Caro materiali 2026: il Vademecum ANCE sulla revisione prezzi dopo la Legge di Bilancio

Dai SAL con prezzari regionali aggiornati alle percentuali 80% e 90%, fino alla gestione delle risorse interne: cosa cambia per stazioni appaltanti e imprese nei contratti aggiudicati entro il 30 giugno 2023

di Redazione tecnica - 03/03/2026

Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), in vigore dal 1° gennaio 2026, sono state introdotte rilevanti modifiche in materia di aggiornamento dei prezzi negli appalti di lavori pubblici, assicurando continuità al meccanismo previsto dall’art. 26 del Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), ma superandone definitivamente il carattere temporaneo.

Sulle novità ANCE ha pubblicato il Vademecum “Caro materiali – Il punto dopo la Legge di Bilancio 2026”, che ricostruisce in modo sistematico la nuova disciplina e dedica un’ampia sezione alle FAQ, con l’obiettivo di chiarire i principali dubbi interpretativi emersi nella prassi applicativa.

​Caro materiali e revisione prezzi: il Vademecum ANCE con le modifiche della Legge di Bilancio 2026

Le nuove disposizioni riguardano gli appalti di lavori, inclusi quelli affidati a contraente generale e gli accordi quadro, aggiudicati sulla base della disciplina previgente al d.lgs. 36/2023 e con termine finale di presentazione delle offerte entro il 30 giugno 2023.

Si tratta, in sostanza, degli stessi contratti già coperti dall’art. 26 del DL “Aiuti”, per i quali la possibilità di applicare l’aggiornamento dei prezzi era destinata a cessare al 31 dicembre 2025.

La differenza sostanziale è che il nuovo meccanismo:

  • si applica alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2026;
  • accompagna il contratto fino alla fine dei lavori;
  • non ha più natura transitoria, ma strutturale.

Il caro materiali non viene più affrontato in chiave emergenziale, ma entra stabilmente nella gestione ordinaria dell’esecuzione contrattuale.

Come funziona il nuovo aggiornamento prezzi dal 2026

Dal 1° gennaio 2026, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 490 della Legge n. 199/2025, lo stato di avanzamento lavori (SAL) deve essere adottato applicando i prezzari regionali aggiornati annualmente – o, se previsti, i prezzari speciali autorizzati – sia in aumento sia in diminuzione rispetto ai prezzi a base di gara, al netto del ribasso.

Il riconoscimento dei maggiori importi avviene nella misura:

  • del 90% per le offerte con termine di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
  • dell’80% per le offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

Non si assiste a una sostituzione dei prezzi contrattuali. Il meccanismo continua a operare attraverso il riconoscimento del “delta” tra prezzo contrattuale e prezzo aggiornato, entro i limiti percentuali fissati dalla legge.

Un passaggio centrale, ben evidenziato nel Vademecum, riguarda la nozione di lavorazioni “eseguite o contabilizzate”. L’utilizzo della congiunzione disgiuntiva consente di includere anche le lavorazioni eseguite ma non ancora formalizzate nel SAL, purché adeguatamente documentabili.

Restano invece escluse dal nuovo regime le lavorazioni eseguite prima del 1° gennaio 2026, anche se contabilizzate successivamente, che continuano a rientrare nel perimetro del precedente meccanismo.

Obblighi e deroghe alle clausole contrattuali

La disciplina ha carattere obbligatorio. La norma stabilisce che il SAL “è adottato” applicando i prezzari aggiornati, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo previsti nel contratto.

Ne discendono alcune conseguenze operative di rilievo:

  • non è richiesta alcuna istanza dell’impresa;
  • non è necessaria iscrizione di riserva;
  • il procedimento deve essere attivato d’ufficio dalla stazione appaltante.

Il diritto all’aggiornamento discende direttamente dalla legge e si configura come integrazione del corrispettivo contrattuale, con conseguente assoggettamento ad IVA e rilevanza nei certificati di esecuzione lavori.

