Sismabonus: quando il progettista non è responsabile in assenza di incarico

Una sentenza chiarisce che progettazione e direzione lavori non includono automaticamente gli adempimenti per il sismabonus: senza incarico espresso, il progettista non risponde del mancato beneficio fiscale

di Cristian Angeli - 08/04/2026

Negli anni passati, con la diffusione dei bonus edilizi, si è consolidata nella prassi una convinzione tanto diffusa quanto rischiosa: quella secondo cui l’affidamento di un incarico di progettazione o di direzione lavori comportasse automaticamente, in capo al professionista, anche l’obbligo di curare tutti gli adempimenti necessari per l’accesso alle agevolazioni fiscali. In molti casi, il committente ha ritenuto implicito che il tecnico dovesse occuparsi anche di asseverazioni, verifiche di conformità normativa e gestione delle pratiche connesse a sismabonus o ecobonus.

Questa impostazione, alimentata anche dalla complessità delle norme e dalla sovrapposizione tra aspetti tecnici e fiscali, ha generato numerosi contenziosi. In particolare, quando il beneficio non è stato ottenuto, si è spesso tentato di imputare la responsabilità al professionista, assumendo che tali attività rientrassero automaticamente nel perimetro dell’incarico originario.

La realtà, tuttavia, è ben diversa. Le attività di natura tecnico-fiscale non costituiscono una naturale estensione dell’incarico tecnico, ma rappresentano prestazioni ulteriori, che richiedono uno specifico conferimento. Se questa era la volontà del committente, essa avrebbe dovuto emergere in modo espresso e documentato. In mancanza, non può ritenersi sussistente un obbligo in capo al professionista.

Sismabonus: cosa ha deciso la Corte d’Appello sulla responsabilità del progettista

Su questo punto si è espressa in modo particolarmente chiaro la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza del 16 marzo 2026, n. 584, chiamata a pronunciarsi su una domanda di risarcimento danni fondata sulla perdita del sismabonus. La parte attrice aveva sostenuto che il professionista incaricato della progettazione strutturale e della direzione lavori avrebbe dovuto occuparsi anche della pratica necessaria per accedere al beneficio fiscale, lamentando un danno economico rilevante.

La Corte ha però respinto tale impostazione, rilevando come non fosse stata fornita prova del conferimento di un incarico avente ad oggetto anche gli adempimenti connessi al sismabonus. In particolare, il Collegio ha affermato che “l’attrice non aveva provato il titolo negoziale in forza del quale aveva preteso che il convenuto curasse anche la pratica per accedere al Sismabonus”.

Il giudice di primo grado, la cui decisione è stata confermata, aveva già evidenziato che, “sulla base dell’incarico sottoscritto (…) aveva conferito al convenuto esclusivamente l’incarico di progettazione e direzione dei lavori delle strutture”, escludendo qualsiasi riferimento ad attività ulteriori. La Corte ha condiviso integralmente tale impostazione, ritenendo che il contenuto del contratto fosse dirimente ai fini della delimitazione delle obbligazioni del professionista.

Sismabonus: gli adempimenti fiscali non rientrano automaticamente nell’incarico

La pronuncia si è distinta per aver ribadito con chiarezza un principio fondamentale: l’attività tecnica e quella tecnico-fiscale si collocano su piani distinti e non sovrapponibili. La progettazione strutturale e la direzione lavori riguardano la sicurezza e la corretta esecuzione dell’opera; al contrario, la gestione del sismabonus implica il rispetto di specifici adempimenti normativi, tempistiche stringenti e valutazioni di natura fiscale.

In questo contesto, la Corte ha escluso che elementi indiziari potessero essere utilizzati per estendere l’incarico oltre i suoi confini originari. È stato infatti precisato che “né rilevava, a tal fine, quanto la mera intestazione del modulo (…) e neppure l’e-mail (…) che non conteneva alcun riconoscimento, neppure implicito, di tale specifico incarico”.

Il passaggio è particolarmente significativo perché chiarisce come, anche in presenza di riferimenti alla “pratica sismica” o di attività tecniche strettamente connesse alla sicurezza strutturale, non sia possibile dedurre automaticamente l’esistenza di un incarico relativo al sismabonus. In altri termini, non è stato ritenuto sufficiente dimostrare che il professionista si fosse occupato di aspetti tecnici legati al rischio sismico per estendere l’obbligazione anche alla gestione del beneficio fiscale.

La Corte ha quindi operato una netta separazione tra ciò che attiene alla progettazione e ciò che riguarda l’accesso agli incentivi, sottolineando implicitamente che quest’ultimo ambito richiede una specifica assunzione di responsabilità.

Responsabilità del progettista: perché l’incarico scritto è decisivo per il sismabonus

La decisione ha offerto indicazioni di grande rilievo pratico, avendo chiarito che, in assenza di un incarico espresso, non può essere imputata al professionista la responsabilità per la mancata fruizione del beneficio fiscale. Il sismabonus non è stato considerato un esito automatico dell’attività progettuale, ma il risultato di un percorso autonomo.

Significativamente, la sentenza ha anche evidenziato come la pretesa risarcitoria si fondasse su un presupposto non dimostrato, ossia l’esistenza stessa dell’obbligo professionale. In mancanza di tale prova, ogni ulteriore valutazione sulla perdita del beneficio è risultata superflua.

Per professionisti e committenti, il messaggio che emerge è inequivoco: se si intendeva affidare anche la gestione degli adempimenti necessari per accedere ai bonus edilizi, ciò avrebbe dovuto essere previsto in modo chiaro e puntuale sin dall’origine del rapporto. In difetto, ogni pretesa risarcitoria fondata su un presunto obbligo implicito è destinata a scontrarsi con il principio – ribadito dalla Corte – della necessaria determinatezza dell’incarico professionale.

Alla luce di questa pronuncia, appare evidente come una corretta formalizzazione dell’incarico sia sempre fondamentale per prevenire l’insorgere di possibili contenziosi. Nel caso specifico, la distinzione tra attività tecnica e attività tecnico-fiscale, spesso trascurata nella prassi operativa, si è rivelata invece decisiva, segnando il confine tra responsabilità e assenza di obbligo.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni edilizie
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