Sul supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta ufficiale n. 196 del
21 agosto scorso è stata pubblicata la legge 6 agosto 2008, n. 133
recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria.”.
Ricordiamo che il decreto-legge è stato convertito in legge con la
votazione di tre questioni di fiducia, due alla Camera ed una al
Senato e che il testo è stato ampiamente modificato rispetto a
quello originario.
Riportiamo, qui si seguito,
alcuni punti della manovra che
potrà essere esaminata nel suo complesso nello stesso decreto-legge
coordinato con la legge di conversione ed allegato alla presente
news.
Energia ed energia nucleare
Nell’articolo 7 recante “Strategia energetica nazionale” viene
precisato che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto (e, quindi, entro il 25 dicembre 2008), il Consiglio dei
Ministri definirà la “Strategia energetica nazionale” che indicherà
le priorità per il breve ed il lungo periodo e recherà la
determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche
attraverso meccanismi di mercato, alcuni obiettivi tra i quali la
diversificazione delle fonti di energia, il miglioramento della
competitività del sistema energetico nazionale, la promozione di
fonti rinnovabili, la realizzazione di impianti nucleari e la
promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da
fusione.
Emergenza abitativa e Piano Casa
All’articolo 11 rubricato con “Piano casa” viene stabilito che, al
fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi
essenziali di fabbisogno abitativo, deve essere approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto (21 ottobre 2008), un piano nazionale di edilizia
abitativa.
Il piano da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza
energetica e riduzione delle emissioni inquinanti, è rivolto
prioritariamente a prima casa per nuclei familiari a basso reddito
o monoreddito, per giovani coppie a basso reddito, per anziani in
condizioni sociali o economiche svantaggiate, per studenti fuori
sede, per soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio e
per immigrati regolari a basso reddito.
Viene, anche, precisato che il Piano nazionale ha ad oggetto la
costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di
recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato sulla
base di criteri oggettivi che tengano conto dell`effettivo bisogno
abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i
seguenti interventi:
- costituzione di fondi immobiliari;
- incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le
risorse derivanti dall’alienazione di alloggi di edilizia pubblica
in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
- promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi
della parte II, del Capo III, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei
contratti pubblici), concernente l’oggetto del contratto, le
procedure di scelta del contraente e la selezione delle
offerte;
- agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative
edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in
esame;
- realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia
anche sociale.
Expo Milano 2015
L’articolo 14 è, interamente, dedicato all’expo Milano 2015 e nello
stesso viene precisato che per la realizzazione delle opere e delle
attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano
2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali
assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International
des Expositions (BIE) è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di
euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564
milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno
2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015, mentre il il Sindaco di
Milano pro tempore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per
l'attività preparatoria urgente.
Contante e assegni
Con l’articolo 32 recante “strumenti di pagamento, il tetto dei
5.000 Euro previsto per i pagamenti in contante o con assegni non
trasferibili torna a 12.500 euro. Indietro tutta, dunque, per la
norma che aveva rivoluzionato l'uso di assegni e contanti scattata
il 30 aprile.
Tracciabilità dei compensi professionali
Sempre con l’articolo 32, vengono cancellate le norme sulla
tracciabilità dei pagamenti con eliminazione della norma che
prevedeva il pagamento di un compenso solo con assegni non
trasferibili o bonifici o altre modalità di pagamento bancario o
postale, o mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per
importi unitari inferiori a 100 euro (art. 35, commi 12 e 12.bis
del decreto-legge 223/1996 convertito dalla legge n. 248/2006).
Ricordiamo che la norma eliminata prevedeva per la tracciabilità
dei compensi, sino al 30 giugno 2007 un limite di 1.000 euro.
Dall’1 luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite era passato a 500
euro e dal prossimo luglio l’importo sarebbe sceso a 100 euro.