Quanto alla giurisdizione, l’orientamento richiamato nel Vademecum è nel senso della competenza del giudice ordinario, trattandosi di diritti soggettivi derivanti da un meccanismo vincolato e privo di discrezionalità amministrativa.

Affidamenti a general contractor di ANAS ed RFI: proroga e disciplina speciale

La Legge di Bilancio 2026, con il comma 491, interviene in modo specifico sugli affidamenti a contraente generale disposti dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS, già in essere alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 e relativi a opere in corso di esecuzione.

Si tratta di una disciplina speciale che tiene conto della peculiarità dei grandi affidamenti infrastrutturali, caratterizzati da elevata complessità tecnica e finanziaria e da una durata pluriennale.

In questo caso non viene introdotto un meccanismo identico a quello previsto dal comma 490, ma si proroga e si rimodula quanto già stabilito dall’art. 26, comma 12, del DL “Aiuti”.

Per tali contratti viene estesa fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione dell’incremento forfettario del 20% sugli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori.

La disciplina si differenzia ulteriormente per gli interventi di cui all’art. 18, comma 2, del DL 104/2023 (cd. “Asset”), per i quali:

  • l’adeguamento percentuale è riconosciuto nel limite massimo del 35%;
  • il calcolo avviene come differenza tra la variazione dei prezzari utilizzati dalle società del gruppo FS e ANAS alla data di stipula del contratto e quelli vigenti al momento della contabilizzazione;
  • resta fermo l’eventuale adeguamento monetario già previsto dalle clausole contrattuali.

Anche in questo ambito l’aggiornamento accompagna il contratto fino alla fine dei lavori, mantenendo una logica di continuità rispetto all’impostazione generale della riforma, ma con parametri calibrati sulla specificità dei contraenti generali.

Il nodo delle risorse: cambia la logica finanziaria

Uno dei punti più delicati riguarda la copertura finanziaria. A differenza del DL “Aiuti”, non è più prevista la possibilità di accedere a fondi ministeriali in caso di insufficienza di risorse interne.

Le stazioni appaltanti devono far fronte ai maggiori oneri utilizzando prioritariamente:

  • gli accantonamenti per imprevisti nel quadro economico, fino al 70%;
  • le eventuali somme a disposizione;
  • i ribassi d’asta, se non vincolati a diversa destinazione.

Quando tali risorse risultano utilizzate o impegnate per almeno l’80%, la stazione appaltante deve attivare tempestivamente le procedure per il reintegro, anche attraverso la rimodulazione della programmazione o l’utilizzo di economie derivanti da varianti in diminuzione.

La misura è strutturale, ma la sua sostenibilità è interamente rimessa alla capacità programmatoria e gestionale delle amministrazioni.

Le FAQ ANCE: chiarimenti operativi di rilievo

Il documento si completa con 28 FAQ che affrontano questioni di immediato interesse operativo, tra cui:

  • l’applicazione ai contratti che hanno già beneficiato del Fondo Opere Indifferibili;
  • la gestione dei prezzari in diminuzione, con esclusione di detrazioni rispetto all’importo contrattuale del SAL;
  • le modalità di emissione del certificato di pagamento, lasciate alla scelta organizzativa della stazione appaltante nel rispetto dei termini ordinari del Codice;
  • i termini di pagamento, ricondotti all’art. 125 del d.lgs. 36/2023;
  • la disciplina delle varianti entro e oltre il quinto.

Particolarmente significativa è l’interpretazione secondo cui l’importo contrattuale del SAL rappresenta un valore non comprimibile: eventuali riduzioni derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati possono compensare incrementi interni al medesimo SAL, ma non determinare una decurtazione rispetto all’importo contrattuale originario.

Nella pagina successiva viene riportato il testo integrale delle FAQ, per consentire una lettura diretta e completa delle indicazioni fornite.

Caro materiali: le FAQ ANCE

1) Quali sono i punti essenziali introdotti dalla disciplina di cui all’articolo 1, comma 490 della Legge di Bilancio 2026?

