Con già comunicato nella nostra precedente news del 19 agosto
scorso, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008 è stato
pubblicato il Decreto del 9 luglio 2008. Con il citato decreto il
Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha
stabilito le modalità di tenuta e conservazione del Libro Unico del
lavoro e la disciplina del relativo regime transitorio, in
attuazione alle semplificazioni in materia di lavoro previste
dall'art. 39 del decreto legge n. 112/2008, che disciplina
l'istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro da parte dei
datori di lavoro privati che occupano lavoratori subordinati,
collaboratori coordinati e continuativi e associati in
partecipazione con apporto lavorativo.
Il decreto presenta le modalità di tenuta e conservazione del libro
unico del lavoro, di gestione della numerazione unitaria per
consulenti del lavoro e soggetti autorizzati, il luogo di tenuta e
le modalità di esibizione, gli obblighi di conservazione (cinque
anni dalla data dell'ultima registrazione) e la disciplina del
relativo regime transitorio.
Vengono, dunque, abrogati il libro matricola, il libro paga ed il
registro d'impresa.
Fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori
di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di
istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, secondo le
disposizioni dettate dall'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e dal decreto
09/07/08, mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga,
nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e
del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio,
debitamente compilati e aggiornati.
Il libro unico del lavoro dovrà essere conservato presso la sede
legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei
consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati. Lo
scorso 2 settembre l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) è intervenuto sul problema
relativo al periodo transitorio con la nota prot. 6902 in cui,
rispondendo ad apposite segnalazioni dei consulenti del lavoro, che
lamentavano il rifiuto di alcune sedi territoriali dell’Inail di
vidimare ancora i libri paga, l’Istituto ha precisato che per tutto
il periodo transitorio rimane vigente l’obbligo della bollatura del
libro paga ed in particolare l’Inail spiega che la vidimazione deve
essere osservata fino la periodo di paga relativo al mese di
dicembre 2008 e, quindi, sino al 16 gennaio 2009, che rappresenta
il termine finale del periodo transitorio.
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