Sicurezza impianti
Con l’articolo 35 viene precisato che entro il 31 marzo 2008 il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per
la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a
disciplinare il complesso delle disposizioni in materia di attività
di installazione degli impianti all'interno degli edifici
prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di
abitazioni ad uso privato e per le ed, anche, la definizione di un
reale sistema di verifiche di impianti di con l'obiettivo primario
di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una
effettiva sicurezza; e la revisione della disciplina sanzionatoria
in caso di violazioni di obblighi stabiliti .
Viene, anche, abrogato l’articolo 13 del decreto ministeriale n.
37/2008 che disciplinava gli obblighi documentali in caso di
trasferimento dell’immobile.
Vengono, inoltre, abrogati i commi 3 e 4, dell’articolo 6, e i
commi 8 e 9, dell’articolo 15, del D.Lgs. n. 192/2005, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico
nell’edilizia. Per quanto concerne i commi 3 e 4, dell’articolo 6,
si tratta delle disposizioni con le quali si prevedeva che nel caso
di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole
unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione
energetica lo stesso attestato fosse allegato all’atto di
trasferimento o messo a disposizione del conduttore nel caso di
locazione.
Sportello unico per le attività produttive
Con l’articolo 38 viene previsto che con apposito regolamento
adottato su proposta del Ministro dello Sviluppo economico si
provvede alla semplificazione e al riordino della disciplina di cui
al DPR n. 447/1998, in base ai seguenti principi e criteri:
- attuazione del principio secondo cui lo sportello unico
costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua
attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e
tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque
coinvolte nel procedimento;
- le disposizioni si applicano sia per l’espletamento delle
procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla
direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo n. 123/2006,
relativa ai servizi nel mercato interno, sia per la realizzazione e
la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
- l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento
e la cessazione dell’esercizio dell`attività di impresa può essere
affidata a soggetti privati accreditati (“Agenzie per le
imprese”);
- i Comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello
unico anche avvalendosi del sistema camerale;
- l’attività di impresa può essere inviata immediatamente nei
casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di
inizio attività allo sportello unico;
- lo sportello unico, al momento della presentazione della
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per
la realizzazione dell’intervento, rilascia una ricevuta che, in
caso di DIA, costituisce titolo autorizzatorio;
- un termine di 30 giorni per il rigetto o la formulazione di
osservazioni ostative, ovvero per l`attivazione della conferenza di
servizi per la conclusione certa del procedimento;
- in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto
il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi
sulle questioni di loro competenza, l’amministrazione procedente
conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;
in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell`avviso, il
responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere
degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli
avvisi stessi.
- Libro unico del lavoro
Con l’articolo 39 viene istituito il libro unico del lavoro e viene
previsto che il datore di lavoro privato, ad eccezione di quello
domestico, istituisca un il suddetto libro unico, compilato per
ciascun mese entro il giorno 16 del mese successivo, in cui vengono
iscritti tutti i prestatori di lavoro subordinato, i collaboratori
coordinati e continuativi, anche a progetto, i lavoratori
interinali e gli associati in partecipazione con i relativi dati
anagrafici e lavorativi (tra cui, retribuzione base e altre dazioni
in danaro o in natura, posizione assicurativa, ore di lavoro) e nei
modi indicati dalla stessa norma di legge, pena l’irrogazione di
una sanzioni pecuniarie amministrative.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento
d’urgenza, il Ministro del Lavoro emana un decreto (il decreto è
stato già emanato e si tratta del decreto del ministero del Lavoro,
della salute e delle politiche sociali 9 luglio 2008) con cui
stabilire le modalità e i tempi di tenuta e conservazione del libro
unico del lavoro e del regime transitorio.Inoltre, a far data
dall’entrata in vigore del Decreto legge, fermo restando quanto
previsto dal suddetto decreto del Ministro del Lavoro, si
considerano soppresse alcune norme e tra queste i commi 1173 e 1174
dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007)
sugli indici di congruità della manodopera e la legge n. 188/2007
sull’obbligo di presentare le dimissioni volontarie su un apposito
modulo predisposto dal Ministero del Lavoro.
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