La disposizione prevede che gli appalti pubblici di lavori, compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi quadro, che presentino contestualmente due condizioni:

  1. siano stati aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisizione di efficacia del nuovo Codice Appalti n. 36/2023 (e, dunque, derivanti da bandi pubblicati prima del 1° luglio 2023)
  2. prevedevano un termine finale di presentazione dell’offerta compreso entro il 30 giugno 2023,

usufruiscano di un meccanismo di aggiornamento dei prezzi, per il pagamento dei lavori eseguiti o contabilizzati dal 1° gennaio 2026 e sino alla fine degli stessi, basato sull’adozione dei SAL applicando, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi a base di gara e al netto del ribasso d’asta, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni/province autonome ovvero, ove applicabili, i prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti all’uopo autorizzate, ai sensi dell’articolo 41, comma 13, terzo periodo, del Codice Appalti 36/2023.

2) La nuova disciplina si applica ai medesimi contratti che erano sottoposti al meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui all’articolo 26 del DL “Aiuti (DL n. 50/2022)?

Si, si tratta dei medesimi contratti che beneficiavano della disciplina del DL “Aiuti”, che è scaduta a fine anno, coprendo i lavori eseguiti o contabilizzati sino al 31 dicembre 2025. Tali contratti, grazie alla norma della Legge di Bilancio, potranno usufruire con continuità dell’aggiornamento dei prezzi, sino alla loro naturale conclusione.

3) Quali lavorazioni possono beneficiare dell’aggiornamento dei prezzi previsto dall’articolo 1, comma 490 della Legge di Bilancio 2026?

L’aggiornamento dei prezzi previsto dalla Legge di Bilancio 2026 si applica esclusivamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, a partire dal 1° gennaio 2026, e fino alla data di fine dei lavori.

4) Cosa deve intendersi per lavorazioni eseguite o contabilizzate a partire dal 2026?

La legge di Bilancio 2026 definisce il perimetro temporale di applicazione dell’aggiornamento dei prezzi utilizzando la medesima espressione usata dall’articolo 26, commi 6-bis e 6-ter del DL “Aiuti”, riferendosi a lavorazioni eseguite “o” contabilizzate, a partire dal 2026. L’utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o" ha la finalità di garantire che l'appaltatore ottenga l'aggiornamento dei prezzi sia per le lavorazioni formalizzate nel periodo di riferimento – e cioè, non solo eseguite ma anche contabilizzate tramite inserimento nel SAL ovvero annotazione sul libretto delle misure - sia per quelle puramente eseguite e non ancora formalizzate (purché ovviamente documentabili).

5) La nuova disciplina è applicabile a lavorazioni eseguite nel 2025, ma contabilizzate nel 2026?

No. La condicio sine qua per poter usufruire della nuova disciplina è che la lavorazione sia stata eseguita dopo il 1° gennaio 2026, anche se non risulti ancora formalmente contabilizzata.

Pertanto, essa non risulta applicabile alle lavorazioni eseguite prima del 1° gennaio 2026. A queste ultime si applica l’altro regime di aggiornamento dei prezzi, disciplinato dall’articolo 26 del DL “Aiuti” che, peraltro, presenta alcune caratteristiche diverse rispetto a quello de quo, a partire dalla possibilità di richiedere l’accesso a risorse ministeriali per pagare i maggiori oneri, in caso di mancanza di risorse interne.

6) Cosa significa che l’aggiornamento dei prezzi viene riconosciuto sino alla “data di fine dei lavori”?

La legge di Bilancio stabilisce che l’aggiornamento dei prezzi si applichi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate a partire dal 1° gennaio 2026, fino alla data di fine dei lavori. Ciò significa che tale misura ha carattere strutturale e non transitorio, essendo destinata ad accompagnare il contratto fino alla sua naturale conclusione.

Pertanto, per tutte le lavorazioni eseguite da gennaio 2026 in avanti, e fino alla fine del contratto, i relativi SAL nonché la rata di saldo, dovranno essere pagati dalle committenti applicando il meccanismo di aggiornamento dei prezzi previsto dalla Legge di Bilancio.

