Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di
alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e,
in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2
per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di
imposta.
La riformulazione dell'art. 54, comma 5 del TUIR da parte del
decreto legge 112/2008 coordinato con la legge di conversione
133/2008 stabilisce che le spese relative a prestazioni alberghiere
e a somministrazioni di alimenti e bevande, inerenti l'attività
professionale, rilevano nella determinazione del reddito nella
misura del 75 per cento, anziché del 100 per cento e in ogni caso
per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento
dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
Pertanto, l'ammontare del 2 per cento dei compensi rappresenta il
limite massimo entro cui ragguagliare la deduzione, che comunque
compete solo relativamente al 75 per cento dei costi sostenuti,
nell'esercizio dell'arte o della professione, per le prestazioni in
questione. Considerato che la disposizione che limita al 75 per
cento la deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e
somministrazione di alimenti e bevande assume carattere di regola
generale, la stessa deve trovare applicazione anche quando detti
costi, essendo sostenuti in contesti e circostanze particolari, si
configurino alla stregua di spese di rappresentanza.
Ma le spese di rappresentanza sono oggetto di una disciplina
fiscale specifica, contenuta nel comma 5 dell'articolo 54 del TUIR,
che ne consente la deducibilità nei limiti dell'1 per cento dei
compensi percepiti nel periodo d'imposta.
Come specificato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 53/E
dello scorso 5 settembre, la nuova formulazione del comma 5 non
prevede espressamente la riferibilità della nuova limitazione della
deduzione (al 75%) alle spese di rappresentanza, perciò una
interpretazione logico-sistematica della nuova norma porta a
ritenere che la nuova riduzione al 75% debba concorrere con il
limite specifico già previsto per le spese di rappresentanza,
analogamente a quanto previsto, in linea generale, dal comma 5 in
relazione alla concorrenza del limite del 75% del costo con il
tetto massimo rappresentato dal 2% dei compensi.
L'Agenzia delle Entrate ha, dunque, chiarito che la limitazione al
75 per cento della deducibilità dei costi per prestazioni
alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande debba trovare
generale applicazione, a prescindere dalla finalità per cui la
spesa relativa venga sostenuta.
Il costo sostenuto, deducibile entro il limite teorico del 75 per
cento, nel caso in cui si configuri come spesa di rappresentanza
deve rispettare anche l'ulteriore parametro segnato dall'1 per
cento dei compensi ritratti nel periodo d'imposta.
Analogamente,
le spese alberghiere e di ristorazione sostenute
per la partecipazione a convegni, congressi e simili dovranno
essere assunte nella misura del 75 per cento e saranno ammesse in
deduzione, ai sensi del medesimo comma 5 dell'articolo 54, nel
limite del 50 per cento (in sostanza, occorre calcolare il 50 per
cento del 75 per cento del costo relativo).
Le modifiche introdotte dal dl 112/2008 non interessano le spese di
vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del
professionista e da questi addebitate in fattura, le quali restano
quindi interamente deducibili. In tal caso infatti, così come, in
base alla formulazione del secondo periodo del comma 5
dell'articolo 54, non opera il limite rappresentato dal 2 per cento
dei compensi, allo stesso modo non si applica il nuovo limite del
75 per cento.
Sono infine escluse dal limite di deducibilità del 75 per cento le
spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai
dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi,
disciplinate dal successivo comma 6 dell'articolo 54, le quali
restano deducibili secondo i criteri speciali dettati dall'articolo
95, comma 3, del TUIR, in materia di spese per prestazioni di
lavoro.
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