Il documento unico di regolarità contributiva, DURC, non può essere
surrogato da autocertificazione, ovvero dalla presentazione dei
modelli F 24 utilizzati per il pagamento dei contributi
previdenziali. Il DURC è, infatti, il certificato unitario
finalizzato alla affidabile verifica dei requisiti di
partecipazione e aggiudicazione in gare pubbliche perché rilasciato
dagli enti previdenziali all'imprenditore e da questo consegnato al
committente che glielo deve richiedere. La sua funzione è di
attestare la regolarità negli adempimenti circa i contributi
previdenziali, assistenziali ed assicurativi rispetto a INPS, INAIL
e Cassa Edile riguardo a tutti gli appalti pubblici e agli appalti
privati in edilizia soggetti a titolo edilizio espresso. Mediante
l'uso obbligatorio di un tale documento si contrasta l'evasione
contributiva previdenziale perché si pone a base della possibilità
di contrarre un appalto pubblico la dimostrazione ufficiale della
regolarità contributiva.
Questo è in sintesi il contenuto della sentenza n. 4035 dello
scorso 25 agosto, mediante la quale il Consiglio di Stato è
intervenuto in merito ad un ricorso presentato da un'impresa
vincitrice di un bando pubblico a cui era stata revocata tale
aggiudicazione in quanto in sede di verifica della produzione
documentale a seguito della comunicazione di aggiudicazione della
gara, quale attestazione della regolarità contributiva l'impresa
aggiudicataria si era limitata a produrre copia dei mod. F24 di
pagamento dei contributi previdenziali e i bollettini di versamento
postale e che, contrariamente a quanto così dichiarato, a carico
del suo rappresentante legale era emerso dalle indagini d'ufficio
in verifica che egli aveva pendenze penali per abusi edilizi e per
bancarotta fraudolenta.
Per tale motivo la società in questione aveva fatto un primo
ricorso dal Tribunale amministrativo di Brescia, ritenuto infondato
dallo stesso, ed un secondo ricorso ai giudici di Palazzo Spada,
contro la sentenza di primo grado.
Seguendo quanto già affermato in primo grado, i giudici di Palazzo
Spada hanno ritenuto infondato il ricorso, negando appunto che
l'atto ufficiale comprovante i requisiti soggettivi del
partecipante in ordine alla regolarità contributiva possa essere
surrogato dall'autocertificazione dell'interessato, o dalla
presentazione dei modelli F24 utilizzati dall'imprenditore per il
pagamento dei contributi previdenziali.
I giudici di Palazzo Spada hanno, inoltre, ricordato che il "durc"
o documento unico di regolarità contributiva è il certificato
unitario - regolato dall'art. 3, comma 8, lett. b.bis) d. lgs. 14
agosto 1996, n. 494, come mod. dall'art. 98, comma 10, d. lgs. 10
settembre 2003, n. 276 - è finalizzato alla affidabile verifica dei
requisiti di partecipazione e aggiudicazione in gare pubbliche
perché rilasciato dagli enti previdenziali all'imprenditore e da
questo consegnato al committente che glielo deve richiedere. La sua
funzione è di attestare la regolarità negli adempimenti circa i
contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi rispetto a
INPS, INAIL e Cassa Edile riguardo a tutti gli appalti pubblici e
agli appalti privati in edilizia soggetti a titolo edilizio
espresso. Mediante l'uso obbligatorio di un tale documento si
contrasta l'evasione contributiva previdenziale perché si pone a
base della possibilità di contrarre un appalto pubblico la
dimostrazione ufficiale della regolarità contributiva.
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