Bonus facciate e sconto in fattura: per la Cassazione non basta pagare entro il 2021
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8573/2026, conferma che per utilizzare il bonus facciate mediante sconto in fattura o cessione del credito non era sufficiente il semplice pagamento delle spese entro il 31 dicembre 2021, ma occorrevano lavori almeno iniziati e correttamente attestati.
Benché l’attenzione di tutti sia sempre stata rivolta sul Superbonus (anche in considerazione del monitoraggio attento dei numeri prodotti), la detrazione fiscale sulla quale si sono concentrate le maggiori criticità è sempre stata quella prevista per gli interventi sulle facciate esterne degli edifici (c.d. Bonus Facciate).
Bonus facciate e misure antifrode
Il bonus facciate – previsto dalla Legge n. 160/2019 – ha probabilmente rappresentato la detrazione edilizia con le maggiori criticità, non tanto per le finalità quanto per le modalità applicative che fino all’11 novembre 2021 non prevedevano neanche alcuna misura di controllo (asseverazione di congruità delle spese e visto di conformità) introdotte solo con il Decreto-Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode).
Ma la problematica più rilevante si è manifestata quando il 1° gennaio 2022 l’aliquota del bonus facciate è diminuita dal 90% al 60%, generando a fine 2021 una corsa ai lavori per poter mantenere l’aliquota maggiorata. Nei bonus edilizi, infatti, vale il principio di cassa: la detrazione segue cioè il momento in cui i lavori sono stati fatturati e pagati.
Diverso, però, è il regime nel caso in cui il bonus sia utilizzato mediante una delle opzioni alternative alla detrazione diretta di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio). In questo caso, cessione e sconto in fattura possono essere utilizzati per “stato avanzamento lavori”, la cui definizione, però, non è contenuta né nella disciplina fiscale né in quella edilizia, ma soltanto nel quadro normativo relativo ai contratti pubblici (oggi nell’Allegato II.14, art. 12, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023).
In realtà, però, la problematica era già stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E/2021 che, relativamente all’utilizzo del bonus facciate mediante opzione alternativa (sconto in fattura e cessione del credito), aveva confermato il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese affermando “…considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati”.
Il tema era stato arricchito anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 42012/2022 che aveva confermato un principio netto sull’utilizzo del bonus facciate con opzione alternativa: la monetizzazione del credito si può effettuare solo su interventi effettivamente realizzati.
Ma, quindi, per il bonus facciate era sufficiente pagare entro il 31 dicembre 2021 oppure i lavori dovevano risultare almeno iniziati? Lo sconto in fattura poteva essere utilizzato anche in presenza di opere soltanto programmate? E quale valore assume, sul piano fiscale e penale, un visto di conformità che attesta l’avvio del cantiere in assenza di lavorazioni realmente avviate?
A rispondere è nuovamente intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8573 del 4 marzo 2026, che consolida l’orientamento già emerso negli ultimi anni sul rapporto tra esecuzione dei lavori, sconto in fattura e circolazione dei crediti fiscali.
La pronuncia assume particolare rilievo perché collega direttamente il tema dell’effettività delle opere alla disciplina antifrode introdotta dal D.L. n. 157/2021 e attribuisce un peso centrale alla veridicità delle attestazioni prodotte per l’accesso al meccanismo della cessione del credito.
Bonus facciate e falsa attestazione dell’avvio lavori: cosa è successo
La vicenda nasce da un procedimento penale relativo all’utilizzo del bonus facciate mediante sconto in fattura e successiva cessione del credito.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani aveva applicato nei confronti dell’indagato la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa e di ricoprire incarichi direttivi di persone giuridiche o imprese, contestando una pluralità di reati tra cui la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai sensi dell’art. 640-bis c.p.
