CIRCOLARE INAIL E PERIODO TRANSITORIO

08/09/2008

Con già comunicato nella nostra precedente news del 19 agosto scorso, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008 è stato pubblicato il Decreto del 9 luglio 2008. Con il citato decreto il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha stabilito le modalità di tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro e la disciplina del relativo regime transitorio, in attuazione alle semplificazioni in materia di lavoro previste dall'art. 39 del decreto legge n. 112/2008, che disciplina l'istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro da parte dei datori di lavoro privati che occupano lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo.

Il decreto presenta le modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro, di gestione della numerazione unitaria per consulenti del lavoro e soggetti autorizzati, il luogo di tenuta e le modalità di esibizione, gli obblighi di conservazione (cinque anni dalla data dell'ultima registrazione) e la disciplina del relativo regime transitorio.

Vengono, dunque, abrogati il libro matricola, il libro paga ed il registro d'impresa.
Fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, secondo le disposizioni dettate dall'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e dal decreto 09/07/08, mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati.
Il libro unico del lavoro dovrà essere conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati. Lo scorso 2 settembre l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è intervenuto sul problema relativo al periodo transitorio con la nota prot. 6902 in cui, rispondendo ad apposite segnalazioni dei consulenti del lavoro, che lamentavano il rifiuto di alcune sedi territoriali dell’Inail di vidimare ancora i libri paga, l’Istituto ha precisato che per tutto il periodo transitorio rimane vigente l’obbligo della bollatura del libro paga ed in particolare l’Inail spiega che la vidimazione deve essere osservata fino la periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 e, quindi, sino al 16 gennaio 2009, che rappresenta il termine finale del periodo transitorio.




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