Importanti novità per i bandi di gara con il terzo decreto
correttivo già firmato dal presidente della Repubblica ed in attesa
di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Successivamente alla pubblicazione del terzo ed ultimo decreto
legislativo correttivo del Codice dei contratti, i bandi di gara
dovranno essere sottoposti ad un aggiornamento che tenga conto
delle nuove norme relative ad alcuni istituti. Le novità
riguardano, l’avvalimento, l’appalto integrato, il subappalto, le
offerte anomale ed i lavori in economia e sono qui di seguito
riassunte.
Avvalimento
Per evitare la procedura di infrazione è stato riscritto il comma 6
dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2008 e con lo stesso viene
precisato che “Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una
sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.
Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese
ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità
delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato
per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e
tecnicoorganizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b),
che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella
categoria.”. Viene anche abrogato il comma 7 dell’articolo 49 che
dettava la possibilità di ridurre l’avvalimento solo a determinati
requisiti finanziari o tecnici e qualunque requisito deve ora poter
essere oggetto di avvilimento e l’impresa concorrente può
qualificarsi sommando le proprie capacità con quelle
dell’ausiliario.
Appalto integrato
Con la modifica del comma 1-quinquies dell’articolo 253 del Codice
dei contratti viene precisato che “Per gli appalti di lavori
pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le
disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si
applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui all'articolo 5. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma
1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano
ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 5.”.
Vengono quindi cancellati i dubbi sulla utilizzazione dell’appalto
integrato scaturite del secondo decreto correttivi e viene
precisato che siano all’entrata in vigore del regolamento devono
essere applicate le norme contenute nella legge n. 109/1994.
Subappalto
Con la modifica del comma 2 dell’articolo 118 del D.Lgs. n.
163/2006 viene innalzato il limite subappaltabile delle categorie
superspecializzate dal 15% al 30% così come previsto per la
categoria prevalente.
Altra novità è costituita dal fatto che il corrispettivo spettante
al subappaltatore di una categoria superspecializzata dovrà essere
versato direttamente al subappaltatore stesso, indipendentemente da
quanto disposto nel bando di gara.
Offerte anomale
Lavori in economia
Con la modifica dell’articolo 125, comma 6, lettera b) effettuata
dall’articolo 2, comma 1, lettera dd) del terzo decreto correttivo,
anche per i lavori di manutenzione sarà possibile l'affidamento in
economia fino a 200.000 euro.
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