La quarta sezione della Commissione tributaria regionale di Genova
con la sentenza n. 77/08, depositata lo scorso 8 luglio ha
rigettato un ricorso dell’Agenzia delle Entrate confermando la
delibera della Commissione provinciale a cui si era rivolto il
contribuente contro il diniego dell’Ufficio, manifestato con il
silenzio, alla restituzione dell’IRAP versata.
I giudici della commissione tributaria hanno stabilito che anche
gli ingegneri che non facciano parte di una organizzazione
professionale ma che lavorano in proprio possono essere esonerati
dal versamento dell’IRAP purché tutti i mezzi di cui si avvalgono
per svolgere il proprio lavoro costituiscano un mero ausilio
all’attività personale e siano simili a quelli utilizzati da altre
categorie di lavoratori.
La decisone della Commissione tributaria è fondata sul fatto che
mancando un’autonoma organizzazione a sostegno dell’attività
lavorativa mancano anche gli elementi necessari per configurare il
presupposto dell’IRAP.
I giudici, riferendosi alla sentenza della Cassazione n. 3676 del
16 febbraio 2007 in cui viene precisato che ogni singolo caso deve
essere valutato qualora il contribuente sia “sotto qualsiasi forma,
il responsabile dell'organizzazione” e non inserito “in strutture
organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse”
oppure che impieghi “beni strumentali eccedenti” rispetto al minimo
indispensabile e che si avvalga “in modo non occasionale di lavoro
altrui”.
D’altra parte, ricordano i giudici, che nelle attività
professionali la valutazione dei livelli minimi di strumentazione
necessaria deve tenere conto dello “specifico contesto scientifico
e/o tecnologico” e che per avere l’obbligo al versamento dell’IRAP
è necessario avere “un'organizzazione dotata di un minimo
d'autonomia che potenzi e accresca la capacità produttiva del
contribuente stesso”.
Cosa che non accade quando l 'attività, in assenza del libero
professionista resta chiusa per ferie.
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