L'
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul
Lavoro (ISPESL), in collaborazione con il Coordinamento Tecnico
delle Regioni , ha recentemente pubblicato sul proprio sito ed in
versione definitiva le prime indicazioni applicative per la
corretta applicazione dei Capi I, II e III del Titolo VIII del
D.Lgs. 81/2008 riguardante la prevenzione e la protezione dai
rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro e che
sostituiscono le precedenti Linee guida operative per
l'applicazione dei D.Lgs. 187/2005 e 195/2006.
L'obiettivo delle linee guida è quello di fornire delle indicazioni
operative che orientino gli attori aziendali della sicurezza ad una
risposta corretta al provvedimento legislativo ed in merito ai
rischi previsti ai Capi I (Disposizioni generali), II (Rumore) e
III (Vibrazioni) del Titolo VIII del DLgs.81/2008.
Segnaliamo il punto 1.01, riguardante l'
entrata in vigore
dei diversi capi del titolo VIII del decreto.
In particolare, il Capo I del DLgs.81/2008 è in vigore per tutti
gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori produttivi
dal 30 luglio 2008 (anche se tale data verrà quasi sicuramente
slittata al 01/01/2009). Tale data è la stessa anche per l'entrata
in vigore del Capo II e Capo III, per quanto concerne invece il
Capo IV (Campi elettromagnetici) e Capo V (Radiazioni ottiche
artificiali) il legislatore ha previsto una entrata in vigore
differita per tempi significativi. Infatti, relativamente ai campi
elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore
all'articolo 306 del Testo Unico e stante l'emanazione della
direttiva 2008/46/CE, l'entrata in vigore ha subito uno slittamento
temporale di 4 anni ed è prevista per il 30/04/2012. Per quanto
riguarda le radiazioni ottiche artificiali l'entrata in vigore è
invece prevista per il 26/04/2010. Per quanto riguarda, dunque, i
compiti di vigilanza, fino alle date del 30/04/2012 e 26/04/2010
non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli
obblighi specificamente previsti rispettivamente dal Capo IV e dal
Capo V del Titolo VIII del DLgs.81/2008, ma resteranno validi,
richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel
Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII. In questo contesto ci si
deve riferire alle indicazioni desumibili dal Capo IV e dal Capo V
del Titolo VIII del Testo Unico anche tenuto conto del richiamo
alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi di cui
all'art.181.
Ricordiamo che l'art. 181 indica che
"il datore di lavoro
valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti
fisici", mentre l'art. 180 precisa che
"per agenti fisici
si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le
vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni
ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere
iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori". Pertanto la valutazione va
effettuata per tutti gli agenti di rischio elencati all'art.
180.
Segnaliamo, inoltre, il punto 2.01, riguardante il
comportamento
delle aziende che hanno una valutazione del rischio rumore
effettuata ai sensi della precedente normativa (Titolo V-bis del
DLgs.626/94).
Il documento dell'ISPESL afferma che, innanzitutto bisogna evitare
di dare una interpretazione burocratica dell'esigenza di aggiornare
il documento di valutazione dei rischi, aggiornandolo solo qualora
le variazioni introdotte dal Titolo VIII del DLgs.81/2008
richiedano azioni di prevenzione precedentemente trascurate o non
richieste.
La valutazione del rischio con misurazioni, effettuate con
metodologie e strumentazione adeguate, deve sempre quanto meno
evidenziare i seguenti cinque elementi:
- L(EX) e L(Cpicco) degli esposti ad oltre 80 dB(A) e/o 135
dB(C)
- Presenza delle condizioni di rischio indicate all'art.190,
comma 1, che potenziano quelle dovute ai livelli di rumore (rumori
impulsivi, ototossici, vibrazioni, …)
- Individuazione delle aree con L(Aeq) > 85 dB(A) e/o
L(Cpicco) > 137 dB(C)
- Verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei DPI-uditivi
- Indicazione del programma di misure tecniche e organizzative ex
art.190, comma 2, quando L(EX) > 80 dB(A) e/o L(Cpicco) > 135
dB(C).
L'aggiornamento della valutazione è necessario se tali 5 elementi
non sono presenti e nei casi in cui sono presenti lavoratori con
esposizioni comprese tra il valore inferiore di azione (80 dB(A) /
135 dB(C)) ed il valore superiore di azione (85 dB(A) / 137 dB(C))
e l'azienda non aveva provveduto alla individuazione del programma
di misure tecniche e organizzative in quanto nella legislazione
precedente questo diveniva obbligatorio solo al superamento del
valore superiore di azione.
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