Secondo l’impostazione accusatoria, l’indagato, quale titolare della società coinvolta negli interventi edilizi e in concorso con il professionista coindagato, avrebbe dichiarato falsamente negli attestati di congruità necessari per accedere allo sconto in fattura con cessione del credito relativo al bonus facciate che i lavori commissionati da due condomìni erano stati avviati entro il dicembre 2021, circostanza poi risultata non corrispondente alla situazione reale. Allo stesso soggetto veniva inoltre contestata l’emissione di fatture relative a lavori ritenuti non eseguiti e il successivo utilizzo dei crediti fiscali ottenuti mediante cessione o compensazione.
Il Tribunale di Palermo, investito dell’appello cautelare, aveva ridotto la durata della misura interdittiva da dodici a otto mesi. L’indagato aveva quindi proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra le altre cose, che la normativa sul bonus facciate non richiedesse affatto l’avvio dei lavori ai fini dello sconto in fattura e della cessione del credito e che tale requisito derivasse esclusivamente dalla circolare n. 16/E del 29 novembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
La difesa sosteneva inoltre che il beneficio fiscale fosse comunque spettante poiché le spese erano state sostenute entro il 31 dicembre 2021 secondo il criterio di cassa applicabile ai soggetti privati.
Bonus facciate, sconto in fattura e disciplina antifrode: il quadro normativo esaminato dalla Cassazione
Per comprendere la decisione della Cassazione è necessario partire dal sistema normativo che, tra il 2020 e il 2021, ha disciplinato l’utilizzo dei bonus edilizi mediante le opzioni alternative alla detrazione diretta.
Il bonus facciate era stato introdotto dall’art. 1, commi da 219 a 223 della Legge n. 160/2019, mentre l’art. 121 del D.L. n. 34/2020, ha successivamente previsto la possibilità di utilizzare le detrazioni edilizie mediante sconto in fattura o cessione del credito. La stessa norma ha consentito l’utilizzo delle opzioni alternative anche per stato avanzamento lavori, senza però fornire una definizione fiscale o edilizia di SAL.
Il quadro cambia con il D.L. n. 157/2021 che, modificando l’art. 121 del D.L. n. 34/2020, ha introdotto anche per il bonus facciate il visto di conformità attestante la sussistenza dei presupposti della detrazione e l’asseverazione di congruità delle spese, nell’ambito delle misure antifrode.
In questo contesto, la circolare n. 16/E/2021 del Fisco, relativamente all’utilizzo del bonus facciate mediante sconto in fattura o cessione del credito, aveva chiarito che la spesa trova giustificazione economica soltanto in relazione a lavori almeno iniziati.
Un orientamento già richiamato dalla Cassazione con la sentenza n. 42012/2022, nella quale era stato affermato che il sistema dei SAL e delle opzioni alternative presuppone lavorazioni realmente eseguite e non semplicemente programmate.
È proprio all’interno di questo quadro normativo e interpretativo che si inserisce la sentenza n. 8573/2026, chiamata a chiarire se, ai fini dell’utilizzo del bonus facciate mediante sconto in fattura e cessione del credito, fosse sufficiente il semplice pagamento delle spese entro il 31 dicembre 2021 oppure se i lavori dovessero risultare almeno iniziati.
Bonus facciate e lavori non iniziati: i principi espressi dalla Cassazione
Secondo gli ermellini, il punto centrale della vicenda non riguardava i rapporti tra impresa e condomìni committenti, né le ragioni che avevano impedito l’avvio dei lavori entro il dicembre 2021, ma il fatto che l’Amministrazione finanziaria fosse stata tratta in inganno mediante documentazione contenente dichiarazioni ideologicamente false relative all’effettivo inizio delle opere.
La Cassazione ha osservato che l’art. 121 del Decreto Rilancio, disciplinando lo sconto in fattura, fa riferimento ai fornitori che “hanno effettuato gli interventi”. Una formulazione che conferma come il meccanismo possa riguardare soltanto lavori già eseguiti o comunque almeno avviati.
Secondo la Corte, questa interpretazione trova ulteriore conferma nella disciplina degli stati di avanzamento lavori, che presuppone l’esistenza di opere almeno parzialmente realizzate. Da qui la conclusione secondo cui il visto di conformità richiesto dalla disciplina antifrode doveva attestare anche l’effettivo avvio dei lavori.
