Sulla Gazzetta ufficiale n. 214 del 12 settembre scorso è stato
pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti recante 5 settembre 2008 “
Differenze percentuali tra
tasso di inflazione reale e tasso di inflazione
programmata."
Nel decreto vengono pubblicati i seguenti spostamenti in punti
percentuali tra il tasso di inflazione reale e il tasso di
inflazione programmata per gli anni 2006 e 2007:
- anno 2006 scostamento +0,3%;
- anno 2007 scostamento -0,3%.
Per quanto concerne gli anni dal 1993 al 2005 le differenze
percentuali sono state inserite nel Decreto del Ministero delle
Infrastrutture 6 dicembre 2006 pubblicato sulla gazzetta ufficiale
n. 288 del 12 dicembre 2006 e che tali differenze erano le
seguenti:
- anno 1993 scostamento +0,7%;
- anno 1994 scostamento +0,4%;
- anno 1995 scostamento +1,2%;
- anno 1996 scostamento +0,4%;
- anno 1997 scostamento -0,8%;
- anno 1998 scostamento +0,0%;
- anno 1999 scostamento +0,3%;
- anno 2000 scostamento +0,3%;
- anno 2001 scostamento +1,0%;
- anno 2002 scostamento +0,7%;
- anno 2003 scostamento +1,1%;
- anno 2004 scostamento +0,3%;
- anno 2005 scostamento +0,1%.
Ricordiamo che il
Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti, ai sensi dell’articolo 133, comma 3 del Codice dei
contratti (D.Lgs. n. 163/2006) che riproduce l’articolo 26, comma 4
della legge n. 109/1994 dovrebbe emanare
entro il 31 marzo di
ogni anno il decreto di rilevamento dello scostamento tra
inflazione programmata e reale e che per i lavori pubblici non si
può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1
dell’articolo 1664 del Codice civile e che per gli stessi si
applica il “
prezzo chiuso”, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra tasso di inflazione
reale e tasso di inflazione programmata nell’anno precedente sia
superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire
per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori
stessi.
In deroga alla impossibilità di procedere alla revisione dei
prezzi, ricordiamo il disposto
degli articoli 133, commi 4, 5, e
6, e 253, comma 24, del D.Lgs. n. 163/2006 in cui è previsto
che qualora il
prezzo dei singoli materiali da costruzione,
per effetto di circostanze eccezionali,
subisca variazioni
in aumento o in diminuzione,
superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici
nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale
eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra
imprevisti e le somme relative al ribasso d’asta.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di
variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli
materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nell’anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal
direttore dei lavori.
In riferimento, poi, al terzo decreto correttivo del Codice dei
contratti, già firmato dal Capo dello Stato (Decreto legislativo 11
settembre 2008), ricordiamo che nello stesso, all’articolo 1, comma
1, lettera gg) vengono aggiunti all’articolo 133 del Codice dei
contratti, i commi 3-bis e 6-bis con i quali viene precisato che, a
pena di decadenza, l’appaltatore deve presentare alla stazione
appaltante l’istanza di applicazione del prezzo chiuso entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di
rilevamento di cui al comma 3 dell’articolo 133 del Codice dei
contratti.
Per quanto concerne, poi, la compensazione relativa ai singoli
materiali, prevista all’articolo 133, commi 4, 5 e 6 del Codice dei
contratti, con il nuovo comma 6-bis viene precisato che, a pena di
decadenza, l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante
l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del decreto ministeriale di rilevazione dei prezzi di cui al comma
6 dell’articolo 133 del Codice dei contratti..
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