In una gara per l'affidamento di un servizio pubblico, tutte le
operazioni di selezione devono essere effettuate comparando e
valutando le imprese concorrenti sulle base di requisiti
professionali. Ad un periodo di attività lavorativa svolto in una
determinata località o su un determinato territorio, non può essere
attribuita natura di requisito professionale da intendersi quale
qualificazione conseguibile dal soggetto, sia mediante il possesso
di un titolo di studio od abilitativo, sia mediante l'acquisizione
di un'esperienza lavorativa in un determinato settore.
Questo in sintesi in contenuto della sentenza n. 4338 del Consiglio
di Stato sezione V dello scorso 10 settembre, mediante la quale i
giudici sono dovuti intervenire in merito al ricorso presentato per
l'annullamento di una sentenza del tribunale amministrativo
regionale con cui era stato accolto il ricorso presentato da una
società esclusa in quanto nel capitolato di gara era stato previsto
che il gruppo di lavoro fosse formato da professionalità distinte
in tre tipologie:
- un coordinatore;
- due esperti con almeno cinque anni d'esperienza nel
settore
- cinque esperti con almeno tre anni d'esperienza nel
settore
Come affermato dalla prima sentenza del tribunale amministrativo
regionale, tale prescrizione ha prodotto l'effetto di restringere
la concorrenza e la massima partecipazione degli operatori del
settore senza un'ammissibile ragione, in violazione dell'art. 49
(ex 59) del Trattato CE..
L'appellante ha motivato l'inserimento di questa clausola facendo
riferimento all'art. 38, comma 2, lett. c, della legge regionale 23
dicembre 2005 n. 23 (disciplina del sistema integrato dei servizi
alla persona) che ai fini dell'individuazione dei soggetti
erogatori degli interventi e delle prestazioni, pone tra gli
elementi di valutazione
"la conoscenza dei problemi sociali del
territorio e delle risorse sociali della comunità".
Ma come affermato dai giudici di Palazzo Spada, tale clausola si
pone in contrasto e non dà esecuzione alla disposizione regionale
tesa a valorizzare in sede di valutazione dell'offerta tecnica il
possesso di una conoscenza acquisibile dagli operatori e dagli
esperti componenti i gruppi di lavoro forniti dai soggetti
erogatori dei servizi non necessariamente od esclusivamente
attraverso il pregresso svolgimento di un'attività professionale
nell'ambito delle comunità stanziate sul territorio regionale.
Ogni operazione di selezione implica una comparazione ed una
valutazione delle imprese concorrenti (erogatrici di servizi) non
attuabile con l'esclusione di alcune di loro, conseguente all'aver
fatto assurgere a requisito d'ammissione un elemento indiretto di
valutazione. Ad un periodo della propria attività lavorativa
indifferenziato (quanto a riferibilità ad uno specifico settore),
ma svolto in una determinata località o su un determinato
territorio, non può essere attribuita natura di requisito
professionale da intendersi quale qualificazione conseguibile dal
soggetto, sia mediante il possesso di un titolo di studio od
abilitativo (se richiesti), sia mediante l'acquisizione di
un'esperienza lavorativa in un determinato settore.
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