Sulla Gazzetta ufficiale n. 190 del 14 agosto 2008 è stato
pubblicato il
decreto del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 24 giugno 2008 recante “Modalità di
contribuzione nel settore dell'edilizia. Misura dell'11,50 per
cento della riduzione contributiva prevista dall'articolo 29, comma
2 della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato al comma
5 dell'articolo 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247
(Finanziaria 2008), per l'anno 2008.”.
Dopo un anno di sosta (2007) torna per l’anno in corso lo
sconto
in misura dell’11,50% sulla contribuzione dovuta per gli operai
occupati con orario non inferiore a 40 ore settimanali.
Ricordiamo che la riduzione contributiva è stata introdotta
dall’
articolo 29 della legge n. 341/1995, così come
modificato dall’
articolo 1, comma 51 della legge n.
247/2007.
L’incentivo che, originariamente, era del 9,50%, a partire del
1997, è stato più volte prorogato ininterrottamente sino al 2006 e
nel corso degli anni è stato aumentato all’11,50%.
Con la citata legge n. 247/2007 l’agevolazione è stata resa
strutturale subordinandola ad una verifica annuale al fine di
valutare la possibilità che, con apposito decreto del Ministero del
lavoro, possa essere confermata o rideterminata per l’anno di
riferimento la riduzione contributiva.
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