7) La disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio per attuare l’aggiornamento dei prezzi comporta la sostituzione dei prezzi contrattuali?

No, la Legge di Bilancio non implica la sostituzione dei prezzi contrattuali, così come non la comportava il DL “Aiuti”, rispetto al quale la disciplina introdotta dalla Legge di fine anno si pone in rapporto di sostanziale continuità. La Legge di Bilancio dispone che lo stato di avanzamento dei lavori è adottato applicando, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle stazioni appaltanti autorizzate.

Così come accadeva per il DL “Aiuti”, la ratio della misura non è quella di pagare i lavori sostituendo i prezzi contrattuali con quelli aggiornati, ma di riconoscere agli appaltatori, in sede di pagamento delle lavorazioni, l’eventuale delta di differenza derivante dal raffronto tra i prezzi riportati nei prezzari annualmente aggiornati rispetto a quelli posti a base di gara.

Tale interpretazione è confermata anche dal dettato letterale della norma, ai sensi del quale “i maggiori importi” derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, al netto del ribasso, nella misura del 90% per le offerte ante 2021 e nella misura dell’80% per le offerte comprese tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

Pertanto, non viene disposta l’applicazione integrale del nuovo prezzo (al netto del basso d’asta), come sarebbe logico nel caso in cui si trattasse di vera e propria sostituzione degli stessi, ma solo il riconoscimento dei “maggiori importi” derivanti dal raffronto tra il prezzo a base di gara e quello aggiornato; riconoscimento che, peraltro, non avviene pienamente, ma entro range percentuali massimi prestabiliti, che variano in relazione all’anno di presentazione dell’offerta.

8) Come deve procedere la stazione appaltante nel caso di prezzari “in diminuzione”?

La Legge di Bilancio dispone che lo stato di avanzamento dei lavori è adottato applicando, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle stazioni appaltanti autorizzate.

L’indicazione applicativa “in diminuzione” era stata introdotta anche nell’articolo 26, comma 6- bis del DL “Aiuti”, con esclusivo riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nell’anno 2025, precisando, altresì, che “gli eventuali minori importi” derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati dovessero rimanere nella disponibilità della stazione appaltante fino all’esecuzione del collaudo, per essere utilizzati nel medesimo intervento.

Nella Legge di Bilancio non vi è, invece, alcuna indicazione sull’utilizzo degli eventuali minori importi ed anzi, si parla esclusivamente di riconoscimento dei maggiori importi da parte della stazione appaltante.

Tale circostanza induce ad interpretare il riferimento all’applicazione “in diminuzione” dei prezzari aggiornati, come un’operazione matematica da effettuarsi all’interno del medesimo SAL, e cioè tra i singoli prezzi contenuti all’interno dello stesso, e non rispetto all’importo complessivo del SAL, che non potrà mai scendere al di sotto di quello calcolato con i prezzi di contratto.

In altri termini, è da ritenersi che l’importo contrattuale del SAL rappresenti un valore immodificabile, al di sotto del quale non è possibile scendere e, pertanto, eventuali prezzi in diminuzione potranno essere considerati esclusivamente al fine di neutralizzare/contenere l’effetto di eventuali incrementi di prezzo contenuti all’interno del medesimo SAL per altre lavorazioni.

Ove, quindi, dall’applicazione del nuovo prezzario, in più e in meno, dovesse emergere un importo del SAL in diminuzione rispetto a quello derivante dall’applicazione dei prezzi contrattuali originari, non potrà essere operata alcuna detrazione, ma andrà comunque riconosciuto all’appaltatore l’importo contrattualmente dovuto.

9) Con quali risorse vanno pagati i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati da parte delle stazioni appaltanti?

Per far fronte ai “maggiori oneri” le committenti utilizzano, anzitutto:

  • le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, nel limite massimo del 70%, fatte salve le somme relative ad impegni contrattuali già assunti
  • le eventuali somme a disposizione, stanziate annualmente per lo stesso intervento
  • i ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.

