L’
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) ha comunicato, con la nota protocollo
6898/2008 anticipando una circolare ministeriale di prossima
emanazione, che è in fase di rilascio in produzione la
nuova
versione 3.5.1.14 dell’applicativo DURC che conterrà alcune
nuove implementazioni per le quali l’INAIL stesso ha provveduto ad
aggiornare la relativa modulistica ed il manuale utente.
La nuova versione dell’applicativo DURC conterrà le seguenti nuove
implementazioni:
- motivazioni Casse edili;
- indicazioni sul DURC del CCNL applicato;
- ampliamento della possibilità di consultazione da parte delle
Stazioni Appaltanti;
- ampliamento della funzione di recupero del CIP da parte delle
Stazioni Appaltanti;
- DURC per benefici;
Per quanto concerne il
CCNL applicato, la nota spiega che
per le imprese, in fase di richiesta, è sempre obbligatorio
indicare il CCNL applicato.
Con la nuova procedura, per quanto concerne il CCNL applicato, è
possibile scegliere tra le due opzioni “Edile” o “Altri settori”
con la precisazione che nel caso di “Edilizia” non è possibile
alcuna ulteriore scelta, mentre nel caso di “Altri settori” è
possibile scegliere il tipo di CCNL applicato.
La scelta del CCNL applicato è obbligatoria unicamente nell’ipotesi
in cui il tipo di soggetto che richiede il DURC è un’impresa e sul
DURC sarà riportata la seguente dicitura: “L’impresa dichiara di
applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, del seguente settore ... “.
Se, invece, il soggetto che ha richiesto il DURC non è impresa, ma
un lavoratore autonomo, non è richiesta l’indicazione del CCNL
applicato e sul DURC verrà riportata la seguente dicitura:
“Rilasciato a lavoratore autonomo senza dipendenti”.
D’altra parte, precisa l’INAL, nel caso in cui sia stata
selezionata l’opzione “lavoratore autonomo” non vengono richiesti
neanche i dati relativi all’iscrizione alla Cassa edile.
Per quanto concerne, poi, il
Durc relativo ai benefici, in
considerazione del fatto che in seguito all’emanazione del decreto
ministeriale 24 ottobre 2007 è stato ampliato il principio di
regolarità ed, infatti, il DURC può essere bloccato non sono
soltanto per carenze di versamenti a Inps, Inail e Casse edili, ma
anche per l’esistenza di violazioni alla normativa sulla sicurezza
del lavoro, l’INAIL, nella citata nota, precisa che è di prossima
emanazione una circolare del Ministero del Lavoro nella quale verrà
stabilito che l’autocertificazione dovuta dall’impresa circa
l’inesistenza a proprio carico delle violazioni di cui all’allegato
A al citato dm 14/10/2007, andrà trasmessa alle competenti
Direzioni provinciali del Lavoro e, quindi, non dovrà essere più
allegata alla richiesta di DURC.
La circolare, a firma del direttore centrale
Fernando
Giannoni, precisa anche che tutte le strutture territoriali
dovranno farsi carico di provvedere a comunicare le nuove
funzionalità alle Stazioni appaltanti aventi sede nel territorio di
competenza.
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