AGGIUDICAZIONE ILLEGITTIMA

05/04/2006

Il TAR Sardegna, con la sentenza n. 271 del 2 marzo scorso, ha stabilito che è illegittima l’aggiudicazione di u appalto disposta in favore di un’impresa priva del requisito della regolarità contributiva che abbia, nel frattempo regolarizzato la sua posizione.
La sentenza del TAR si riferisce ad un ricorso in merito all’affidamento dei servizi di sorveglianza e manutenzione di impianti idrici; affidataria era risultata un’impresa che indicato, quali consorziate destinate all’esecuzione del servizio, due imprese una delle quali, al momento della presentazione della domanda di ammissione alla gara, non era in regola con il versamento dei contributi INAIL, cioè priva di un essenziale requisito di partecipazione.

Soltanto dopo l’aggiudicazione, l’impresa consorziata, non in regola con i contributi Inail, ha regolarizzato la propria posizione contributiva e tale sanatoria, intervenuta dopo l’aggiudicazione, è ritenuta dai giuidici intempestiva.

Con una recente pronuncia, che il TAR condivide, il Consiglio di Stato ha affermato che "la regolarità contributiva e fiscale prescritta per la partecipazione alla selezione per l’aggiudicazione di un appalto di servizi è richiesta come requisito indispensabile, non per la stipulazione del contratto, bensì per la partecipazione alla gara, con la conseguenza che l’impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza del rapporto per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione tributaria, seppur ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento attraverso il meccanismo dell’accreditamento con valuta retroattiva" (così Cons. Stato, IV Sez., 27/12/2004 n°8215).

Per altro il disciplinare di gara, nel regolare le modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, stabiliva, conformemente a quanto previsto dall’art. 22 del D. Lgs. n°158/1995 e quindi dall’art. 12 del D. Lgs. n°157/1995, che i concorrenti dovessero dichiarare, a pena di esclusione di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.

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