Nel caso in cui le somme sopra indicate dovessero risultare utilizzate o impegnate in misura pari o superiore all’80%, la stazione appaltante dovrà attivare in tempo utile le procedure per il reintegro, anche attraverso:

  • una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, annuale o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente
  • ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione.

10) È possibile utilizzare risorse di derivazione ministeriale?

No, a differenza del DL “Aiuti”, in caso di insufficienza di risorse interne non è prevista la possibilità per le committenti di presentare istanza di accesso a risorse di tipo Ministeriale.

11) Sono coperti dalla misura della Legge di Bilancio i contratti FOI?

La disposizione della Legge di Bilancio, a differenza di quanto previsto dall’articolo 26, comma 6-ter del DL “Aiuti”, non esclude esplicitamente dal suo ambito di applicazione gli appalti pubblici che abbiano avuto accesso al FOI. La disciplina introdotta, dunque, è da ritenersi applicabile anche a tali contratti.

Peraltro, va segnalato che, all’interno dell’articolo 1, comma 492, terzo periodo, della Legge di Bilancio, nella descrizione delle risorse utilizzabili per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento dei prezzi, è riportato l’inciso: “ferma restando l’applicazione della normativa concernente il Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50/2022”.

Volendo dare una interpretazione logico-sistematica a tale inciso, poco chiaro, sembra possibile ritenere che, la ratio legis sia quella di assicurare che, nel caso in cui un contratto abbia già beneficiato del contributo FOI per aggiornare il quadro economico dell’intervento, ai sensi del comma 7 dell’articolo 26 del DL “Aiuti”, l’aggiornamento prezzi da effettuare a partire dal 2026 dovrà tener conto, quale base di raffronto, del valore dei prezzi così come adeguato grazie al contributo FOI.

12) L’aggiornamento dei prezzi previsto dalla Legge di Bilancio è facoltativo o obbligatorio?

L’aggiornamento dei prezzi introdotto dalla Legge di Bilancio deve ritenersi obbligatorio in presenza delle condizioni indicate dalla disciplina, così come lo era quello previsto dal DL “Aiuti”.

La norma, infatti, prevede che lo stato di avanzamento lavori “è adottato” applicando il prezzario annualmente disposto “anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo previsti dalla normativa applicabile al contratto”.

La disciplina, quindi, esclude qualunque forma di facoltatività per le committenti, le quali sono obbligate ad effettuare l’aggiornamento dei prezzi secondo le modalità e alle condizioni previste dalla normativa.

13) Cosa deve fare la stazione appaltante?

La stazione appaltante in sede di adozione di ogni singolo stato di avanzamento dei lavori deve raffrontare i prezzi a base di gara con quelli contenuti nel prezzario annualmente aggiornato, applicando eventuali aumenti e riduzioni.

Ove dall’applicazione del nuovo prezzario, in più e in meno, dovesse emergere un importo del SAL in diminuzione rispetto a quello derivante dall’applicazione dei prezzi contrattuali originari, non potrà essere operata alcuna detrazione, e andrà comunque riconosciuto all’appaltatore l’importo del SAL contrattualmente dovuto. Laddove, invece, dovesse emergere un maggiore importo, tale delta dovrà essere pagato all’appaltatore in aggiunta all’importo del SAL contrattuale, al netto del ribasso d’asta e nella percentuale massima del 90% (in caso di offerta ante 2021) ovvero dell’80% (in caso di offerta compresa tra il 2022 e il 30 giugno 2023).

14) Per pagare i “maggiori importi” la stazione appaltante deve emettere necessariamente un certificato di pagamento “bis”?

La Legge di Bilancio, a differenza del DL “Aiuti” (art. 26, comma 1) non prevede che il pagamento dei “maggiori importi” debba essere effettuato tramite emissione di uno specifico certificato di pagamento, da effettuare contestualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione del SAL.

