IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ADOTTA UN NUOVO REGOLAMENTO NON CONFORME ALLA LEGGE 133/2008

10/09/2008

Sulla Gazzetta ufficiale n. 210 dell’8 settembre scorso è stato pubblicato il Decreto delMinistero della Giustizia 9 luglio 2008, n. 139 recante “Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Il nuovo Regolamento emanato in riferimento a quanto previsto all’articolo 92, comma 5 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs.n. 163/2006, precisa che la percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma da corrispondere al personale è data dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):
  • a) aliquota percentuale relativa all’entità dell'opera determinata come di seguito:
    • 1) 1,00% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda Euro 150.000,00;
    • 2) 0,95% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra Euro 150.000,00 e Euro 750.000,00;
    • 3) 0,90% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra Euro 750.000,00 e Euro 5.000.000,00;
    • 4) 0,85% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra Euro 5.000.000,00 e Euro 25.000.000,00;
    • 5) 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara supera Euro 25.000.000,00;
  • b) aliquota percentuale relativa alla complessita' dell'opera determinata come di seguito:
    • 1) 1,00% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
    • 2) 0,90% per progetti di manutenzione straordinaria;
    • 3) 0,75% per progetti di manutenzione ordinaria.
Quando il progetto e costituito da più sotto-progetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima del 2,0% dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

L’importo complessivo determinato con i criteri precedentemente indicati, è ripartito tra il personale in base a quanto segue:
  • a) responsabile del procedimento: 12%;
  • b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 49%;
  • c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori: 4%;
  • d) direttore dei lavori e suoi tecnici collaboratori: 20%;
  • e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 10%;
  • f) altri componenti dell'ufficio che hanno prestato attività di supporto al responsabile unico del procedimento nelle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro o dell'opera: 5%.
La misura massima dell’incentivo è, dunque, del 2% e tale percentuale è, però, dall’1 gennaio 2009 sarà in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 61, comma 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 che dice testualmente: “A decorrere dall’1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Nell’articolo 3 del decreto viene, poi, precisato che:
  • nel caso di progetti posti a base di gara per i quali le procedure di affidamento non hanno avuto seguito per ragioni non derivanti da errori od omissioni progettuali, dall'incentivo di cui al presente regolamento vengono esclusi il direttore dei lavori ed i suoi tecnici collaboratori e gli incaricati di collaudo e loro tecnici collaboratori con la precisazione che sia il responsabile del procedimento che gli altri componenti dell’ufficio che hanno prestato attività di supporto al responsabile del procedimento l'incentivo viene corrisposto nella misura del 50%;
  • nel caso di sospensione dei lavori perdurante per oltre mesi sei dalla data del relativo verbale, per motivi non riconducibili a responsabilità del direttore dei lavori, viene erogato l'incentivo agli aventi diritto proporzionalmente all'importo risultante al momento della sospensione dei lavori.
Per quanto concerne la riduzione della percentuale dal 2% allo 0,50, prevista al citato articolo 61, comma 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa agli incentivi alla progettazione degli uffici tecnici interni alle stazioni appaltanti, l’Unitel (Unione nazionale tecnici Enti locali) ha fatto predisporre dall’Avvocato Dover Scalera una memoria che alleghiamo alla presente news.

A cura di Paolo Oreto


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