Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale
n.195 del 21 agosto 2008
la legge 6 agosto 2008, n. 133 di
conversione, con modificazioni, del D.L.112/2008, recante
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria”.
Sotto il profilo fiscale, la legge 133/2008 conferma, in linea di
principio, le misure d’interesse per il settore delle costruzioni
già contenute nel D.L.112/2008 e riguardanti, in particolare:
- l’introduzione, nell’ambito del cd. “piano casa”, della
possibilità di prevedere riduzioni di imposte locali, o degli oneri
concessori;
- l’applicazione di un’imposta patrimoniale pari all`1% sul
valore netto di alcune tipologie di fondi immobiliari chiusi e
l’innalzamento, dal 12,50% al 20%, della tassazione dei proventi
derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari;
- la disciplina degli Studi di Settore;
- l’esclusione da Irpef, a determinate condizioni, delle
plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
societarie;
- la soppressione dell’obbligo di garanzia fideiussoria
nell’ipotesi di richieste di rateazione di somme iscritte a ruolo
di ammontare superiore a 50.000 euro.
1. “Piano casa” incentivi al mercato delle locazioni (art. 11,
comma 5, lett.c)
Nell’ambito di appositi accordi di programma, promossi dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’attuazione di
interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una
quota di alloggi da destinare alla locazione a canone convenzionato
ed all’edilizia sovvenzionata, la legge 133/2008 prevede
l’emanazione di provvedimenti mirati alla
riduzione del
prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli
oneri
di
costruzione.
Nel corso dell`iter di conversione in legge del D.L. 112/2008, è
stato eliminato il riferimento all`adozione di
strumenti di
incentivazione del
mercato della
locazione.
2. Imposta patrimoniale dell`1% sul valore netto dei fondi
immobiliari chiusi e tassazione al 20% dei proventi dei fondi
immobiliari (art. 82, commi 17-21bis)
La legge 133/2008 conferma, nella sostanza, l’introduzione di
un’imposta patrimoniale annuale, pari all`1%, sull’ammontare del
valore netto di fondi d’investimento immobiliare che abbiano
caratteristiche specifiche.
In particolare, a seguito della modifiche apportate in corso di
conversione in legge, l’art. 82, comma 17, del D.L. 112/2008,
stabilisce che il nuovo regime fiscale si applica ai fondi
d’investimento immobiliare chiusi, di cui all’art. 37 del D.Lgs.
58/1998[1], per i quali:
- 1. non sia prevista la quotazione dei
certificati in un mercato regolamentato, e che abbiano un
patrimonio inferiore a 400 milioni di euro (art. 82, comma 18,
primo periodo);
- 2. si verifichi almeno uno dei seguenti requisiti
soggettivi (art. 82, comma 18, lett. a-b):
- a. le quote del fondo siano detenute da meno di 10
partecipanti, salvo che almeno il 50% di tali
quote siano detenute da:
- enti di previdenza complementare ed organismi d’investimento
collettivo del risparmio (art. 7, comma 2, ultimo periodo, del D.L.
351/2001);
- soggetti non residenti (art. 6 del D.Lgs. 239/1996) ;
- imprenditori individuali;
- società ed enti, se le partecipazioni sono relative all’impresa
commerciale;
- enti pubblici;
- enti di previdenza obbligatoria;
- enti non commerciali (di cui all’art. 73, comma 1, lett. c, del
D.P.R. 917/1986);
- b. in ogni caso, il fondo sia stato istituito come “fondo
riservato” o “fondo speculativo” (ai sensi,
rispettivamente, degli artt. 15 e 16 del D.M. 228/1999) e più dei
due terzi delle quote siano detenute, complessivamente, nel
corso del periodo d’imposta da:
- una o più persone fisiche legate fra loro da rapporti di
parentela o affinità (ossia il coniuge o parenti entro il terzo
grado e gli affini entro il secondo - art. 5, comma 5, ultimo
periodo, del D.P.R. 917/1986);
- società o enti, nei quali tali persone fisiche detengano il
controllo (ai sensi dell’art. 2359 del codice civile), ovvero il
diritto di partecipazione agli utili superiore al 50%;
- trust di cui tali persone fisiche siano disponenti o
beneficiari.