Ciò premesso, si ritiene che la modalità di effettuazione del pagamento da parte della stazione appaltate sia abbastanza libera. Essa potrà decidere di emettere uno specifico certificato di pagamento – che, secondo le regole ordinarie, andrà emesso contestualmente all’adozione del SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni – oppure un unico certificato di pagamento, che riporti separatamente l’importo contrattuale e quello revisionale.

15) Entro che termini vanno pagati le “maggiori somme”?

La Legge di Bilancio, a differenza del DL “Aiuti” (art. 26, comma 1) non prevede espressamente i termini entro cui va effettuato il pagamento.

Naturalmente, tale mancato richiamo non vanifica l’obbligo di rispettare i termini ordinari previsti dal Codice Appalti.

Pertanto, in ossequio a quanto previsto nell’articolo 125 del d.lgs. 36/2023, la liquidazione dei maggiori importi andrà effettuata entro 30 giorni dall’adozione del SAL, e comunque in concomitanza con il pagamento dell’importo contrattuale,

16) Al fine di ottenere l’aggiornamento dei prezzi, è necessario che l’impresa appaltatrice presenti un’istanza alla stazione appaltante?

L’aggiornamento dei prezzari da parte delle stazioni appaltanti è obbligatorio e, pertanto, il procedimento deve essere avviato d’ufficio, a prescindere dalla presentazione di istanze da parte delle imprese. Naturalmente, al fine di evitare inerzie amministrative, nonché in un’ottica di collaborazione per la regolare esecuzione delle opere, si ritiene che gli appaltatori ben possano inviare alle committenti una “nota di sollecito” volta ad attivare con la massima tempestività tutte le procedure amministrative necessarie all’aggiornamento dei prezzari e al conseguente pagamento dei SAL secondo i nuovi prezzi.

17) Per ottenere l’aggiornamento, è necessario iscrivere - o aver iscritto- riserva?

No. Il diritto all’aggiornamento dei prezzi discende direttamente dalla previsione di legge, così come avveniva per l’articolo 26 del DL Aiuti.

18) In caso di RTI, è la mandataria che, se del caso, può presentare l’eventuale “nota di sollecito” per tutte le imprese del raggruppamento?

In attuazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento, è da ritenere che la mandataria, cui spetta la rappresentanza esclusiva delle mandanti nei confronti della stazione appaltante, ben possa presentare l’eventuale “nota di sollecito” per l’aggiornamento dei prezzi, in nome e per conto del raggruppamento nel suo complesso.

19) I maggiori importi riconosciuti ai sensi della Legge di Bilancio sono corrispettivo contrattuale?

In analogia a quanto affermato per i maggiori importi riconosciuti ai sensi del DL Aiuti (Comunicazione MIT 9.1.24) è da ritenersi che anche quelli riconosciuti ai sensi della Legge di Bilancio costituiscano un’integrazione del corrispettivo contrattuale che, come tale, andrà regolarmente assoggettato ad IVA e dovrà essere riportato nei Certificati di Esecuzione Lavori.

20) Come si deve procedere se al momento dell’adozione del SAL il prezzario annualmente aggiornato non è ancora stato adottato?

La norma prevede che lo stato di avanzamento lavori è adottato applicando i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle stazioni appaltanti autorizzate, senza tener conto dell’ipotesi in cui ci sia un ritardo nell’aggiornamento annuale del prezzario.

Il DL “Aiuti”, a differenza della Legge di Bilancio, prendeva in considerazione espressamente tale ipotesi, riconoscendo la possibilità di effettuare il pagamento sulla base dell’ultimo prezzario disponibile, con effettuazione di successivo conguaglio.

Nonostante l’assenza di una analoga previsione espressa, in un’ottica di continuità rispetto alla disciplina precedente, sembra possibile ritenere applicabile, in via analogica, il medesimo principio anche per le lavorazioni eseguite/contabilizzate a partire da gennaio 2026 in poi.

