Mentre siamo in attesa della pubblicazione della
legge di
conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, già
firmata dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano (legge 6 agosto
2008), sulla Gazzetta ufficiale n. 192 di ieri 18 agosto è stato
pubblicato il
Decreto del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 9 luglio 2008 recante: “Modalità di
tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del
relativo regime transitorio”.
Il decreto in argomento è stato emanato in riferimento a quanto
previsto all’articolo 39 del decreto-legge n. 112/2008 che
disciplina la istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro da
parte dei datori di lavoro privati che occupano lavoratori
subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in
partecipazione con apporto lavorativo, e in particolare il comma 4
che demanda a un decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali le modalità e tempi di tenuta e
conservazione del libro unico del lavoro e la disciplina del
relativo regime transitorio.
Il decreto in argomento è costituito da 7 articoli in cui sono
trattati:
- modalità di tenuta;
- gestione della numerazione unitaria per consulenti del lavoro e
soggetti autorizzati;
- luogo di tenuta e modalità di esibizione;
- elenchi riepilogativi mensili;
- sede stabile di lavoro e computo dei lavoratori;
- obbligo di conservazione;
- regime transitorio e disposizioni finali.
Ricordiamo che nell’articolo 39 del decreto-legge n. 112/2008, ai
commi 1, 2 e 3 viene precisato che nel libro unico del lavoro che
deve essere compilato per ciascun mese di riferimento, entro il
giorno 16del mese successivo:
- devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i
collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in
partecipazione con apporto lavorativo e per ciascun lavoratore
devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove
ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base,
l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni
assicurative;
- deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in
danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro,
comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a
qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi
agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da
enti e istituti previdenziali e devono essere indicate
specificatamente le somme erogate a titolo di premio o per
prestazioni di lavoro straordinario;
- deve essere inserito un calendario delle presenze, da cui
risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da
ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di
straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non
retribuite, delle ferie e dei riposi.
Nell’articolo 7 contenente le norme relative al regime transitorio
viene precisato che fino al periodo di paga relativo al mese di
dicembre 2008 i datori di lavoro, in via transitoria, possono
adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del
lavoro, secondo le disposizioni dettate dall'art. 39 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dal presente decreto,
mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue
sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto
personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente
compilati e aggiornati mentre il libro matricola e il registro
d'impresa s'intendono immediatamente abrogati.
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