La
condizione di cui alla lettera b)
non si verifica
nell’ipotesi in cui le
quote di partecipazione possedute da
tali soggetti, legati da rapporti familiari, siano
relative
ad
imprese commerciali, esercitate da soggetti residenti,
oppure da stabili organizzazioni, nel territorio dello Stato, di
soggetti non residenti, con la conseguenza che, in tal caso, il
regime qui descritto non trova applicazione.
L’imposta patrimoniale si applica dal periodo d’imposta in corso
alla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 (25 giugno 2008)
ed opera a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano le
condizioni sopra descritte.
Le modalità di calcolo del valore netto del fondo, che costituisce
la base imponibile del tributo, le relative regole di applicazione,
il cui prelievo è, in concreto, demandato alla società di gestione
del fondo, sono stabilite dai commi 17, 19 e 20 dell’art. 82 del
D.L. 112/2008.
In particolare, l’imposta è corrisposta entro il 16 febbraio
dell’anno successivo a quello in cui si verificano i requisiti
richiesti dalla norma (art. 82, comma 17).
Per i fondi d’investimento a cui si applica l’imposta patrimoniale
dell’1%, l’art.82, comma 18bis, del medesimo D.L. 112/2008,
convertito dalla legge 133/2008, prevede, altresì, un
aumento dell’
imposta sostitutiva dovuta sui
redditi diversi di natura finanziaria (art. 5 del D.Lgs.
461/1997), realizzati in dipendenza della
cessione o del
rimborso, delle
quote relative a tali fondi, che
viene
innalzata dall’attuale 12,50% al 20%.
Infine, con riferimento agli
altri fondi immobiliari,
disciplinati, in via generale, dal D.L. 351/2001, l’art. 82 del
D.L. 112/2008 stabilisce che:
- sui proventi [2] derivanti dalla partecipazione a tali
strumenti di gestione del risparmio, la ritenuta (a titolo
di acconto come reddito d’impresa, o a titolo d’imposta per i
soggetti non esercenti attività commerciale - art.7, comma 1, del
D.L. 351/2001) venga aumentata dall’attuale 12,50% al
20% (art.82, comma 21, del D.L.112/2008);
- nell’ipotesi di rimborso delle quote di
partecipazione di tali fondi, la ritenuta è applicata nella
misura del 12,50% (art. 82, comma 21bis, del D.L.112/2008).
3. Disposizioni in materia di studi di settore (artt. 33, commi
1-2 e 83, commi 19-20)
In tal ambito, il D.L. 112/2008 prevede che, a partire dall’anno
2009, gli Studi di Settore (art. 62-bis del D.L. 331/1993 ed art.
10 della legge 146/1998) debbano essere pubblicati in Gazzetta
Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d’imposta in cui sono
applicabili, mentre, in via transitoria, per l’anno 2008 viene,
altresì, previsto che la pubblicazione possa essere effettuata
entro il 31 dicembre 2008.
Inoltre, in attuazione del federalismo fiscale, viene stabilito
che, a partire dall’1 gennaio 2009, gli Studi di Settore debbano
essere elaborati anche su base regionale o comunale, a condizione
che tale modalità sia compatibile con la metodologia di
elaborazione degli studi stessi.
La legge 133/2008, integrando tali disposizioni, prevede, inoltre,
che gli studi di settore, così determinati, vengano elaborati
“sentite le associazioni professionali e di categoria”.
E’ stato, poi, confermato che le modalità di elaborazione degli
Studi a livello regionale o comunale, devono essere stabilite con
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, fermo restando
che la predisposizione degli studi su base comunale o regionale
dovrà avvenire, in modo graduale, entro il 31 dicembre 2013.
Infine, viene mantenuta la previsione che le citate norme attuative
dovranno garantire, altresì, la partecipazione dei Comuni
all’elaborazione degli Studi medesimi.
4. Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
societarie (art. 3)
Il D.L. 112/2008, anche a seguito della conversione in legge,
introducendo i commi 6bis e 6ter all’art. 68 del TUIR - D.P.R.
917/1986, prevede l’esenzione dall’Irpef delle plusvalenze
conseguenti alla cessione di partecipazioni detenute da almeno tre
anni in società di capitali e di persone (con esclusione delle
società semplici e degli enti ad essi equiparati), costituite da
non più di sette anni (cd. “imprese in start-up”).