21) Nel caso in cui venga disposta una variante per lavori da eseguire nel 2026 o successivamente, i prezzi delle lavorazioni dovranno essere quantificati sulla base di prezzari aggiornati secondo quanto previsto dalla disciplina della Legge di Bilancio?

Si, nel caso in cui la variante riguardi lavori eseguiti o da eseguire dal 2026 in avanti - sempre che il contratto rientri nell’ambito di applicazione della legge di bilancio - è da ritenersi che i prezzi delle lavorazioni dovranno essere quantificati sulla base di prezzari aggiornati secondo quanto previsto dalla disciplina.

Più nel dettaglio, sembra ragionevole ritenere che, in linea di principio, ove si tratti di una variante entro il sesto quinto, da eseguire alle stesse condizioni del contratto originario, i prezzi delle lavorazioni dovranno basarsi su quelli contrattuali e gli stati di avanzamento dovranno essere successivamente adottati applicando i prezzari aggiornati secondo quanto previsto dalla norma. Nel caso, invece, si tratti di una variante oltre il sesto quinto, per la quale siano stati concordati nuovi prezzi, l’aggiornamento potrebbe essere effettuato in relazione a questi ultimi, e quindi direttamente in sede di redazione della variante.

22) Cosa prevede la Legge di Bilancio per gli appalti e gli AQ di Anas, RFI e degli altri soggetti operanti nei settori speciali?

La disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 490 si applica anche agli appalti pubblici e agli accordi-quadro aggiudicati da ANAS, RFI e altri soggetti operanti nei settori speciali.

23) Cosa prevede la Legge di Bilancio per gli affidamenti a contraente generale effettuati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e Anas?

Per i contratti affidati a contraete generale da RFI e ANAS, purché già esistenti e in esecuzione alla data di entrata in vigore del DL “Aiuti” (18 maggio 2022), la legge di Bilancio (comma 491, lettera a) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2026 della previsione contenuta al comma 12, dell’articolo 26, che prevede l’applicazione di un incremento forfettario del 20% sugli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate nel periodo temporale previsto dalla norma.

Sono esentati dall’applicazione di tale disposizione, fino alla fine dei lavori, gli interventi di cui all’articolo 18, comma 2, del Decreto-Legge n. 104/2023 (cd. “Asset”).

24) Cosa è previsto dalla Legge di Bilancio per gli interventi di cui all’articolo 18, comma 2, del Decreto-Legge n. 104/2023 (cd. “Asset”)?

Per tali interventi, la Legge di Bilancio ha stabilito che, le lavorazioni eseguite/contabilizzate a partire da gennaio 2026 e fino alla fine dei lavori siano pagate applicando un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35%, calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzi utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e Anas vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione, e la percentuale corrispondente all’importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali.

25) A quale giudice spetta la competenza in caso di controversia riguardante il pagamento dell’aggiornamento prezzi previsto dalla Legge di Bilancio?

Si ritiene che la competenza spetti al giudice ordinario, e non in via esclusiva al giudice amministrativo, per le medesime ragioni espresse dalla giurisprudenza sull’articolo 26 del DL Aiuti.

Si tratta, infatti, di un meccanismo privo di ogni margine di discrezionalità in capo alla P.A., atteso che l’adeguamento del prezzo è obbligatorio e ancorato a precisi parametri fissati dal legislatore, ossia i prezziari regionali aggiornati.

Non sussistendo alcun profilo di discrezionalità sia con riferimento all’an che al quantum dell’aggiornamento, ne discende la qualificazione dell’agire pubblico come attività puramente privatistica, imputabile all’amministrazione come contraente e non come autorità, e la eventuale pretesa economica ad essa connessa qualificabile come diritto soggettivo (cfr. da ultimo Cons.St, sent. 9568 del 4.12.25).

26) Quali sono, in sintesi, le principali differenze tra la disciplina della Legge di Bilancio e quella del DL “Aiuti”?

