondo profilo decisivo riguarda la consapevolezza dell’abuso edilizio. Sapere che le opere sono illegittime e continuare a frequentare il cantiere, sottoscrivere atti o accettare incarichi connessi all’intervento significa esporsi direttamente alla responsabilità penale. In questo quadro, anche inerzia e tolleranza assumono rilievo giuridico.

La pronuncia richiama poi, in linea con l’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001, un principio spesso sottovalutato: l’esonero da responsabilità non è mai presunto, ma richiede comportamenti chiari, coerenti e tempestivi. Contestare le violazioni, prendere le distanze dall’intervento e, se necessario, interrompere il rapporto professionale non è una scelta di opportunità, ma una vera e propria misura di tutela.

In definitiva, la Cassazione ricorda che la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori si gioca sul piano dei fatti, non delle qualifiche formali. Per i professionisti, questo significa una sola cosa: ogni comportamento sul campo deve essere valutato anche per le sue conseguenze penali, soprattutto quando l’intervento presenta profili di evidente illegittimità.

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