La Cassazione affronta poi un ulteriore profilo evidenziando che, anche ipotizzando l’erroneità dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E/2021, l’indagato si era comunque uniformato a quella prassi amministrativa dichiarando falsamente l’inizio dei lavori pur sapendo che, senza tale attestazione, non avrebbe potuto accedere allo sconto in fattura e alla successiva cedibilità del credito.
Secondo i giudici, il soggetto coinvolto avrebbe potuto contestare la richiesta dell’Amministrazione finanziaria oppure rifiutarsi di attestare circostanze non vere, accettando però il rischio di un eventuale contenzioso. Invece, sempre secondo la Corte, ha scelto di ottenere il beneficio fiscale mediante una falsa attestazione relativa all’avvio del cantiere.
I giudici affrontano, infine, anche il tema del pagamento delle spese entro il 31 dicembre 2021. Viene chiarito che, nel caso esaminato, i condomìni avevano sostenuto la spesa proprio mediante lo sconto in fattura che copriva il 90% del corrispettivo dei lavori. Di conseguenza, l’indebito accesso al meccanismo dello sconto mediante documentazione falsa rendeva indebita anche la detrazione fiscale collegata al bonus facciate.
SAL, opere eseguite e cessione del credito: il collegamento con la sentenza della Cassazione n. 42012/2022
Come già anticipato, il nuovo intervento della Cassazione non introduce un principio nuovo ma si inserisce in un orientamento già delineato con la sentenza n. 42012/2022, intervenuta sempre sul rapporto tra bonus edilizi, SAL e monetizzazione dei crediti fiscali.
Anche in quel caso la vicenda riguardava fatture relative a lavori non eseguiti e la successiva circolazione dei crediti fiscali generati mediante sconto in fattura e cessione del credito. La Cassazione aveva chiarito che il sistema delle opzioni alternative previsto dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 non può trasformarsi in un meccanismo finanziario sganciato dall’attività edilizia reale e che il SAL non può riguardare lavorazioni soltanto programmate.
Non a caso, la stessa sentenza aveva richiamato il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 (vigente ratione temporis) sulla direzione lavori evidenziando che lo stato di avanzamento riguarda opere effettivamente eseguite e contabilizzate.
La pronuncia del 2026 si muove nello stesso solco interpretativo ma compie un passaggio ulteriore, perché attribuisce rilievo decisivo già all’effettivo avvio del cantiere e alla veridicità delle attestazioni prodotte per accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito.
In questo senso, la sentenza n. 8573/2026 completa il percorso interpretativo già avviato dalla Cassazione nel 2022, applicando gli stessi principi al bonus facciate e alla disciplina antifrode introdotta dal D.L. n. 157/2021.
Bonus facciate e attestazioni tecniche: le conclusioni operative della Cassazione
In conclusione, la Cassazione ha rigettato il ricorso e consolidato un orientamento ormai molto rigoroso sul rapporto tra bonus edilizi, opzioni alternative ed effettiva esecuzione delle opere.
Secondo la Corte, nel caso di utilizzo del bonus facciate mediante sconto in fattura o cessione del credito, il semplice pagamento delle spese entro il 31 dicembre 2021 non è sufficiente quando il beneficio fiscale risulta fondato su attestazioni non corrispondenti alla situazione reale del cantiere.
La sentenza chiarisce infatti che il sistema previsto dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 non può operare in assenza di lavori almeno avviati e che il visto di conformità assume un ruolo centrale nella verifica dei presupposti necessari per la circolazione del credito fiscale.
La pronuncia assume quindi particolare rilievo per professionisti asseveratori, imprese e soggetti che hanno gestito operazioni di sconto in fattura e cessione del credito nel periodo finale del bonus facciate, soprattutto nei casi in cui l’avvio dei lavori sia stato attestato in presenza di cantieri non ancora effettivamente aperti.
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