In particolare, l’agevolazione opera a condizione che:
- le medesime plusvalenze, entro i due anni successivi al loro
conseguimento, siano reinvestite in partecipazioni in società di
capitali o in società commerciali, costituite da non più di tre
anni, e che svolgano la medesima attività della società le cui
partecipazioni sono state cedute;
- l’importo dell’esenzione non sia superiore a 5 volte il costo
sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono cedute, negli
ultimi cinque anni, per l’acquisto, o la realizzazione, di beni
materiali ed immateriali ammortizzabili, diversi dagli immobili,
nonché per spese di ricerca e sviluppo (es. se la plusvalenza da
cessione è pari a 1000 euro e, negli ultimi cinque anni, la società
le cui partecipazioni vengono cedute ha sostenuto spese per beni
ammortizzabili pari a 100 euro, l’importo esente da Irpef è pari a
500 euro, mentre il restante 500 è soggetto a tassazione).
5. Rateizzazione debiti iscritti a ruolo (art. 83, comma
23)
L’art.19 del D.P.R. 602/1973, così come modificato dall’art.36 del
D.L. 248/2007 (convertito, con modifiche, nella legge 31/2008),
prevede che l’agente della riscossione, su richiesta del
contribuente, possa concedere, nell’ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà di quest’ultimo, la ripartizione
del pagamento delle somme iscritte a ruolo sino ad un massimo di 72
rate mensili (in materia, Equitalia S.p.A. ha diramato la Direttiva
del 13 maggio 2008, n. DSR/NC/2008/017, con la quale sono state
fornite le ultime indicazioni circa le modalità operative per il
riconoscimento della dilazione).
Il Decreto Legge n.112/2008 interviene sulla disposizione e,
modificando il citato art.19 del D.P.R. 602/1973, prevede la
soppressione dell’obbligo di prestare la garanzia fideiussoria,
come condizione per usufruire della predetta ripartizione di
pagamento, nell’ipotesi di richiesta di rateazione di somme
iscritte a ruolo maggiori di 50.000 euro.
Fonte:
www.ance.it
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Note
[1] D.Lgs. 24-2-1998 n. 58 - Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e
21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.
(omissis)
37. Struttura dei fondi comuni di investimento.
1. Il Ministro dell`economia e delle finanze, con regolamento
adottato sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, determina i criteri
generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con
riguardo:
a) all’oggetto dell’investimento;
b) alle categorie di investitori cui è destinata l’offerta delle
quote;
c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con
particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso
delle quote, all’eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e
alle procedure da seguire;
d) all’eventuale durata minima e massima;
d-bis) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere
effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase
costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel
caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in
beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in
società immobiliari (192);
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo
chiuso;
b) le cautele da osservare, con particolare riferimento
all’intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni,
nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso
effettuati dai soci della società di gestione o dalle società
facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo
un limite percentuale rispetto all’ammontare del patrimonio del
fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti
suddetti (193);
b-bis) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di
contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca
d’Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all’esperienza
professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla
lettera d-bis) del comma 1 dovrà comunque prevedersi che gli stessi
possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per
cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e
delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per
gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di
valorizzazione dei beni medesimi (194);
c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici
che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a
quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi
di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve
chiedere l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato
dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati
nell’articolo 6, comma 1), lettera c), numero 5).
2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresì
individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi
si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti
per la società di gestione del risparmio. L’assemblea delibera in
ogni caso sulla sostituzione della società di gestione del
risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non
prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L’assemblea
è convocata dal consiglio di amministrazione della società di
gestione del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che
rappresentino almeno il 10 per cento del valore delle quote in
circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto
favorevole del 50 per cento più una quota degli intervenuti
all’assemblea. Il quorum deliberativo non potrà in ogni caso essere
inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in
circolazione. Le deliberazioni dell’assemblea sono trasmesse alla
Banca d’Italia per l’approvazione. Esse si intendono approvate
quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla
trasmissione. All’assemblea dei partecipanti si applica, per quanto
non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento
previsto dal comma 1, l’articolo 46, commi 2 e 3.
(omissis)
[2] Si tratta, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g), del D.P.R.
917/1986, dei proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse
collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali
costituite da somme di denaro e beni affidati da terzi, o
provenienti dai relativi investimenti, che costituiscono redditi di
capitale.
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