Niente agevolazioni fiscali prima casa per appartamenti che abbiano
una superficie utile calcolata in base al perimetro interno
maggiore a 240 metri quadri fatta esclusione quindi di balconi,
terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchine. Questo è
quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio
con la sentenza n. 44/3/08 che ha ripreso in esame l'art. 6 del
decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1072 del 2 agosto 1972
recante
Caratteristiche delle abitazioni di lusso.
La Commissione tributaria del Lazio ha risposto all'appello di un
contribuente che aveva visto revocate da parte della commissione
tributaria provinciale le agevolazioni previste per l'acquisto
della prima casa, in quanto la stessa superava il limite massimo di
240 metri quadri previsto dal dm 1072/1972. Il ricorso del
contribuente si basava sul fatto che la superficie utile
calpestabile, esclusi quindi muri, tramezzi e camino, era di 238
metri quadri e quindi inferiore al limite previsto.
La Commissione tributaria regionale, confermando quanto stabilito
da quella provinciale, ha ripreso l'art. 5 del dm 1072/1972 secondo
cui:
- Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio
padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200
(esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale
e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della
superficie di oltre sei volte l'area coperta.
e l'art. 6:
- Le singole unità immobiliari aventi superficie utile
complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le
cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).
La Commissione tributaria regionale ha fatto notare come attraverso
tali esclusioni il legislatore ha voluto utilizzare un criterio
basato sull'appartenenza alla parte interna dell'unità abitativa e
non quello della calpestabilità.
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