Avvalimento SOA e offerta tecnica: il TAR sulla verifica dei requisiti
Il TAR Lazio chiarisce quando l’avvalimento SOA è valido anche senza indicazioni analitiche – compreso il direttore tecnico – e perché l’offerta tecnica non può essere valutata senza adeguata prova documentale
Quando un avvalimento SOA può dirsi davvero valido e quando, invece, rischia di essere solo un passaggio formale? E ancora: la Commissione può attribuire punteggio a un’esperienza che non risulta adeguatamente dimostrata nei documenti di gara?
Entrambe le domande attengono, su due diversi piani, i requisiti dell'OE e alle quali ha risposto il TAR Lazio, sez. Roma, con la sentenza del 20 aprile 2026, n. 7057, sottolineando come i risvolti siano ben differenti, soprattutto in relazione ai criteri di verifica che la stazione appaltante deve applicare.
Avvalimento SOA e offerta tecnica: il TAR sui limiti della verifica dei requisiti e della prova
Il caso in esame riguarda l’aggiudicazione di un accordo quadro quadriennale, impugnata dall’impresa seconda classificata. In particolare, la ricorrente ha contestato la validità del contratto di avvalimento utilizzato dall’aggiudicataria per dimostrare il possesso della categoria OG10 in classifica elevata, sostenendo che le risorse messe a disposizione fossero generiche e non idonee a trasferire realmente il requisito. Inoltre, la valutazione dell’offerta tecnica non sarebbe stata coerente con la documentazione prodotta, con particolare riferimento all’esperienza pregressa e alla struttura organizzativa.
Il passaggio più delicato riguarda proprio l’esperienza specifica: il disciplinare di gara prevedeva che gli interventi dichiarati dovessero essere non solo eseguiti, ma anche adeguatamente comprovati attraverso documentazione idonea, stabilendo espressamente che, in assenza di prova, l’intervento non sarebbe stato valutato.
L’aggiudicataria aveva indicato tre interventi, tutti riferiti a lavori svolti nell’ambito di un precedente accordo quadro della stessa stazione appaltante. Tuttavia, per uno di questi, il certificato prodotto non risultava pertinente, poiché faceva riferimento a lavorazioni diverse. Nonostante ciò, la Commissione aveva comunque ritenuto l’intervento adeguato e lo aveva incluso nella valutazione complessiva, contribuendo al punteggio finale.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione aveva inizialmente sostenuto che la carenza documentale non fosse rilevante, in quanto i lavori erano stati eseguiti nei suoi confronti e quindi già conosciuti. Successivamente, anche a seguito di richieste istruttorie, aveva riconosciuto che il certificato non era coerente con l’intervento dichiarato, ma aveva comunque difeso l’operato della Commissione, ritenendo sufficiente la documentazione disponibile.
Accanto a questo profilo, si era posta la questione dell’avvalimento: il contratto prodotto prevedeva sia l’indicazione di alcune risorse specifiche, sia la messa a disposizione dell’intera struttura aziendale dell’impresa ausiliaria, elemento che la ricorrente aveva ritenuto insufficiente, mentre la stazione appaltante lo aveva considerato adeguato.
Su questo quadro si è innestata la decisione del TAR, che ha distinto in modo netto i due piani: da una parte la validità dell’avvalimento SOA, dall’altra la correttezza della valutazione tecnica.
Avvalimento SOA nel Codice: art. 104 D.Lgs. n. 36/2023 e struttura aziendale
Vale la pena ricordare che, in relazione all’avvalimento, il riferimento è l’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, che consente all’operatore economico di utilizzare i requisiti di un altro soggetto, ma pone una condizione ben precisa: l’impresa ausiliaria deve mettere a disposizione risorse e mezzi in modo effettivo e per tutta la durata dell’appalto.
Quando il requisito riguarda la qualificazione SOA, questa previsione assume un significato più ampio. La qualificazione, infatti, è il risultato di una struttura organizzativa che comprende personale, mezzi, direzione tecnica e capacità operativa. Per questo motivo, l’avvalimento non può essere ridotto a un trasferimento formale del requisito, ma implica la messa a disposizione dell’apparato aziendale che lo sostiene.
Da qui discende anche il contenuto del contratto di avvalimento, che deve rendere percepibile questo trasferimento. Non è richiesta una descrizione analitica di ogni singola componente, ma è necessario che dal contratto emerga con sufficiente chiarezza quali risorse vengono messe a disposizione e, soprattutto, che l’impegno dell’impresa ausiliaria riguardi l’organizzazione nel suo complesso.
Su un piano diverso si colloca la disciplina della valutazione dell’offerta tecnica. In questo ambito il riferimento principale è la lex specialis di gara, che stabilisce criteri, modalità e limiti della valutazione.
Un elemento centrale è il rapporto tra dichiarazione e prova. Gli atti di gara possono richiedere che determinati elementi dell’offerta siano accompagnati da documentazione idonea a dimostrarne la consistenza. In questi casi, la produzione documentale non ha una funzione accessoria, ma rappresenta il presupposto per l’attribuzione del punteggio.
La Commissione non dispone quindi di un margine libero nella scelta degli elementi da valutare, ma è vincolata alle regole fissate dal disciplinare. Se esso prevede che un determinato elemento debba essere comprovato e che, in mancanza, non possa essere considerato, tale previsione diventa cogente anche nella fase valutativa.
In questo contesto si inserisce il principio del “once only”, richiamabile alla luce dell’art. 18 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 99, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. Il principio mira a evitare duplicazioni nella richiesta di documenti già acquisiti dall’amministrazione, ma opera nella fase di verifica dei requisiti e non nella valutazione dell’offerta tecnica.
