Reati contro la PA: la Consulta dichiara incostituzionale la riparazione pecuniaria

Con la sentenza n. 108/2026 la Corte costituzionale elimina la riparazione pecuniaria prevista per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, ritenendo sproporzionato il cumulo con confisca, risarcimento del danno e responsabilità erariale

di Redazione tecnica - 26/06/2026

La Corte costituzionale interviene su uno degli strumenti introdotti negli ultimi anni per rafforzare il contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, dichiarando costituzionalmente illegittima la cosiddetta "riparazione pecuniaria" prevista dall'art. 322-quater del codice penale.

Secondo quanto sancito con la sentenza del 18 giugno 2026, n. 108, la misura produce un aggravio patrimoniale particolarmente intenso perché si cumula con numerose altre conseguenze economiche della condanna e, allo stesso tempo, è determinata automaticamente, senza consentire al giudice di valutarne l'adeguatezza rispetto alla concreta gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'autore e alle sue condizioni economiche.

È questo meccanismo, e non la semplice previsione di un'ulteriore misura patrimoniale, a risultare incompatibile con il principio di proporzionalità della pena.

Reati contro la PA: la Consulta boccia la "riparazione pecuniaria" per violazione del principio di proporzionalità

L'art. 322-quater del codice penale è stato introdotto dalla cosiddetta legge Anticorruzione, la Legge n. 69/2015, con cui è stato rafforzato il sistema di contrasto ai delitti contro la pubblica amministrazione. La disposizione prevede che, in caso di condanna per alcuni tra i principali reati contro la PA, il giudice debba ordinare il pagamento di una somma in favore dell'amministrazione danneggiata.

Nella formulazione originaria, applicabile al procedimento da cui scaturisce la pronuncia, l'importo corrisponde a quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Successivamente, con la Legge n. 3/2019 (cosiddetta "Spazzacorrotti"), la disciplina è stata modificata, estendendo la misura anche al privato corruttore e parametrandola a una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La norma precisa inoltre che il pagamento della riparazione pecuniaria lascia impregiudicato il diritto al risarcimento del danno, elemento destinato ad assumere un ruolo decisivo nel giudizio di legittimità costituzionale.

Prima ancora di affrontare il tema della proporzionalità della risposta sanzionatoria, la Corte dedica ampio spazio alla ricostruzione della natura giuridica dell'istituto, osservando come la riparazione pecuniaria non possa essere ricondotta né alle tradizionali pene pecuniarie né alle ordinarie misure risarcitorie o restitutorie.

Si tratta, secondo i giudici delle leggi, di una misura sui generis, destinata a svolgere una funzione essenzialmente punitiva e che, proprio per questa ragione, deve rispettare le stesse garanzie costituzionali e unionali previste per tutte le sanzioni aventi carattere punitivo.

Perché la Corte costituzionale considera la riparazione pecuniaria una misura punitiva

Nonostante il nome scelto dal legislatore, la riparazione pecuniaria non svolge una funzione risarcitoria.

Il suo pagamento non sostituisce né riduce il risarcimento del danno eventualmente riconosciuto all'amministrazione costituita parte civile nel processo penale e, allo stesso tempo, non impedisce l'azione della Corte dei conti per il risarcimento del danno erariale, comprensivo anche del danno all'immagine. A tutto questo si aggiunge inoltre la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato.

Secondo la Consulta, la riparazione pecuniaria produce quindi effetti che vanno ben oltre il ripristino della situazione patrimoniale precedente alla commissione dell'illecito, funzione già assicurata dalla confisca e dagli ordinari strumenti risarcitori. La misura determina invece un sacrificio patrimoniale ulteriore e, proprio per questo motivo, va qualificata come una misura a carattere punitivo, pur non costituendo una pena pecuniaria in senso tecnico. Tale qualificazione, sottolinea la Corte, rende applicabili le garanzie costituzionali e unionali proprie delle sanzioni punitive, a partire dal principio di proporzionalità.

Il cumulo tra confisca, risarcimento e riparazione pecuniaria supera il limite della proporzionalità

Una volta ricondotta la riparazione pecuniaria nell'ambito delle misure aventi natura punitiva, la Corte affronta il tema della compatibilità della disciplina con il principio di proporzionalità della pena.

La Consulta osserva che la misura non opera autonomamente, ma si inserisce in un sistema già caratterizzato da una pluralità di conseguenze patrimoniali derivanti dalla condanna. Alla confisca del prezzo o del profitto del reato si aggiungono infatti il risarcimento del danno eventualmente riconosciuto alla pubblica amministrazione, il danno erariale accertato dalla Corte dei conti e, nel caso del pubblico dipendente, anche il danno all'immagine, che l'art. 1, comma 1-sexies, della Legge n. 20/1994 presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma o del valore patrimoniale dell'utilità illecitamente percepita.