Le principali differenze tra le due discipline sono così riassumibili:

DL “AIUTI”

Legge di Bilancio

si applica ai lavori eseguiti/contabilizzati a partire dal 1° tra gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2025

si applica ai lavori eseguiti/contabilizzati dal 1° gennaio 2026 a fine lavorI

prevede l’aggiornamento dei prezzi come misura transitoria che accompagna il contratto sino massimo al 31 dicembre 2025

prevede l’aggiornamento dei prezzi come misura stabile che lo accompagna il contratto sino alla fine dei lavori

dispone, con esclusivo riferimento alle lavorazioni eseguite/contabilizzate nel 2025, che i prezzari annualmente aggiornati vanno applicati sia in aumento che in diminuzione, e che le committenti devono trattenere gli eventuali minori importi utilizzandoli per il medesimo intervento

dispone che i prezzari annualmente aggiornati vanno applicati sia in aumento che in diminuzione, ma non fornisce alcuna indicazione sull’utilizzo di eventuali minori somme; ciò, valorizza l’interpretazione secondo cui l’applicazione in diminuzione va fatto solo infra-SAL, cioè senza possibilità di scendere sotto degli importi contrattuali

esclude espressamente dal suo ambito di applicazione i contratti FO

non esclude espressamente dal suo ambito di applicazione i contratti FOI

prevede espressamente il successivo conguaglio nel caso in cui al momento dell’adozione del SAL ancora non sia stato adottato il prezzario annualmente aggiornato

non contempla espressamente l’ipotesi del conguaglio, che però appare applicabile in via analogica rispetto a quanto previsto dall’art. 26.

prevede l’utilizzo degli accantonamenti per imprevisti nel limite del 50%

prevede l’utilizzo degli accantonamenti per imprevisti nel limite del 70%

in caso di insufficienza di risorse interne, ammette il ricorso a risorse ministeriali

in caso di insufficienza di risorse interne, non ammette il ricorso a risorse ministeriale, ma solo rimodulazioni della programmazione triennale e annuale ed economie derivanti da varianti in diminuzione

27) Che disciplina revisionale si applica agli appalti di lavori aggiudicati prima della data di acquisizione di efficacia del nuovo Codice 36/2023, derivanti da offerte aventi termine finale successivo al 30 giugno 2023 e contenenti il richiamo alla disciplina compensatoria dell’art. 29, del DL Sostegni-ter, mai divenuta operativa?

A tali contratti - cd. “esodati”, in quanto privi, a tutti gli effetti di una disciplina revisionale applicabile - si applica quanto previsto dall’art. 9, comma 1 del DL 73/2025 (cd. “Infrastrutture”). Ai sensi di tale disposizione, ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara contenenti il richiamo all’articolo 29, comma 1, lettera a), del DL 4/2022 (cd. DL “Sostegni-ter”), che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall’articolo 26 del DL 50/2022 (cd. DL “Aiuti”), ai fini della revisione prezzi, si applicano - in deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo DL “Sostegni-ter” sopra citato, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti di gara - la nuova disciplina sulla revisione prezzi di cui all’articolo 60 del Codice 36/2023.

28) Che disciplina revisionale si applica agli appalti di lavori aggiudicati dopo la data di acquisizione di efficacia del nuovo Codice 36/2023?

A tali appalti si applica la disciplina revisionale di cui all’articolo 60, secondo le modalità e i criteri ivi previsti.

In particolare, si ricorda che, nell’attesa che venga pubblicato il DM contenente i valori degli indici TOL di cui all’allegato II.2-bis, la revisione prezzi sarà applicata sulla base dei tre indici pubblicati da ISTAT (fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria).

Inoltre, per le gare bandite dopo l’entrata in vigore del decreto correttivo del Codice n. 209/24 (31.12.2024) la percentuale di variazione dell’indice che fa scattare la revisione prezzi è quella del 3% dell’importo del contratto, e non del 5% applicabile alle gare antecedenti, ed il riconoscimento compensativo avverrà nella misura del 90% del valore eccedente la variazione, e non dell’80% applicabile alle gare precedenti. 

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