Nella verifica dei requisiti si tratta quindi di accertare il possesso di condizioni soggettive, mentre nella valutazione dell’offerta tecnica la documentazione costituisce la base su cui si costruisce il punteggio. In assenza di tale base, la Commissione non può integrare l’offerta attingendo a elementi esterni.
La separazione tra questi due momenti è al centro della decisione del TAR, che richiama la necessità di attenersi in modo rigoroso alle regole di gara.
Avvalimento SOA e limiti nella valutazione dell’esperienza: l'analisi del TAR
Struttura aziendale e direttore tecnico nell’avvalimento SOA
In relazione all’avvalimento SOA, il TAR ha respinto in modo netto la tesi della ricorrente, secondo cui il contratto non consentiva di individuare in modo puntuale tutte le componenti necessarie a trasferire il requisito.
Richiamando un orientamento già consolidato del Consiglio di Stato, il giudice di primo grado ha ricordato che quando l’avvalimento riguarda una attestazione SOA, l’oggetto del prestito non può essere ridotto a singole risorse, perché il requisito nasce da un’organizzazione complessiva. Di conseguenza, la messa a disposizione della struttura aziendale consente di ricomprendere tutte le componenti che giustificano la qualificazione.
In questa prospettiva, anche la mancata indicazione espressa di alcune figure - come il direttore tecnico - non assume rilievo decisivo. Tali elementi sono già compresi nella struttura organizzativa che sostiene il requisito e il contratto, nel suo complesso, è idoneo a rendere effettivo il prestito.
Viene così confermato un principio operativo importante: nel caso di avvalimento SOA, ciò che conta è la coerenza complessiva dell’impegno assunto dall’ausiliaria, più che il livello di dettaglio formale della descrizione.
Esperienza specifica: senza prova documentale non si attribuisce punteggio
In relazione all’esperienza specifica, il TAR ha sottolineato come la lex specialis prevedesse in modo espresso che gli interventi fossero effettivamente eseguiti, con obbligo di comprovarli mediante documentazione idonea. La stessa disciplina stabiliva che, in mancanza di prova, l’intervento non avrebbe dovuto essere considerato ai fini del punteggio.
Alla luce di questa previsione, il giudice ha esaminato la documentazione prodotta dall’aggiudicataria e ha rilevato che, per uno dei tre interventi indicati, il certificato di regolare esecuzione non era pertinente, perché riferito a lavorazioni diverse.
Non si trattava di una semplice irregolarità formale, ma di una carenza riguardante il presupposto stesso della valutazione. Senza una documentazione coerente, non era possibile affermare che l’intervento fosse stato effettivamente eseguito nei termini richiesti dal disciplinare.
Principio “once only”: perché non si applica alla valutazione dell’offerta tecnica
Nel tentativo di giustificare la scelta della Commissione, l’Amministrazione aveva richiamato il fatto che i lavori erano stati eseguiti nei suoi confronti e, quindi, erano già nella sua disponibilità.
Il TAR ha affrontato questo argomento in modo più strutturato, chiarendo il perimetro del principio del “once only”.
Il principio, richiamabile alla luce dell’art. 18 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, è finalizzato a evitare che l’amministrazione richieda più volte lo stesso documento già acquisito nell’ambito di altri procedimenti. Si tratta, quindi, di una regola di semplificazione che opera nella fase di verifica dei requisiti.
Diversa è la logica che governa la valutazione dell’offerta tecnica. In questa fase, la documentazione non serve solo a dimostrare un fatto già noto all’amministrazione, ma costituisce il presupposto su cui si fonda il punteggio e, quindi, il confronto competitivo tra i concorrenti. Per questo motivo, non è possibile prescindere da quanto formalmente prodotto in gara.
Il TAR ha chiarito che estendere il principio del “once only” alla fase valutativa significherebbe attribuire alla Commissione un potere di integrazione dell’offerta, consentendole di valorizzare elementi non documentati o di ricercarli autonomamente nei propri archivi.
Una simile impostazione altererebbe il confronto concorrenziale, perché finirebbe per favorire gli operatori che hanno già intrattenuto rapporti con la stazione appaltante, rispetto a quelli che si limitano a partecipare alla gara attenendosi alle regole documentali fissate dal disciplinare.
Da qui la conclusione: la conoscenza “interna” dell’amministrazione non può sostituire la prova richiesta dalla lex specialis. Nella valutazione tecnica, ciò che non è documentato in gara non può essere considerato.
Conclusioni: annullamento dell’aggiudicazione e nuova valutazione dell’offerta tecnica
Il ricorso è stato parzialmente respinto in relazione alle censure sull’avvalimento, ritenendo il contratto idoneo a trasferire il requisito SOA e quindi legittima la partecipazione dell’aggiudicataria.
Su questo punto viene confermata l’impostazione secondo cui, quando il requisito riguarda la qualificazione, ciò che conta è la messa a disposizione dell’organizzazione aziendale nel suo insieme, senza necessità di un dettaglio analitico spinto, purché l’impegno dell’ausiliaria risulti credibile e applicabile.
Diversamente, è stata accolta la censura sulla valutazione dell’esperienza specifica, in quanto uno degli interventi indicati non risultava adeguatamente comprovato, ma era stato comunque considerato dalla Commissione ai fini del punteggio, in contrasto con la lex specialis, che imponeva la prova documentale come condizione per la valutazione.
L’aggiudicazione è stata annullata, imponendo alla stazione appaltante di riesercitare il potere, procedendo a una nuova valutazione dell’offerta tecnica, questa volta escludendo l’intervento non documentato.
Se quindi sull’avvalimento prevale una verifica sostanziale dell’organizzazione messa a disposizione, la valutazione tecnica rimane strettamente vincolata a quanto previsto dal disciplinare e alla documentazione effettivamente prodotta in gara.
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