Il risultato, evidenzia la Corte, è che il pubblico agente può essere chiamato a versare alle amministrazioni pubbliche almeno quattro volte il vantaggio economico conseguito mediante il reato: una prima volta attraverso la confisca, una seconda mediante la riparazione pecuniaria e altre due a titolo di danno all'immagine. Come osserva la Consulta, il sistema può comportare il versamento allo Stato e alla pubblica amministrazione di «un importo pari almeno al quadruplo del vantaggio ricavato dal reato», al quale possono poi aggiungersi le ulteriori somme dovute a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre alle conseguenze disciplinari derivanti dalla condanna.

La sproporzione non deriva dalla semplice presenza di una pluralità di strumenti, ciascuno dei quali risponde a finalità proprie, bensì dal fatto che la riparazione pecuniaria incrementa ulteriormente un sistema già caratterizzato da un rilevante carico sanzionatorio, senza offrire alcuno strumento che consenta di adeguarne l'entità al caso concreto.

I due corollari del principio di proporzionalità richiamati dalla Corte

Secondo la Consulta, la disciplina viola due corollari del principio di proporzionalità della pena.

Il primo riguarda la necessaria individualizzazione della sanzione, poiché la norma non lascia al giudice alcun margine per graduarne l'importo tenendo conto della concreta gravità del fatto, del grado di colpevolezza dell'autore o dell'effettivo contributo prestato dal singolo imputato nei casi di concorso di persone nel reato.

Il secondo riguarda invece le condizioni economiche del condannato. Sul punto, la Corte ricorda che ogni misura patrimoniale avente carattere punitivo deve poter essere calibrata anche in funzione della capacità economica del destinatario, così da assicurare un impatto sostanzialmente equivalente tra soggetti con disponibilità differenti e da garantire, comunque, che il condannato abbia una concreta possibilità di adempiere al pagamento.

Questa esigenza assume un rilievo ancora maggiore nel caso della riparazione pecuniaria, poiché il suo pagamento costituisce anche una condizione per poter beneficiare della sospensione condizionale della pena, con la conseguenza che l'impossibilità di farvi fronte produce effetti diretti sulla posizione personale del condannato.

Cosa cambia dopo la decisione della Consulta

Accertata l'illegittimità costituzionale della disciplina, la Corte dichiara incostituzionale l'art. 322-quater del codice penale nella formulazione introdotta dalla Legge n. 69/2015.

La declaratoria viene poi estesa, in via consequenziale, anche al testo modificato dalla Legge n. 3/2019, poiché caratterizzato dai medesimi profili di incompatibilità con i principi costituzionali richiamati nella decisione.

La pronuncia travolge inoltre anche il quarto comma dell'art. 165 del codice penale, che subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della riparazione pecuniaria. La conseguenza discende direttamente dalla caducazione dell'art. 322-quater, venendo meno la disposizione che costituisce il presupposto del pagamento richiesto per la concessione del beneficio.

Reati contro la PA: sistema sanzionatorio sempre efficace 

Pur nella piena consapevolezza della gravità dei reati contro la pubblica amministrazione, la Corte precisa che la decisione non comporta alcun arretramento della tutela predisposta dall'ordinamento e che il contrasto ai fenomeni corruttivi continua a poggiare su un sistema articolato di strumenti sanzionatori, integralmente operativo anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 322-quater del codice penale.

Restano infatti pienamente applicabili le pene detentive previste per i delitti contro la pubblica amministrazione, così come continuano a trovare applicazione la confisca del prezzo o del profitto del reato, il risarcimento del danno in favore della pubblica amministrazione danneggiata, la responsabilità per danno erariale davanti alla Corte dei conti e tutte le ulteriori conseguenze patrimoniali e disciplinari che l'ordinamento collega alla condanna.

Nelle conclusioni della sentenza, la Corte affida espressamente al legislatore la valutazione circa l'opportunità di introdurre, anche in futuro, ulteriori sanzioni patrimoniali destinate a rafforzare l'effetto deterrente delle norme incriminatrici, ricordando che tale scelta rimane pienamente consentita anche alla luce delle raccomandazioni formulate dagli organismi internazionali in materia di contrasto alla corruzione, purché tali strumenti siano costruiti nel rispetto del principio di proporzionalità ed evitino automatismi che impediscano al giudice di adeguare la risposta sanzionatoria alle peculiarità del caso concreto.

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