I BANDI DI GARA ED IL TERZO DECRETO CORRETTIVO

16/09/2008

Importanti novità per i bandi di gara con il terzo decreto correttivo già firmato dal presidente della Repubblica ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Successivamente alla pubblicazione del terzo ed ultimo decreto legislativo correttivo del Codice dei contratti, i bandi di gara dovranno essere sottoposti ad un aggiornamento che tenga conto delle nuove norme relative ad alcuni istituti. Le novità riguardano, l’avvalimento, l’appalto integrato, il subappalto, le offerte anomale ed i lavori in economia e sono qui di seguito riassunte.

Avvalimento
Per evitare la procedura di infrazione è stato riscritto il comma 6 dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2008 e con lo stesso viene precisato che “Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria.”. Viene anche abrogato il comma 7 dell’articolo 49 che dettava la possibilità di ridurre l’avvalimento solo a determinati requisiti finanziari o tecnici e qualunque requisito deve ora poter essere oggetto di avvilimento e l’impresa concorrente può qualificarsi sommando le proprie capacità con quelle dell’ausiliario.

Appalto integrato
Con la modifica del comma 1-quinquies dell’articolo 253 del Codice dei contratti viene precisato che “Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.”.
Vengono quindi cancellati i dubbi sulla utilizzazione dell’appalto integrato scaturite del secondo decreto correttivi e viene precisato che siano all’entrata in vigore del regolamento devono essere applicate le norme contenute nella legge n. 109/1994.

Subappalto
Con la modifica del comma 2 dell’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 viene innalzato il limite subappaltabile delle categorie superspecializzate dal 15% al 30% così come previsto per la categoria prevalente.
Altra novità è costituita dal fatto che il corrispettivo spettante al subappaltatore di una categoria superspecializzata dovrà essere versato direttamente al subappaltatore stesso, indipendentemente da quanto disposto nel bando di gara.

Offerte anomale
Lavori in economia
Con la modifica dell’articolo 125, comma 6, lettera b) effettuata dall’articolo 2, comma 1, lettera dd) del terzo decreto correttivo, anche per i lavori di manutenzione sarà possibile l'affidamento in economia fino a 200.000 euro.

A cura di Paolo Oreto


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